(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

 BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001 E PER IL TRIENNIO 2001-2003

Nota tecnica n. 1
    N.B.: I  direttori degli Uffici centrali del bilancio, cui l'art.
28  della  legge  di  contabilita'  di  Stato  demanda  il compito di
compilare  gli schemi di previsione, sono invitati a prestare fattiva
collaborazione   per   una   puntuale   applicazione  delle  presenti
direttive.
1. Criteri generali per l'impostazione delle nuove previsioni
    1.1.  Per  la concreta predisposizione di una manovra di bilancio
coerente con gli obiettivi e le compatibilita' precisate nel bilancio
programmatico  dello  Stato per il triennio 2000-2002, il progetto di
bilancio  2001  e  il bilancio pluriennale 2001-2003 - ai sensi degli
articoli  2  e  4  della legge n. 468 del 1978, come modificati dalla
legge  n.  94  del  1997  -  devono  essere  redatti sulla base della
legislazione  vigente  e quindi anche alla stregua delle implicazioni
finanziarie   recate   da   provvedimenti   legislativi   al  momento
intervenuti.
    E'   appena   il  caso  di  evidenziare  che  e'  da  considerare
legislazione   vigente   anche   la   normativa  recata  dalla  legge
finanziaria 2000.
    1.2.  Le  singole  amministrazioni,  nel formulare le proposte di
spesa, dovranno procedere a una revisione rigorosa delle dotazioni di
bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.
    Il  rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti
innanzi  indicate,  unitamente  alla  completa  revisione dell'intero
quadro  contabile  di  ciascun capitolo, nell'ambito delle rispettive
unita'  previsionali,  segnera'  il  limite complessivo massimo delle
assegnazioni     di     competenza     di    ogni    amministrazione;
eventuali maggiori   necessita'connesse   a   spese   obbligatorie  e
inderogabili  devono  essere  compensate  per quanto possibile con la
riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale.
2. Bilancio annuale di competenza
    L'impostazione  del  progetto  di bilancio a legislazione vigente
2001-2003  si basa, come di consueto, sulla struttura del bilancio di
previsione dello Stato, recata dalla richiamata legge n. 94 del 1997.
    La  distinzione  tra  bilancio  per  la  decisione parlamentare e
bilancio  per  la  gestione  e  la  rendicontazione  comporta  che il
progetto  di  bilancio sia articolato in unita' previsionali di base,
stabilite  in  modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro
di responsabilita' amministrativa.
    A   proposito   dei  criteri  e  parametri  di  formazione  delle
previsioni,  poi,  la  nuova  normativa  (art.  4-bis  della legge n.
468/1978 e art. 2 del decreto legislativo n. 279/1997) indica che gli
stanziamenti  vanno  determinati  esclusivamente  in  relazione  alle
esigenze  funzionali  e  agli  obiettivi  concretamente perseguibili,
nell'ambito  dell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art. 3 del
decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  per  il  periodo cui si riferisce il
bilancio,  tenuto  conto  degli  oneri  delle  funzioni e dei servizi
istituzionali  e  dei  programmi  e  progetti  presentati da ciascuna
amministrazione,  rimanendo  preclusa ogni quantificazione basata sul
mero calcolo della spesa storica incrementale.
    A  tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato nella circolare
in  ordine  alle  spese  per  consumi  intermedi,  in  massima  parte
attinenti alle spese di funzionamento incluse nelle specifiche unita'
previsionali   di   base,  le  quali  dovranno  essere  per  ciascuna
amministrazione, globalmente ridotte almeno del 10 per cento rispetto
agli  stanziamenti  iniziali  del  2000, limitando la previsione alle
spese  necessarie  per  assicurare  il  mantenimento  del livello dei
servizi  ed  escludendo  quelle  volte  al  soddisfacimento  di nuovi
o maggiori bisogni.
    La riduzione non riguardera' le spese classificate con i seguenti
codici   economici,   per   le   quali,   invece,  vale  il  criterio
dell'invarianza,  globalmente  per ciascuna amministrazione, rispetto
alle previsioni iniziali 2000:
      02.01.03 - armi e materiale bellico per usi militari;
      02.02.05 - corsi di formazione;
      02.02.06 - spese   per  accertamenti  sanitari  resi  necessari
dall'attivita' lavorativa;
      02.02.09 - compensi per incarichi continuativi;
      02.02.13 - indennita' di missione e rimborsi spese viaggi.
    Sempre  a  proposito delle indicazioni riportate nella circolare,
poi,  si  richiamano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 2, 4 e
5,  della  legge  finanziaria  2000,  secondo  le  quali  le spese di
manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni devono essere
in  ogni  caso ridotte della quota percentuale complessiva dell'8 per
cento  (rispetto  agli  stanziamenti  iniziali  del  2000),  mentre a
seguito   della   valutazione   dei   costi  di  uso  degli  immobili
appartenenti  al  demanio,  o  comunque di proprieta' pubblica ad uso
gratuito  delle  amministrazioni  stesse,  nei  pertinenti  stati  di
previsione  della  spesa  devono essere introdotte, nell'ambito delle
unita'  previsionali  di  competenza,  le  poste  (appositi capitoli)
corrispondenti al costo d'uso degli immobili in questione. Per queste
poste  le  relative  dotazioni  andranno  costituite  a seguito della
riduzione,  per  importo corrispondente, degli stanziamenti per spese
di funzionamento non aventi natura obbligatoria.
    L'attivita'  propositiva  va  effettuata  in linea con le vigenti
indicazioni  normative  fin  dalla  fase  di  proposta  da  parte dei
dirigenti   responsabili   della   gestione   delle   singole  unita'
previsionali,  alla stregua degli obiettivi e programmi nonche' degli
elementi  da  riportare  nella nota preliminare cui si fara' cenno in
seguito.
    Come  per  i  decorsi esercizi per la formulazione delle proposte
operative  per  la  costruzione  del bilancio a legislazione vigente,
dovranno    essere    utilizzate    le   consuete   "schede-capitolo"
appositamente  predisposte  dal  sistema informativo del dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato, le quali, peraltro, non si
differenziano sostanzialmente da quelle delle precedenti previsioni.
2.1. Schede-capitolo.
    Le  schede-capitolo da utilizzare per le proposte di previsione -
contestualmente  a quelle per l'assestamento del bilancio 2000 - sono
conformi al fac-simile allegato alla presente (allegato n. 1).
    In  via  preliminare  va  tenuto presente che, pur se le proposte
dovranno  incentrarsi  sulla  individuazione  degli  obiettivi  e dei
programmi  da  perseguire da ciascuna amministrazione con riferimento
alle  unita'  previsionali,  la  concreta attivita' propositiva viene
posta  in  essere  mediante  le schede concernenti i singoli capitoli
(unita'  elementari gestionali), che consentiranno riassunzioni nelle
unita'  previsionali  per la decisione parlamentare e nel contempo la
predisposizione   degli   allegati  tecnici  previsti  dalla  vigente
normativa in materia.
    Per le spese, i riquadri delle schede-capitolo che evidenziano le
caratteristiche  del  piano di formazione (competenza) e del piano di
gestione  (competenza-residui accertati/presunti - massa spendibile -
cassa) si presentano simili al passato.
    La principale innovazione e' da riconnettere alla circostanza che
gia'  dall'anno  2000  la  gestione potra' essere condotta, in alcuni
casi, per "articoli", sicche' la scheda capitolo si potra' sviluppare
in  piu'  pagine  a  seconda  del  numero degli articoli sui quali si
svolge la gestione del capitolo.
    In  sostanza,  la  scheda  capitolo  (pagina  1)  riguardera'  la
situazione  complessiva  e  riassuntiva  del capitolo; vi saranno poi
successive pagine per quanti saranno gli articoli in gestione.
    L'introduzione  dell'articolazione  di alcuni capitoli si e' resa
necessaria  in  relazione  alla  nuova  classificazione  economica di
adeguamento ai criteri della classificazione adottati in contabilita'
nazionale (SEC 95).
    Si  richiama  in  proposito  la  specifica  circolare  n.  3  del
31 gennaio  2000,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 28 alla
Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2000.
    Un  ampio  riquadro  posto  al  centro  della  scheda capitolo e'
riservato   alle  funzioni  -  obiettivo,  individuate  con  riguardo
all'esigenza  di  definire  le  politiche  pubbliche  di settore e di
misurare    il    prodotto    dell'attivita'    amministrativa.    La
classificazione  funzionale  delle  spese  per  funzioni-obiettivo si
sviluppa  nel  predetto  riquadro  su  4  livelli: divisioni, gruppi,
classi e missioni istituzionali (funzioni-obiettivo). A tale riguardo
e'  prevista la possibilita' per ciascun capitolo di riportare fino a
un  massimo  di dieci missioni istituzionali (funzioni obiettivo) per
ciascuna   scheda.   Giova   avvertire   che   la  percentuale  dello
stanziamento   da   riferire   al   livello   minimo  della  predetta
classificazione deve essere esposta senza decimali, ferma restando la
percentuale complessiva da riferire al cento per cento.
    Per  quanto  riguarda  le  proposte  in termini di cassa, occorre
precisare   che   nella   scheda   vanno  formulate  con  riferimento
all'articolo sia per l'assestamento, che per le previsioni 2001.
    2.1.1.   La   configurazione   delle   spese   aventi  "carattere
giuridicamente  obbligatorio  o  discrezionale"  e' richiesta, com'e'
noto,  in  relazione  all'art.  2,  comma  4-quater,  della  legge n.
