Art. 4.
  1.  Possono essere ammessi ai diversi indirizzi della scuola coloro
che, secondo la normativa vigente, siano in possesso di titolo idoneo
e  che  abbiano superato la specifica prova di selezione decisa dalla
giunta  sulla  base  del  numero  di  posti  disponibili  per ciascun
indirizzo.
  2.  Nella  domanda  di  ammissione,  il  candidato deve indicare le
abilitazioni che egli vorrebbe conseguire nell'ambito della scuola.
  3.  L'entita' delle tasse e dei contributi di ateneo sono stabiliti
per  le diverse sezioni separatamente dai consigli di amministrazione
delle  tre  universita'.  I  contributi  relativi alla scuola vengono
stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio.