Art. 8.
   Formazione delle graduatorie finali Proclamazione degli eletti
  1.  Le operazioni della commissione sono pubbliche. Del loro inizio
e  del  calendario del loro successivo svolgimento e' data tempestiva
comunicazione.
  2.  La  commissione  effettua  le  operazioni  di cui all'art. 3 e,
constatata  l'integrita'  dei sigilli apposti ai plichi contenenti il
materiale  elettorale e verificata la regolarita' delle operazioni di
spoglio  effettuate  dai  seggi,  formula  le  graduatorie relative a
ciascuna categoria.
  3.  La  commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni
insorte  in  ordine  alla  regolarita'  delle  operazioni elettorali,
rivede  tutte le schede parzialmente non assegnate perche' contestate
e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
  4.  Esaurite  le  operazioni  di  formazione  delle graduatorie, la
commissione proclama gli eletti.
    Roma, 31 marzo 2000
                                                Il Ministro: Zecchino