Art. 6.
                         Operazioni di voto
  1. Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore,
dopo   aver   dimostrato   la  propria  identita'  con  documento  di
riconoscimento  provvisto di fotografia, nonche' dopo aver apposto la
propria   firma   nell'elenco   dei  votanti  a  fianco  del  proprio
nominativo,  ritira  dal  presidente  la scheda ed esprime fino a due
voti  di  preferenza.  Chiusa  la scheda, il votante la riconsegna al
presidente  il  quale  la introduce nella relativa urna. E' possibile
esercitare  il  diritto  di  voto  in  seggi fuori sede su delega del
direttore  dell'istituzione di appartenenza. Il presidente del seggio
riporta  nel  verbale  il  numero degli eventuali votanti fuori sede,
predisponendo  a tale scopo un elenco integrativo in cui e' indicato,
oltre  al  loro  nominativo,  anche  l'istituzione di appartenenza ed
allegandovi le relative deleghe.
  2.  Il  voto e' individuale e segreto. Il voto puo' essere espresso
contrassegnando   il   simbolo  e/o  la  denominazione  della  lista,
eventualmente indicando, a fianco della stessa, la propria preferenza
scrivendo  il  nome  e il cognome dei candidati prescelti, o anche il
solo  cognome se questo e' sufficiente per identificare il candidato.
E'  valido  il  voto  espresso  per  la  sola lista. E' nullo il voto
espresso  per la sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza
di  una lista diversa da quella in cui e' ricompreso il candidato. E'
nullo  il  voto,  in  caso  di  omonimia,  quando  non  sia  espressa
chiaramente  l'indicazione  della  lista.  Sono  nulle  le schede che
recano  piu'  di  due  nominativi  o  il  nominativo  di soggetti non
candidati,  nonche'  quelle  che  non  permettono  di interpretare la
volonta'  dell'elettore  e quelle su cui e' stato apposto un segno di
riconoscimento   o   un  qualsiasi  altro  segno  diverso  da  quelli
prescritti,   ovvero   quelle   che   risultino   in  qualsiasi  modo
deteriorate.
  3.  All'ora  stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite
le  operazioni  di  voto  degli  elettori  che  in  quel momento sono
presenti  nei  locali  del  seggio,  il presidente dichiara chiuse le
votazioni e procede ai seguenti adempimenti:
    a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in
un plico o contenitore sigillato;
    b) viene  verificato, in base agli elenchi delle firme, il numero
degli  elettori  che  hanno  votato, che deve corrispondere al numero
delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
    c) si procede allo scrutinio delle schede votate. Nel caso in cui
il  numero  delle  schede  da  scrutinare  impedisce di concludere le
operazioni  nello  stesso  giorno, il seggio puo' sospendere i propri
lavori  per  riprenderli il mattino successivo, conservando le schede
da  scrutinare  nelle  urne  sigillate e quelle gia' scrutinate in un
plico  sigillato,  come  anche  i  verbali,  i  tabulati  e  tutte le
scritturazioni.
  4.  Al  termine  dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver
constatato  che  il  numero  delle  schede  scrutinate corrisponde al
numero  delle  schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero
dei  voti  riportati  da  ciascun  candidato.  Vengono  poi formati e
sigillati   plichi   distinti:   uno   relativo   alla  elezione  dei
rappresentanti   dei   docenti,   uno   relativo   all'elezione   dei
rappresentanti  degli  studenti  ed  uno  relativo  alla elezione del
direttore  amministrativo. In ciascuno dei tre plichi, viene inserito
il  rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le
schede  bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente
non  assegnate  perche'  contestate, nonche' il verbale, sottoscritto
dai componenti il seggio, nel quale sono indicati:
    a) i  nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale
il  seggio  e'  stato  insediato,  la  data  e l'ora di apertura e di
chiusura,  nonche' eventualmente di sospensione e di riapertura delle
votazioni e delle successive operazioni;
    b) il  numero  degli  elettori  iscritti  e  di  quelli che hanno
esercitato il diritto di voto;
    c) il  numero  ed  il  nominativo  degli  eventuali  elettori che
abbiano   esercitato   il   diritto   di  voto  fuori  sede,  nonche'
l'istituzione di appartenenza;
    d) il  numero  delle  schede  messe a disposizione del seggio, di
quelle votate e di quelle non utilizzate;
    e) il  numero  dei voti validi riportati da ciascun candidato, il
numero  delle  schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle
eventualmente non assegnate perche' contestate;
    f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonche'
le  contestazioni  e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di
seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.
  5.  Tutto il suddetto materiale viene riunito in un unico plico che
viene  consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne
curano la trasmissione alla commissione elettorale di cui all'art. 7.