Art. 6. Operazioni di voto 1. Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identita' con documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' dopo aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime fino a due voti di preferenza. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente il quale la introduce nella relativa urna. E' possibile esercitare il diritto di voto in seggi fuori sede su delega del direttore dell'istituzione di appartenenza. Il presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui e' indicato, oltre al loro nominativo, anche l'istituzione di appartenenza ed allegandovi le relative deleghe. 2. Il voto e' individuale e segreto. Il voto puo' essere espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente indicando, a fianco della stessa, la propria preferenza scrivendo il nome e il cognome dei candidati prescelti, o anche il solo cognome se questo e' sufficiente per identificare il candidato. E' valido il voto espresso per la sola lista. E' nullo il voto espresso per la sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella in cui e' ricompreso il candidato. E' nullo il voto, in caso di omonimia, quando non sia espressa chiaramente l'indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano piu' di due nominativi o il nominativo di soggetti non candidati, nonche' quelle che non permettono di interpretare la volonta' dell'elettore e quelle su cui e' stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate. 3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nei locali del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni e procede ai seguenti adempimenti: a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato; b) viene verificato, in base agli elenchi delle firme, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione; c) si procede allo scrutinio delle schede votate. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni nello stesso giorno, il seggio puo' sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle gia' scrutinate in un plico sigillato, come anche i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni. 4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi formati e sigillati plichi distinti: uno relativo alla elezione dei rappresentanti dei docenti, uno relativo all'elezione dei rappresentanti degli studenti ed uno relativo alla elezione del direttore amministrativo. In ciascuno dei tre plichi, viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perche' contestate, nonche' il verbale, sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono indicati: a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio e' stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonche' eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni; b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto; c) il numero ed il nominativo degli eventuali elettori che abbiano esercitato il diritto di voto fuori sede, nonche' l'istituzione di appartenenza; d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate; e) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perche' contestate; f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonche' le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati. 5. Tutto il suddetto materiale viene riunito in un unico plico che viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale di cui all'art. 7.