Art. 6.
  1.  Su  proposta  dei  consigli il coordinamento valuta i contenuti
disciplinari  minimi  necessari  per  la proficua frequenza dei corsi
relativi  alle  singole  abilitazioni;  in  ciascun  ateneo la giunta
esamina  i  curricula  dei  singoli  studenti  in  relazione  a  tali
contenuti,  definendo  eventuali  debiti  formativi  da  parte  dello
studente.
  2.  L'eventuale  completamento  delle competenze culturali ritenute
essenziali  dalla  giunta  puo'  ottenersi o mediante la frequenza di
corsi  universitari  singoli  o comunque secondo le indicazioni della
giunta  per ogni singolo iscritto. Tali frequenze non devono comunque
comportare alcun ulteriore onere finanziario per l'iscritto.
  3.   La  verifica  dell'avvenuto  completamento  di  cui  al  comma
precedente,  qualora non sia stato sostenuto un regolare esame, avra'
luogo  secondo  le  modalita'  indicate  caso  per caso dalla giunta.
L'impegno  orario  relativo  al  completamento  di tali competenze e'
aggiuntivo  rispetto  al curriculum previsto e non entra pertanto nel
computo delle ore globali della scuola.
  4.  La  scuola  prevede  un  sistema  di  valutazione  dei  crediti
culturali  e  formativi  acquisiti dal singolo candidato, al di fuori
del  curriculum  necessario  per  la  laurea.  La valutazione di tali
crediti,  di  competenza  di  ciascun  consiglio, puo' comportare una
riduzione  dei  tempi di formazione fino a un massimo di due semestri
la  valutazione  dei crediti per le attivita' di tirocinio effettuato
precedentemente puo' al massimo riguardare il 70% delle ore previste.
  5.  Chi,  in  possesso  di  una abilitazione conseguita nell'ambito
della  scuola,  intenda  acquisirne  una  affine,  puo'  in base alla
valutazione dei crediti, conseguirla in non meno di un semestre.