Art. 5. Schede elettorali 1. Le schede elettorali sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie di eleggibili. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione, l'indicazione della sede e la firma del presidente del seggio. 2. Le liste dei candidati sono riportate nelle schede elettorali nello stesso ordine progressivo individuato nel sorteggio, di cui all'art. 3, comma 9.