Art. 6. Pagamenti 1. Alle relative spese si provvedera' con ordinativi diretti tratti sulla contabilita' speciale n. 1628/3 intestata all'Istituto superiore di sanita' ed aperta presso la Banca d'Italia, tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, ed imputati secondo l'articolato adottato con deliberazione del Comitato amministrativo dell'Istituto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo sulla base della normativa vigente ed entrera' in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o febbraio 2000 Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato