Art. 9.
  1.   Obiettivo  del  tirocinio  didattico  e  professionale  e'  la
produzione    di    competenze    legate    all'esercizio   effettivo
dell'insegnamento,  alla  padronanza  dei linguaggi e dei processi di
comunicazione didattica e formativa, all'uso critico delle tecnologie
didattiche  a  allo  sviluppo  di  comportamenti  e  di atteggiamenti
costruttivi  e  di  collaborazione  nelle interazioni istituzionali e
sociali richieste dall'attivita' professionale.
  2. Elementi caratterizzanti del tirocinio sono:
    a) elaborazione,  organizzazione,  sperimentazione nella scuola e
valutazione  di  progetti  di  lavoro  e  di  ricerca  didattica, sia
nell'ambito dell'indirizzo sia in quello interdisciplinare;
    b) stretto   coordinamento   con   le  attivita'  dei  laboratori
didattici  sia dell'area delle scienze della formazione che di quella
disciplinare specifica;
    c) stretto coordinamento con la preparazione agli esami finali.
  3.  Per  l'organizzazione  dell'attivita'  del tirocinio, opportune
intese  sono tempestivamente perseguite dalla giunta e dal consiglio,
nel  quadro  della  normativa  nazionale  e  di  eventuali  accordi o
convenzioni  su  base  regionale, con i provveditorati agli studi, le
scuole  secondarie  e  gli  insegnanti  delle  classi  nelle quali le
attivita'   stesse   si  svolgono.  Analoghe  intese  possono  essere
perseguite  con  il  competente istituto regionale per la ricerca, la
sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE).
  4.  La  responsabilita'  del tirocinio viene conferita dalla giunta
per  contratto  o in altre forme previste dalla legge, ai sensi della
normativa  vigente,  a professori di scuole secondarie con specifiche
competenze.