Art. 11.
  1. L'anno e' articolato in semestri. Al termine di ogni semestre la
scuola  conferisce  agli specializzandi un attestato di frequenza per
le  materie  seguite  sulla  base  delle  firme da loro apposto sugli
appositi  elenchi  al  termine  di  ogni  lezione e controfirmati dai
docenti interessati.
  2.  Al  termine  di  ogni  semestre la scuola organizza le prove di
esame relative ai corsi svolti nel periodo.
  3.  La  scuola  rende pubblico il calendario di esami all'inizio di
ogni semestre.
  4.  Gli  esami non sostenuti o non superati al termine del semestre
relativo possono essere recuperati in un'apposita sessione che verra'
fissata di norma nel mese di settembre.
  5.  Di  anno  in  anno lo specializzando dovra' sostenere tutti gli
esami  previsti  dal  suo  piano  di  studi individuale entro il mese
di settembre.   Il  consiglio  fissa  il  numero  massimo  di  esami,
eventualmente  variabile  per  indirizzo,  che potra' essere rinviato
all'anno successivo.
  6.   In   caso   di   mancato   assolvimento  di  tale  obbligo  lo
specializzando  decade  dalla  Scuola.  Egli  puo'  pero'  presentare
istanza al consiglio con giustificati motivi riguardanti le cause del
mancato   assolvimento  dell'obbligo.  Il  consiglio,  valutati  tali
motivi,  puo' riammettere, nelle forme e nei modi ritenuti opportuni,
lo  specializzando  alla  frequenza  dei  corsi  non ancora superati,
spostando  adeguatamente in avanti il termine della conclusione degli
studi.
  7.   Lo  specializzando  puo'  chiedere  l'interruzione  della  sua
carriera,  in  presenza di giustificati motivi che saranno, comunque,
oggetto   di   valutazione   da  parte  del  consiglio.  Sono  sempre
considerati  giustificati  i  motivi  relativi agli adempimenti degli
obblighi militari o al periodo di gravidanza. In caso di interruzione
di   carriera   accettata   dal  consiglio,  lo  specializzando  puo'
riattivare  la sua carriera vedendosi riconoscere i crediti maturati.
Il  consiglio puo' valutare, dietro istanza motivata del richiedente,
la  ripresa  di  carriera  con riconoscimento dei crediti da parte di
specializzandi  che  abbiano  svolto la precedente attivita' in altre
scuole di specializzazione.
  8.  Per  sostenere  gli  esami  di profitto lo studente deve essere
regolarmente iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei
contributi;  deve  aver  regolarmente  inserito  l'esame nel piano di
studi  approvato  dalla  giunta  e  aver ottemperato agli obblighi di
frequenza.
  9.  Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o
pratica  o orale o in piu' di una di queste modalita'. Le prove orali
sono pubbliche.
  10.  La  giunta  determina la composizione delle commissioni per la
valutazione  degli  esami  di profitto, che dovranno prevedere almeno
due  componenti.  Nel  caso  di  esame  scritto entrambi i commissari
devono sottoscrivere una comune valutazione della prova.
  11.  Il  risultato  positivo  dell'esame dovra' essere riportato su
apposito  documento firmato dai componenti della commissione di esame
e  dallo  studente.  I voti sono espressi secondo le modalita' valide
per  gli  esami  di  profitto delle materie dei corsi di laurea delle
relative universita'.