Art. 10.
  1. Ogni iscritto alla scuola presenta all'inizio del primo semestre
un  piano  di  studi  individuale. La giunta valuta la congruita' del
piano  proposto,  sulla  base  delle  indicazioni  del  coordinamento
regionale   e   del   consiglio,delle   materie   caratterizzanti  le
abilitazioni  richieste  e dei crediti e dei debiti dell'iscritto. In
caso  di difformita', il coordinatore dell'indirizzo cui si riferisce
il  piano  di  studi,  propone le opportune variazioni che, di norma,
vanno  concordate con l'iscritto. Nel caso di perduranti controversie
spetta al consiglio definire il piano di studi dell'iscritto.
  2.  Il  consiglio puo' deliberare l'iscrizione con abbreviazione di
corsi per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ove sussistano
crediti   consistenti,   ovvero   se   sia   gia'   stata  conseguita
un'abilitazione   presso   la   scuola   medesima  o  altre  ritenute
equivalenti dal consiglio stesso.