468/1978,  come  modificato dalla legge n. 94 del 1997, ed e' volta a
pervenire  ad  una  esatta  individuazione  delle previsioni di spesa
giuridicamente  obbligatorie,  sulle  quali non potra' esercitarsi il
potere compensativo discrezionale della dirigenza.
    Da  cio'  consegue che la configurazione giuridica delle suddette
spese e le rispettive aree influenzera' la responsabilizzazione delle
funzioni   dirigenziali,   tenuto   conto   che  l'area  delle  spese
discrezionali  risultera' ampia in ragione inversa alla delimitazione
dell'area delle spese giuridicamente obbligatorie.
    Prescindendo  quindi  dagli  oneri  determinati  in via diretta o
indiretta  dalla  legge,  la  ricognizione dovra' riguardare le spese
classificate   "fabbisogno"   (FB);   correlativamente,   i  capitoli
interessati,  nell'ambito  di  ciascuna unita' previsionale, andranno
opportunamente  considerati  e  nel  riquadro  contrassegnato  con la
dicitura  "natura  della  spesa",  le amministrazioni riporteranno la
quota    percentuale    relativa   ad   obbligazioni   giuridicamente
perfezionate  che  verra'  a  costituire  la  parte in un certo senso
consolidata delle previsioni.
    Ove  non venisse riempito nel predetto riquadro l'apposito campo,
significhera'  che  tutta la spesa (lo stanziamento del capitolo) non
ha carattere giuridicamente obbligatorio.
    2.1.2.  Altra  informazione  resa  necessaria  per  dare concreto
contenuto  operativo  alla  programmata  riduzione  delle  spese  per
consumi  intermedi, riguarda la determinazione e la comunicazione, in
sede  di  scheda-capitolo,  della  quota di spesa destinata a consumi
intermedi  per  gli  enti  e  organismi statali dotati di particolare
autonomia  amministrativo-contabile e, pertanto, gestiti su specifici
capitoli  nell'ambito  delle relative unita' previsionali di base. Si
ricorda  che  le  erogazioni  destinate  a  tali  organismi risultano
generalmente determinate in tabella C della legge finanziaria.
    Le  amministrazioni interessate avranno cura di indicare la quota
di   stanziamento   del   capitolo  competente  destinata  a  consumi
intermedi,  nella  predetta  scheda capitolo, utilizzando il riquadro
concernente  la "natura della spesa" riportato tra gli "attributi del
capitolo  di  formazione".  In  tal  modo  si  pongono le basi per un
possibile   intervento   riduttivo   in  sede  di  disegno  di  legge
finanziaria per il 2001.
    In  assenza di tale indicazione, l'intero importo dell'erogazione
sara' considerato attinente a consumi intermedi.
    2.1.3.  Com'e'  noto  la  legge  n.  94  del  1997 prescrive, tra
l'altro,  alcuni  adempimenti  concernenti  elementi  informativi  da
fornire al Parlamento in ordine ad aspetti che sinteticamente possono
indicarsi come "regionalizzazione della spesa statale".
    E'  da ricordare che il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e'  tenuto  a presentare al Parlamento una
relazione,  allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio
di   previsione,   con   motivata   indicazione  programmatica  sulla
destinazione  alle  aree  depresse  del  territorio nazionale, di cui
all'art.  1,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n.  32,  convertito  dalla  legge  7 aprile 1995, n. 104, e alle aree
destinatarie  degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236, in conformita' della normativa
comunitaria,  nonche'  alle aree montane, delle spese di investimento
iscritte  negli  stati  di  previsione  dei singoli Ministeri per gli
interventi   di   rispettiva   competenza,  nell'ammontare  totale  e
suddiviso per regioni.
    Viene  prescritta, poi, la predisposizione di appositi allegati a
ciascuno  stato  di  previsione  della spesa, dove esporre per unita'
previsionali di base, rispettivamente, le risorse destinate alle aree
depresse  e  svantaggiate  relativamente  alle  spese correnti per il
personale  in  attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche' per
tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per
finalita'  non  produttive; nonche' le risorse destinate alle singole
realta'  regionali  distinte  tra  spese  correnti  e  spese in conto
capitale.
    I  dati  relativi  ai  cennati adempimenti potranno essere tratti
dalle  indicazioni  che  le  amministrazioni  dovranno  riportare  su
apposite  schede che - come per il passato - verranno inviate a parte
per  la  specifica  rilevazione  della "regionalizzazione della spesa
statale".
    Tali   schede   recheranno   l'indicazione   dell'amministrazione
interessata,  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  e del
capitolo   con  la  relativa  collocazione  nella  pertinente  unita'
previsionale  di base; espliciteranno poi lo stanziamento complessivo
di competenza e la parte relativa alle aree depresse nonche' la quota
non ripartita.
