Art. 10. 1. Ogni iscritto alla scuola presenta all'inizio del primo semestre un piano di studi individuale. La giunta valuta la congruita' del piano proposto, sulla base delle indicazioni del coordinamento regionale e del consiglio,delle materie caratterizzanti le abilitazioni richieste e dei crediti e dei debiti dell'iscritto. In caso di difformita', il coordinatore dell'indirizzo cui si riferisce il piano di studi, propone le opportune variazioni che, di norma, vanno concordate con l'iscritto. Nel caso di perduranti controversie spetta al consiglio definire il piano di studi dell'iscritto. 2. Il consiglio puo' deliberare l'iscrizione con abbreviazione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ove sussistano crediti consistenti, ovvero se sia gia' stata conseguita un'abilitazione presso la scuola medesima o altre ritenute equivalenti dal consiglio stesso.