Art. 7.
                       Commissione elettorale
  1.  Con  decreto  del  Ministro  e'  istituita  presso il Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, per lo
svolgimento  delle  operazioni  di  cui  all'art. 3 e all'art. 8, una
commissione  elettorale  composta  da  un  dirigente generale, che la
presiede,  e  da  cinque  funzionari con qualifica non inferiore alla
settima, dei quali uno con funzioni di segretario.
  2.  La  commissione  puo'  essere  coadiuvata  nei suoi adempimenti
materiali   da   personale   di   segreteria   messo  a  disposizione
dall'amministrazione.
  3.  I  rappresentanti di lista presso la commissione sono designati
dai primi presentatori di lista.