Art. 6. 1. Su proposta dei consigli il coordinamento valuta i contenuti disciplinari minimi necessari per la proficua frequenza dei corsi relativi alle singole abilitazioni; in ciascun ateneo la giunta esamina i curricula dei singoli studenti in relazione a tali contenuti, definendo eventuali debiti formativi da parte dello studente. 2. L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali dalla giunta puo' ottenersi o mediante la frequenza di corsi universitari singoli o comunque secondo le indicazioni della giunta per ogni singolo iscritto. Tali frequenze non devono comunque comportare alcun ulteriore onere finanziario per l'iscritto. 3. La verifica dell'avvenuto completamento di cui al comma precedente, qualora non sia stato sostenuto un regolare esame, avra' luogo secondo le modalita' indicate caso per caso dalla giunta. L'impegno orario relativo al completamento di tali competenze e' aggiuntivo rispetto al curriculum previsto e non entra pertanto nel computo delle ore globali della scuola. 4. La scuola prevede un sistema di valutazione dei crediti culturali e formativi acquisiti dal singolo candidato, al di fuori del curriculum necessario per la laurea. La valutazione di tali crediti, di competenza di ciascun consiglio, puo' comportare una riduzione dei tempi di formazione fino a un massimo di due semestri la valutazione dei crediti per le attivita' di tirocinio effettuato precedentemente puo' al massimo riguardare il 70% delle ore previste. 5. Chi, in possesso di una abilitazione conseguita nell'ambito della scuola, intenda acquisirne una affine, puo' in base alla valutazione dei crediti, conseguirla in non meno di un semestre.