Art. 4. 1. Possono essere ammessi ai diversi indirizzi della scuola coloro che, secondo la normativa vigente, siano in possesso di titolo idoneo e che abbiano superato la specifica prova di selezione decisa dalla giunta sulla base del numero di posti disponibili per ciascun indirizzo. 2. Nella domanda di ammissione, il candidato deve indicare le abilitazioni che egli vorrebbe conseguire nell'ambito della scuola. 3. L'entita' delle tasse e dei contributi di ateneo sono stabiliti per le diverse sezioni separatamente dai consigli di amministrazione delle tre universita'. I contributi relativi alla scuola vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio.