(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                                       (alla delibera n. 127/00/CONS)

REGOLAMENTO  CONCERNENTE  LA  DIFFUSIONE  VIA  SATELLITE DI PROGRAMMI
                             TELEVISIVI

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                               Art. 1.
                             Definizioni
    Ai fini del presente regolamento si intendono per:
      "Autorita'",  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
      "Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;
      "emittente  nazionale",  un  soggetto,  avente  la propria sede
legale   in  Italia,  che  ha  la  responsabilita'  editoriale  nella
composizione  dei  palinsesti  dei  programmi televisivi destinati al
pubblico  e  che  li  trasmette  o  li  fa  trasmettere  da terzi via
satellite, in forma codificata e non codificata;
      "emittente  estera", un soggetto, avente la propria sede legale
all'estero,  che  ha la responsabilita' editoriale nella composizione
dei  palinsesti  dei programmi televisivi destinati al pubblico e che
li  trasmette  o  li  fa trasmettere da terzi via satellite, in forma
codificata e non codificata;
      "programmi  ricevibili in Stati parti", i programmi televisivi,
ivi  compresi  i  programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni
interattive,  trasmessi  o  ritrasmessi  da  una emittente nazionale,
ovvero  da  una  emittente  estera,  che  possano essere ricevuti sul
territorio  di  uno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo
sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;
      "programmi   non   ricevibili  in  Stati  parti",  i  programmi
televisivi,  ivi  compresi  i  programmi ad accesso condizionato e le
trasmissioni  interattive,  trasmessi  o ritrasmessi da una emittente
nazionale,  ovvero  da  una  emittente estera, che non possano essere
ricevuti  da alcuno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo
sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;
      "accesso  condizionato",  sistema  tecnico  in base al quale la
ricezione   in   forma  intelligibile  di  programmi  televisivi  sia
subordinata  all'attivazione da parte dell'utente di un meccanismo di
decodifica del segnale d'ingresso;
      "up-link",     segmento     ascendente     del     collegamento
terra-satellite.
                               Art. 2.
                        Campo di applicazione
    1.   Il   presente  regolamento  e'  applicabile  alle  emittenti
televisive  nazionali  o  estere  rispetto  alle quali l'Italia abbia
giurisdizione ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.
    2.  In  particolare,  sono  soggetti  alla  disciplina  di cui al
presente regolamento i seguenti soggetti:
      a) emittenti  nazionali  che diffondano programmi ricevibili in
Stati parti;
      b) emittenti   estere  che  dispongano  di  apparecchiatura  di
up-link  sita  sul  territorio  italiano  e  che diffondano programmi
ricevibili in Stati parti;
      c) emittenti  nazionali  che  dispongano  di apparecchiatura di
up-link  sita  sul territorio italiano e che diffondano programmi non
ricevibili in Stati parti.
    3.  L'Autorita',  tenuto  conto  dello sviluppo tecnologico e dei
mercati,  puo', con proprio provvedimento, stabilire l'applicabilita'
del presente regolamento ad ulteriori categorie di soggetti.
    4.  Il  presente  regolamento  non  si  applica alle trasmissioni
televisive   a   circuito   chiuso,   alle   trasmissioni  televisive
punto-punto,  alle trasmissioni di carattere occasionale e a tutte le
altre  forme  di  trasmissione  di programmi televisivi non destinate
alla ricezione diretta da parte del pubblico.
    5.  Il  presente  regolamento non si applica altresi' ai soggetti
che   offrono  alle  emittenti  televisive  servizi  di  trattamento,
ricezione  e  trasmissione,  non  finalizzati  all'alterazione  della
natura  e  del  contenuto dei programmi, anche fra punti terminali di
una rete pubblica di telecomunicazioni.
                               Capo II
                           Autorizzazione
                               Art. 3.
                           Autorizzazione
    1.  La  diffusione  via  satellite  di  programmi televisivi, ivi
inclusi  quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui
all'art.  2,  comma  2,  e'  soggetta  ad  autorizzazione  rilasciata
dall'Autorita', sulla base delle norme del presente regolamento.
    2.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 puo' essere rilasciata a
societa'  di  capitali  che abbiano la propria sede legale in Italia,
ovvero  in  uno  Stato dello Spazio economico europeo. Il rilascio di
autorizzazione a societa' di capitali che non abbiano la propria sede
in  Italia,  ovvero  in  uno Stato dello Spazio economico europeo, e'
consentito  a  condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha
la  propria  sede  legale pratichi un trattamento di reciprocita' nei
confronti   di   soggetti  italiani.  Sono  salve  in  ogni  caso  le
disposizioni contenute negli accordi internazionali.
