Art. 12. 1. Superati tutti gli esami di profitto previsti nel piano di studi, lo specializzando conclude gli studi con un esame finale consistente nella discussione di una relazione scritta sulle attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio, e in una lezione, entrambe connesse con le attivita' svolte, secondo modalita' fissate dal consiglio. 2. La commissione che valuta l'esame finale e' composta da cinque membri ed e' nominata dal presidente del consiglio. Oltre ai docenti della scuola di essa possono far parte, in numero non superiore a due, anche insegnanti comandati presso la scuola, ovvero insegnanti delle classi in cui e' stato svolto il tirocinio.