Art. 12.
  1.  Superati  tutti  gli  esami  di  profitto previsti nel piano di
studi,  lo  specializzando  conclude  gli  studi  con un esame finale
consistente   nella   discussione  di  una  relazione  scritta  sulle
attivita'  svolte  nel tirocinio e nel laboratorio, e in una lezione,
entrambe  connesse con le attivita' svolte, secondo modalita' fissate
dal consiglio.
  2.  La  commissione che valuta l'esame finale e' composta da cinque
membri  ed e' nominata dal presidente del consiglio. Oltre ai docenti
della  scuola  di  essa  possono far parte, in numero non superiore a
due,  anche  insegnanti comandati presso la scuola, ovvero insegnanti
delle classi in cui e' stato svolto il tirocinio.