    3.  Le  autorizzazioni  di  cui  al presente articolo non possono
essere  rilasciate  ai  soggetti  di  cui  al  comma 2 nel caso che i
rispettivi  amministratori  o legali rappresentanti abbiano riportato
condanna  a  pena  detentiva  superiore  a  sei  mesi per delitto non
colposo  o  che  siano sottoposti alle misure di prevenzione previste
dalla  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e
integrazioni,  o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199
e seguenti del codice penale.
    4.  Il  consiglio  dell'Autorita'  provvede entro sessanta giorni
dalla   presentazione  della  domanda  di  autorizzazione,  che  deve
contenere  la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni
previste  dal  presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da
compilarsi  secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato 1, deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
      a) certificato del casellario giudiziale degli amministratori o
legali rappresentanti del soggetto richiedente;
      b) certificato  del registro delle imprese relativo al soggetto
richiedente;
      c) estratto  del libro soci del soggetto richiedente, corredato
di  dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante
la  inesistenza  di  patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in
parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero - in caso
di  esistenza  di detti patti fiduciari - corredato di dichiarazione,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante, da cui risulti l'identita'
dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
      d) ricevute  dei  versamenti  di  cui  all'art.  6 del presente
regolamento;
      e) scheda,  di  cui  all'allegato  2,  relativa  al  sistema di
trasmissione impiegato.
    5.  E'  fatto  obbligo  ai soggetti titolari di autorizzazione ai
sensi  del  presente  regolamento  di  comunicare  all'Autorita' ogni
eventuale  cambiamento delle informazioni indicate negli allegati 1 e
2,  nonche' nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve
essere  effettuata  entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento
che ha dato luogo all'obbligo di informativa.
    6.   Il   termine   di   sessanta  giorni  per  l'assunzione  del
provvedimento  di  cui  al  comma 4 puo' essere prorogato di una sola
volta  per  ulteriori  trenta  giorni  qualora  l'Autorita'  richieda
chiarimenti  o  integrazioni che rendano necessario un supplemento di
istruttoria.  La  proroga e' deliberata con il medesimo provvedimento
con   cui   l'Autorita'  delibera  di  procedere  al  supplemento  di
istruttoria.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma 4, eventualmente
prorogato   come   sopra,   l'autorita'   decide   sulla  domanda  di
autorizzazione con provvedimento motivato.
                               Art. 4.
                          Emittenti estere
    1.  Le  emittenti  estere  legittimamente  stabilite in uno Stato
appartenente   all'Unione   europea   o  in  uno  Stato  parte  della
Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono
tenute   a   richiedere   l'autorizzazione   ai  sensi  del  presente
regolamento.
                               Art. 5.
                         Validita' e rinnovo
    1.  Le  autorizzazioni  di  cui all'art. 3 sono rilasciate per un
periodo di sei anni e possono essere rinnovate.
    2.  La  domanda  di  rinnovo  della  autorizzazione  deve  essere
presentata  almeno  novanta giorni prima della data di scadenza della
autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'art. 3 per
la  domanda  di  rilascio  della autorizzazione. I documenti indicati
all'art.  3,  comma 4, possono essere sostituiti da una dichiarazione
del  legale  rappresentante  del soggetto richiedente che confermi le
informazioni   gia'   fornite   in   sede  di  rilascio  della  prima
autorizzazione.
                               Art. 6.
                             Contributi
    1.  L'emittente richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3
deve   effettuare   un   versamento   di   L. 10.000.000   a   favore
dell'Autorita'  a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per
la decisione sulla domanda di autorizzazione.
    2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1 ed eventuali contributi
connessi  alla  copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla
fine  di ogni anno solare sulla base della variazione dell'indice del
costo della vita nei dodici mesi precedenti. L'Autorita', con proprio
provvedimento, puo' stabilire una diversa misura dell'adeguamento del
contributo.
                               Art. 7.
               Revoca e decadenza delle autorizzazioni
    1.  L'Autorita'  dispone,  con proprio provvedimento motivato, la
revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 3 nei seguenti casi:
      a) grave  o  reiterata  violazione delle disposizioni di cui al
capo III del presente regolamento;
      b) trasferimento,  in qualsiasi forma effettuato, del controllo
sull'impresa   titolare  dell'autorizzazione  a  soggetto  privo  dei
requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 3.
    2. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 decadono automaticamente:
      a) a  seguito  della  dichiarazione  di fallimento del soggetto
titolare   dell'autorizzazione,   salvo   che   sia   autorizzata  la
continuazione temporanea dell'impresa;
      b) a   seguito   della  sottoposizione  del  soggetto  titolare
dell'autorizzazione  ad  altra  procedura concorsuale, ivi inclusa la
procedura di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95;
      c) qualora  venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi
previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
      d) per  scadenza  del  termine di cui all'art. 5, in assenza di
domanda di rinnovo.
                              Capo III
           Norme applicabili ai titolari di autorizzazione
       per la diffusione via satellite di programmi televisivi
                               Art. 8.
