Art. 11. 1. L'anno e' articolato in semestri. Al termine di ogni semestre la scuola conferisce agli specializzandi un attestato di frequenza per le materie seguite sulla base delle firme da loro apposto sugli appositi elenchi al termine di ogni lezione e controfirmati dai docenti interessati. 2. Al termine di ogni semestre la scuola organizza le prove di esame relative ai corsi svolti nel periodo. 3. La scuola rende pubblico il calendario di esami all'inizio di ogni semestre. 4. Gli esami non sostenuti o non superati al termine del semestre relativo possono essere recuperati in un'apposita sessione che verra' fissata di norma nel mese di settembre. 5. Di anno in anno lo specializzando dovra' sostenere tutti gli esami previsti dal suo piano di studi individuale entro il mese di settembre. Il consiglio fissa il numero massimo di esami, eventualmente variabile per indirizzo, che potra' essere rinviato all'anno successivo. 6. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo lo specializzando decade dalla Scuola. Egli puo' pero' presentare istanza al consiglio con giustificati motivi riguardanti le cause del mancato assolvimento dell'obbligo. Il consiglio, valutati tali motivi, puo' riammettere, nelle forme e nei modi ritenuti opportuni, lo specializzando alla frequenza dei corsi non ancora superati, spostando adeguatamente in avanti il termine della conclusione degli studi. 7. Lo specializzando puo' chiedere l'interruzione della sua carriera, in presenza di giustificati motivi che saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte del consiglio. Sono sempre considerati giustificati i motivi relativi agli adempimenti degli obblighi militari o al periodo di gravidanza. In caso di interruzione di carriera accettata dal consiglio, lo specializzando puo' riattivare la sua carriera vedendosi riconoscere i crediti maturati. Il consiglio puo' valutare, dietro istanza motivata del richiedente, la ripresa di carriera con riconoscimento dei crediti da parte di specializzandi che abbiano svolto la precedente attivita' in altre scuole di specializzazione. 8. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve essere regolarmente iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi; deve aver regolarmente inserito l'esame nel piano di studi approvato dalla giunta e aver ottemperato agli obblighi di frequenza. 9. Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in piu' di una di queste modalita'. Le prove orali sono pubbliche. 10. La giunta determina la composizione delle commissioni per la valutazione degli esami di profitto, che dovranno prevedere almeno due componenti. Nel caso di esame scritto entrambi i commissari devono sottoscrivere una comune valutazione della prova. 11. Il risultato positivo dell'esame dovra' essere riportato su apposito documento firmato dai componenti della commissione di esame e dallo studente. I voti sono espressi secondo le modalita' valide per gli esami di profitto delle materie dei corsi di laurea delle relative universita'.