Art. 8. Formazione delle graduatorie finali Proclamazione degli eletti 1. Le operazioni della commissione sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento e' data tempestiva comunicazione. 2. La commissione effettua le operazioni di cui all'art. 3 e, constatata l'integrita' dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale e verificata la regolarita' delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, formula le graduatorie relative a ciascuna categoria. 3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede parzialmente non assegnate perche' contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle. 4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la commissione proclama gli eletti. Roma, 31 marzo 2000 Il Ministro: Zecchino