Art. 3.
  1.  La  scuola si articola in indirizzi. Gli indirizzi della scuola
sono   legati   alle  abilitazioni  all'insegnamento  per  la  scuola
secondaria.
  2. L'attivazione dei singoli indirizzi nelle singole universita' e'
stabilita,  su  indicazione  del  coordinamento  e  su  proposta  del
consiglio, dal senato accademico.
  3.  Le  modifiche  di  questo  regolamento didattico si attuano, su
proposta   di   almeno   un   consiglio,  con  delibera  unanime  del
coordinamento.
  4. Per ciascun indirizzo il consiglio nomina un coordinatore scelto
tra  i  decenti (professori ordinari, associati e ricercatori) che ne
fanno  parte.  I  coordinatori  costituiscono la giunta della sezione
della  scuola  (denominata giunta). Il presidente del consiglio della
sezione e' anche presidente della giunta.
  5. Per il raggiungimento degli obiettivi della scuola sono previste
1.000  ore  complessive  di  insegnamento  e di attivita' pratiche di
laboratorio  e  tirocinio.  Per  la  formazione  degli  insegnanti di
sostegno sono previste 500 ore aggiuntive.
  6.  Il  bando  annuale  di  ammissione  indica  il  numero di posti
disponibili   per  ciascun  indirizzo,  secondo  le  indicazioni  dei
ministeri competenti e secondo le delibere del comitato regionale.
  7.   All'attuazione   delle  attivita'  formative  programmate  dal
consiglio  della scuola provvedono, in ciascun ateneo, le facolta', i
corsi   di   laurea   e   di  diploma,  i  dipartimenti  e  i  centri
interdipartimentali.  Tali  strutture  sono  tenute  a  fornire  ogni
assistenza  e  supporto  anche logistico alle attivita' della scuola,
nei  limiti  delle  loro rispettive disponibilita' a nel quadro delle
loro finalita' didattiche. Su loro richiesta i docenti afferenti alle
strutture didattiche di una delle tre universita' possono prestare in
tutto  o  in  parte  l'attivita'  didattica  prevista  dal loro stato
giuridico all'interno della scuola, con il consenso della facolta' di
appartenenza.