Art. 3. Procedura elettorale 1. Per l'elezione di ciascuna delle rappresentanze di cui all'art. 2 e' costituito un unico collegio elettorale per ogni categoria. 2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 2, lettere a), b), c) e d) l'elettorato passivo e' attribuito ai direttori, al personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore, con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 3. L'elettorato attivo, per l'elezione del rappresentante dei direttori amministrativi, e' attribuito ai direttori amministrativi ed al personale amministrativo ed ausiliario con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. L'elettorato passivo spetta esclusivamente ai direttori amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione. 4. Ai fini dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, il personale di cui ai commi 2 e 3 deve essere in servizio alla data della pubblicazione, da parte del Ministero, degli elenchi elettorali provvisori, di cui al comma 6. 5. Per l'elezione della rappresentanza studentesca, l'elettorato attivo e passivo e' attribuito agli studenti iscritti, nell'anno accademico 1999/2000, ai seguenti corsi: a) al periodo superiore di studi al termine del quale sia previsto il conseguimento di un diploma di conservatorio, ai corsi di studio per il cui accesso sia richiesto, quale requisito di ammissione, il possesso di un diploma di conservatorio; b) ai corsi di studio al termine dei quali sia previsto il conseguimento di un diploma di accademia; c) a tutti i corsi degli ISIA e dell'accademia nazionale di arte drammatica; d) ai corsi superiori, al corso di avviamento coreutico ed ai corsi di perfezionamento dell'accademia nazionale di danza. 6. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo il MURST predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo di cui ai precedenti commi, distinti per categorie, e li trasmette, per via telematica, alle singole istituzioni che ne curano l'affissione sessanta giorni prima delle elezioni, con modalita' intese ad assicurarne la massima pubblicita'. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione al Ministro che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni. 7. Le candidature sono presentate mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale con un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi per ciascuna categoria. Le liste sono contrassegnate dalla denominazione ed eventualmente da un simbolo. 8. Le liste dei candidati per i rappresentanti di cui all'art. 2, lettere a) e c) sono sottoscritte da almeno 150 elettori; le liste dei candidati per l'elezione del rappresentante di cui alla lettera b) sono sottoscritte da almeno 10 elettori; le liste dei candidati per la rappresentanza di cui alla lettera d) sono sottoscritte da almeno 60 elettori; le liste dei candidati per l'elezione della rappresentanza studentesca sono sottoscritte da almeno 250 elettori; le liste dei candidati per l'elezione del direttore amministrativo sono sottoscritte da almeno 70 elettori di cui almeno sette appartenenti alla categoria dei direttori amministrativi. Le firme sono raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, presso almeno due delle istituzioni interessate ed in numero massimo non superiore alla meta' presso ciascuna istituzione. Ogni sottoscrittore e' identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, istituzione di appartenenza. Non e' consentita la contemporanea sottoscrizione di piu' liste. Le liste, corredate della autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e delle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alla commissione elettorale di cui all'art. 7, entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, per la verifica della regolarita' delle candidature e l'accertamento dell'esistenza di eventuali cause di ineleggibilita'. Nel caso in cui il candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilita', la commissione elettorale, di cui all'art. 7, lo esclude dall'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non e' sostituibile. Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' liste. 9. La commissione elettorale, verificata la regolarita' delle sottoscrizioni raccolte, provvede ad effettuare pubblicamente un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva. Tali elenchi sono trasmessi ai direttori delle singole istituzioni affinche' ne curino la pubblicazione presso ciascuna sede entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi gli interessati possono proporre opposizione alla commissione elettorale che decide in merito nei successivi due giorni. Al termine di queste operazioni puo' avere inizio la campagna elettorale che deve terminare 24 ore prima della data delle votazioni. 10. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni e' costituito, con decreto del direttore di ciascuna istituzione, un seggio elettorale composto da due docenti designati dal collegio dei docenti, dei quali quello di maggiore anzianita' di servizio assume le funzioni di presidente e da un responsabile amministrativo che assume le funzioni di segretario. I rappresentanti di lista presso il seggio sono designati dai primi presentatori delle liste.