Art. 3.
                        Procedura elettorale
  1.  Per l'elezione di ciascuna delle rappresentanze di cui all'art.
2 e' costituito un unico collegio elettorale per ogni categoria.
  2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 2, lettere a),
b),  c)  e  d)  l'elettorato  passivo  e' attribuito ai direttori, al
personale   docente,   assistente,  accompagnatore  al  pianoforte  e
pianista   accompagnatore,   con  contratto  a  tempo  indeterminato.
L'elettorato  attivo  e' esteso al predetto personale con contratto a
tempo  determinato  per  la  copertura  di  posti  vacanti o comunque
disponibili  dall'inizio  dell'anno  accademico e per tutta la durata
dello stesso.
  3.  L'elettorato  attivo,  per  l'elezione  del  rappresentante dei
direttori  amministrativi,  e' attribuito ai direttori amministrativi
ed  al  personale  amministrativo ed ausiliario con contratto a tempo
indeterminato,  ovvero  con  contratto  a  tempo  determinato  per la
copertura   di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio
dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. L'elettorato
passivo spetta esclusivamente ai direttori amministrativi in servizio
presso ciascuna istituzione.
  4.  Ai  fini dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, il
personale  di  cui  ai  commi 2 e 3 deve essere in servizio alla data
della pubblicazione, da parte del Ministero, degli elenchi elettorali
provvisori, di cui al comma 6.
  5.  Per  l'elezione  della rappresentanza studentesca, l'elettorato
attivo  e  passivo  e'  attribuito  agli studenti iscritti, nell'anno
accademico 1999/2000, ai seguenti corsi:
    a) al  periodo  superiore  di  studi  al  termine  del  quale sia
previsto il conseguimento di un diploma di conservatorio, ai corsi di
studio   per  il  cui  accesso  sia  richiesto,  quale  requisito  di
ammissione, il possesso di un diploma di conservatorio;
    b) ai  corsi  di  studio  al  termine  dei  quali sia previsto il
conseguimento di un diploma di accademia;
    c) a  tutti i corsi degli ISIA e dell'accademia nazionale di arte
drammatica;
    d) ai  corsi  superiori,  al  corso di avviamento coreutico ed ai
corsi di perfezionamento dell'accademia nazionale di danza.
  6. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo il
MURST  predispone  gli  elenchi  degli  aventi  titolo all'elettorato
attivo  e passivo di cui ai precedenti commi, distinti per categorie,
e  li  trasmette, per via telematica, alle singole istituzioni che ne
curano   l'affissione  sessanta  giorni  prima  delle  elezioni,  con
modalita'  intese  ad assicurarne la massima pubblicita'. Entro dieci
giorni   dalla   pubblicazione,   gli  interessati  possono  proporre
opposizione  al  Ministro  che  decide  in  via  definitiva  entro  i
successivi dieci giorni.
  7.   Le   candidature  sono  presentate  mediante  liste  tra  loro
concorrenti  a  sistema  proporzionale con un numero di candidati non
superiore al doppio del numero degli eligendi per ciascuna categoria.
Le  liste sono contrassegnate dalla denominazione ed eventualmente da
un simbolo.
  8.  Le  liste dei candidati per i rappresentanti di cui all'art. 2,
lettere  a)  e  c) sono sottoscritte da almeno 150 elettori; le liste
dei  candidati  per l'elezione del rappresentante di cui alla lettera
b)  sono  sottoscritte  da almeno 10 elettori; le liste dei candidati
per  la  rappresentanza  di  cui alla lettera d) sono sottoscritte da
almeno  60  elettori;  le  liste  dei  candidati per l'elezione della
rappresentanza  studentesca sono sottoscritte da almeno 250 elettori;
le  liste  dei  candidati per l'elezione del direttore amministrativo
sono   sottoscritte  da  almeno  70  elettori  di  cui  almeno  sette
appartenenti  alla  categoria  dei direttori amministrativi. Le firme
sono  raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403, presso
almeno  due  delle  istituzioni  interessate ed in numero massimo non
superiore alla meta' presso ciascuna istituzione. Ogni sottoscrittore
e'   identificato  dal  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,
istituzione  di  appartenenza.  Non  e'  consentita  la contemporanea
sottoscrizione   di   piu'   liste.   Le   liste,   corredate   della
autocertificazione  dei candidati di accettazione della candidatura e
delle   relative  sottoscrizioni,  sono  presentate  da  un  elettore
firmatario,  identificato  con  riferimento  anche al luogo e data di
nascita,  alla  commissione  elettorale  di  cui all'art. 7, entro il
trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, per la
verifica   della   regolarita'  delle  candidature  e  l'accertamento
dell'esistenza di eventuali cause di ineleggibilita'. Nel caso in cui
il  candidato  non sia in possesso dei requisiti di eleggibilita', la
commissione elettorale, di cui all'art. 7, lo esclude dall'elenco dei
candidati  della  lista  di appartenenza. Il candidato escluso non e'
sostituibile.  Non  e' consentita la contemporanea iscrizione in piu'
liste.
  9.  La  commissione  elettorale,  verificata  la  regolarita' delle
sottoscrizioni  raccolte,  provvede  ad  effettuare  pubblicamente un
sorteggio  tra  le liste ammesse alla competizione elettorale al fine
della  definizione  di un elenco in cui le stesse devono comparire in
sequenza  progressiva. Tali elenchi sono trasmessi ai direttori delle
singole  istituzioni  affinche'  ne  curino  la  pubblicazione presso
ciascuna  sede  entro il decimo giorno antecedente quello fissato per
le  votazioni.  Entro  due  giorni  dalla  pubblicazione dei predetti
elenchi gli interessati possono proporre opposizione alla commissione
elettorale che decide in merito nei successivi due giorni. Al termine
di  queste  operazioni  puo'  avere inizio la campagna elettorale che
deve terminare 24 ore prima della data delle votazioni.
  10.  Entro  il  quinto  giorno  antecedente  quello  fissato per le
votazioni  e'  costituito,  con  decreto  del  direttore  di ciascuna
istituzione,  un  seggio elettorale composto da due docenti designati
dal  collegio dei docenti, dei quali quello di maggiore anzianita' di
servizio  assume  le  funzioni  di  presidente  e  da un responsabile
amministrativo che assume le funzioni di segretario. I rappresentanti
di lista presso il seggio sono designati dai primi presentatori delle
liste.