Art. 6.
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  1. Alle relative spese si provvedera' con ordinativi diretti tratti
sulla   contabilita'   speciale   n.  1628/3  intestata  all'Istituto
superiore  di  sanita'  ed aperta presso la Banca d'Italia, tesoreria
provinciale  dello  Stato,  sezione  di  Roma,  ed  imputati  secondo
l'articolato  adottato  con deliberazione del Comitato amministrativo
dell'Istituto  ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 267.
  Il  presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo sulla
base  della normativa vigente ed entrera' in vigore a decorrere dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana.
    Roma, 1o febbraio 2000


                                     Il Ministro della sanità
                                               Bindi



Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
               Amato