Art. 5.
                          Schede elettorali
  1.  Le  schede  elettorali sono predisposte dal Ministero in colori
distinti per ciascuna delle categorie di eleggibili. Ogni scheda deve
riportare  sul  frontespizio  l'indicazione del collegio elettorale e
deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione,
l'indicazione della sede e la firma del presidente del seggio.
  2.  Le  liste  dei candidati sono riportate nelle schede elettorali
nello  stesso  ordine  progressivo  individuato nel sorteggio, di cui
all'art. 3, comma 9.