Art. 7. Commissione elettorale 1. Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per lo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 3 e all'art. 8, una commissione elettorale composta da un dirigente generale, che la presiede, e da cinque funzionari con qualifica non inferiore alla settima, dei quali uno con funzioni di segretario. 2. La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione. 3. I rappresentanti di lista presso la commissione sono designati dai primi presentatori di lista.