                    Reti e impianti di diffusione
    1. I  soggetti titolari di autorizzazione devono servirsi, per la
diffusione dei propri programmi, di apparecchiature di up-link per le
quali  sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorita' ai
sensi della normativa vigente.
    2. Qualora   il   soggetto  titolare  di  autorizzazione  per  la
diffusione  via  satellite  sia  fornitore  di  reti  o di servizi di
telecomunicazioni,  si  applicano i principi di separazione contabile
di  cui all'art. 4, comma 4, della legge e all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
                               Art. 9.
                       Trasmissioni simultanee
    1.   Ai   titolari  di  concessioni  su  frequenze  terrestri  e'
consentita,  previa notifica dell'Autorita', inclusiva anche dei dati
di  cui  all'allegato  2  del presente regolamento, la ritrasmissione
simultanea   integrale,  fatto  salvo  il  rispetto  dei  diritti  di
trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite.
                              Art. 10.
     Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni
    1. I  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2, sono tenuti alla
compilazione  mensile  del  Registro dei programmi nel formato, anche
elettronico, che verra' loro trasmesso dall'Autorita'.
    2. I  soggetti  di  cui  al  comma 1 del presente articolo devono
inoltre   conservare   la   registrazione   integrale  dei  programmi
televisivi  diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione
dei   programmi   stessi.   La   registrazione   deve  consentire  di
individuare,  per  ciascun  programma  o  porzione  di  programma, le
informazioni   relative  alla  data  ed  all'ora  di  diffusione  dei
programmi registrati.
                              Art. 11.
                     Responsabilita' e rettifica
    1. I    legali    rappresentanti   dei   soggetti   titolari   di
autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  3 sono responsabili
della  natura  e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei
danni  cagionati  a  terzi  secondo  le  norme  di diritto civile. In
relazione  al  contenuto  dei  notiziari sono altresi' responsabili i
direttori degli stessi.
    2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sono tenuti
all'osservanza  dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti
per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi
televisivi su frequenze terrestri.
    3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono tenuti
ad  adeguarsi  ai  principi  di  cui all'art. 8 della legge 5 ottobre
1991,   n.   327.   L'Autorita'   puo',  con  proprio  provvedimento,
determinare le garanzie minime richieste a detti soggetti.
                              Art. 12.
             Pubblicita', sponsorizzazioni, televendite
    1.  I  soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), sono
tenuti   al  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  messaggi
pubblicitari  e di sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della
legge 5 ottobre 1991, n. 327.
    2.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 2, lettere a) e b),
qualora  non  siano  esclusivamente  dedicati  alla  trasmissione  di
televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di
televendite  applicabili ai titolari di concessione per la diffusione
di programmi televisivi su frequenze terrestri.
                              Art. 13.
                   Quote di emissione e produzione
    1.  I  soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), sono
tenuti  al  rispetto  delle  norme in materia di quote di emissione e
produzione   previste   dalla  normativa  vigente  per  le  emittenti
televisive   nazionali,  fatta  eccezione  per  le  norme  dichiarate
applicabili  ai  soli  concessionari  per  la diffusione di programmi
televisivi su frequenze terrestri.
                              Art. 14.
                    Promozione opere audiovisive
    1.  Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n.
122,  i  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettere a) e b),
riservano  un  minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla
pubblicita' di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea.
                              Art. 15.
                          Tutela dei minori
    1.  I  soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 2, che non diffondono
programmi  ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei
minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari
per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
    2.  I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, non possono diffondere
programmi  televisivi  che  possano  nuocere allo sviluppo psichico o
morale  dei  minori,  salvo  che  detti  programmi  siano  ad accesso
condizionato  e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23,00 e le
7,00.
                              Art. 16.
                           S a n z i o n i
    Salvo  quanto  previsto  dall'art.  7,  l'Autorita',  in  caso di
violazione  di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del
presente  regolamento,  puo'  adottare le sanzioni di cui all'art. 1,
commi 29, 30, 31 e 32, della legge.
                              Art. 17.
                      Disposizioni transitorie
    1.  I  soggetti legittimamente esercenti, alla data di entrata in
vigore  della  legge, piu' reti televisive ad accesso condizionato in
ambito  nazionale,  che  hanno trasferito via satellite o via cavo le
trasmissioni irradiate dalle reti eccedenti i limiti consentiti, sono
autorizzati    alla   prosecuzione   dell'attivita'   di   diffusione
esclusivamente  via  satellite  sino  al rilascio dell'autorizzazione
prevista  dall'art.  3,  da  richiedere  entro  sessanta giorni dalla
entrata  in  vigore del presente regolamento e sino alla scadenza del
termine   per   l'adozione   del   relativo  provvedimento  da  parte
dell'Autorita'.
    2.  Il comma 1 e' applicabile anche ai soggetti che, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, risultano autorizzati, in
via  sperimentale, alla diffusione televisiva via satellite originata
dall'Italia.