Art. 9. 1. Obiettivo del tirocinio didattico e professionale e' la produzione di competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione didattica e formativa, all'uso critico delle tecnologie didattiche a allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti costruttivi e di collaborazione nelle interazioni istituzionali e sociali richieste dall'attivita' professionale. 2. Elementi caratterizzanti del tirocinio sono: a) elaborazione, organizzazione, sperimentazione nella scuola e valutazione di progetti di lavoro e di ricerca didattica, sia nell'ambito dell'indirizzo sia in quello interdisciplinare; b) stretto coordinamento con le attivita' dei laboratori didattici sia dell'area delle scienze della formazione che di quella disciplinare specifica; c) stretto coordinamento con la preparazione agli esami finali. 3. Per l'organizzazione dell'attivita' del tirocinio, opportune intese sono tempestivamente perseguite dalla giunta e dal consiglio, nel quadro della normativa nazionale e di eventuali accordi o convenzioni su base regionale, con i provveditorati agli studi, le scuole secondarie e gli insegnanti delle classi nelle quali le attivita' stesse si svolgono. Analoghe intese possono essere perseguite con il competente istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE). 4. La responsabilita' del tirocinio viene conferita dalla giunta per contratto o in altre forme previste dalla legge, ai sensi della normativa vigente, a professori di scuole secondarie con specifiche competenze.