Art. 3. 1. La scuola si articola in indirizzi. Gli indirizzi della scuola sono legati alle abilitazioni all'insegnamento per la scuola secondaria. 2. L'attivazione dei singoli indirizzi nelle singole universita' e' stabilita, su indicazione del coordinamento e su proposta del consiglio, dal senato accademico. 3. Le modifiche di questo regolamento didattico si attuano, su proposta di almeno un consiglio, con delibera unanime del coordinamento. 4. Per ciascun indirizzo il consiglio nomina un coordinatore scelto tra i decenti (professori ordinari, associati e ricercatori) che ne fanno parte. I coordinatori costituiscono la giunta della sezione della scuola (denominata giunta). Il presidente del consiglio della sezione e' anche presidente della giunta. 5. Per il raggiungimento degli obiettivi della scuola sono previste 1.000 ore complessive di insegnamento e di attivita' pratiche di laboratorio e tirocinio. Per la formazione degli insegnanti di sostegno sono previste 500 ore aggiuntive. 6. Il bando annuale di ammissione indica il numero di posti disponibili per ciascun indirizzo, secondo le indicazioni dei ministeri competenti e secondo le delibere del comitato regionale. 7. All'attuazione delle attivita' formative programmate dal consiglio della scuola provvedono, in ciascun ateneo, le facolta', i corsi di laurea e di diploma, i dipartimenti e i centri interdipartimentali. Tali strutture sono tenute a fornire ogni assistenza e supporto anche logistico alle attivita' della scuola, nei limiti delle loro rispettive disponibilita' a nel quadro delle loro finalita' didattiche. Su loro richiesta i docenti afferenti alle strutture didattiche di una delle tre universita' possono prestare in tutto o in parte l'attivita' didattica prevista dal loro stato giuridico all'interno della scuola, con il consenso della facolta' di appartenenza.