    Le  amministrazioni,  come  di  consueto,  avranno quindi cura di
indicare   nella   parte   prospettica  gli  importi  da  riferire  -
distintamente per ciascuna regione - alle aree depresse, alle aree di
cui  al decreto-legge n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993,
nonche'  alle  aree  montane, con distinta evidenziazione della quota
ripartita   e   della   quota   ripartibile  gia'  programmata  o  da
programmare.  Nel  caso  di  risorse  ripartite  o  ripartibili  gia'
programmate,  all'indicazione  quantitativa  dovra' accompagnarsi una
sintetica indicazione degli interventi previsti.
    Nel  mantenere  l'analoga  impostazione sperimentale gia' attuata
per  l'anno  2000,  i dati relativi dovranno riguardare le sole spese
d'investimento e quindi le riserve destinate alle regioni o alle aree
depresse  e svantaggiate riguarderanno solo i capitoli compresi nelle
unita' previsionali allocate sotto le "spese in conto capitale".
    Le schede relative alla regionalizzazione della spesa statale, di
cui  un fac-simile viene accluso alla presente nota tecnica (allegato
n.  2), verranno messe a disposizione delle amministrazioni una volta
che  le  proposte  di  previsioni per l'anno finanziario 2001 saranno
state  sottoposte  a  revisione da parte di questo Dicastero e quindi
comunicate  alle  amministrazioni ai fini della predisposizione della
nota  preliminare  di cui al successivo punto 5.7. Le amministrazioni
provvederanno  alla  trasmissione  delle  predette schede debitamente
compilate  ai  coesistenti  uffici  centrali  del  bilancio,  ai fini
dell'immissione  dei dati nel sistema informativo, entro il 31 luglio
2000.
    In  tal  modo  le  amministrazioni  saranno in grado di compilare
anche  le  schede  in  questione  alla stregua degli stanziamenti che
verranno definiti.
    Nel  caso  di  capitoli,  riconducibili  al punto precedente, che
costituiscono  "fondi da ripartire", l'indicazione della ripartizione
per regioni va effettuata solo se questa risulta possibile in sede di
formulazione delle proposte di previsione.
    2.1.4.  Per  le  entrate,  le  proposte  per  le  previsioni 2001
dovranno  essere  formulate  attraverso le schede - capitolo prodotte
dal  sistema  informativo,  le  quali  tengono conto ovviamente della
struttura del bilancio dello Stato di cui alla legge n. 94 del 1997 e
risultano  in  sintonia  con  le  correlative  schede  per  le spese,
illustrate nel precedente punto 2.1.
2.2. Criteri di definizione delle proposte di spesa.
    2.2.1. Dovendosi  costruire  il  bilancio sulla base del criterio
della  legislazione  vigente,  si ricorda che per gli stanziamenti la
cui  quantificazione  annua  e'  specificamente  demandata alla legge
finanziaria,  l'importo  da  considerare  per l'anno 2001 deve essere
quello  autorizzato  per  tale  anno  con  la  tabella  C della legge
finanziaria  2000,  comprensivo  dell'eventuale incremento riveniente
dall'utilizzazione dello specifico fondo di riserva.
    Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede-capitolo" che
evidenziano,  tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi
predeterminati.
    Per  le  autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla
predisposizione  del  bilancio  pluriennale  2000-2002  -  non ancora
recepite  nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta
reperita  a  carico  dei  "fondi  speciali", con riduzioni di spesa o
con maggiori  entrate  - dovra' essere fornita distinta dimostrazione
in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.
    Per  quanto,  in  particolare, attiene alle spese pluriennali, la
quota  dell'anno  2001  da  assumere  nei  pertinenti capitoli dovra'
corrispondere   a   quella  indicata  nella  tabella  E  della  legge
finanziaria 2000.
    E'  importante  segnalare  che per le leggi di spesa pluriennali,
approvate  dopo la presentazione del bilancio 2000-2002, nel bilancio
di  previsione  2001  potra'  essere  iscritto, come quota annuale di
spesa  di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno
2000  dalle  leggi  medesime,  sempre  che  tali leggi non dispongano
diversamente.
    2.2.2. La  rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente
tutte  le  dotazioni  di  bilancio  di natura corrente, nello spirito
della  profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al
metodo  della  riconsiderazione  globale  di  ogni stanziamento, deve
essere  soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante
l'analisi  e  la  valutazione  delle  spese di ciascuna dotazione del
bilancio  2000, non soltanto attraverso una migliore e piu' razionale
programmazione,  ma  anche  sopprimendo o riducendo erogazioni che in
taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza
pubblica,  mentre  in  altri  casi  possono  essere  evitate  con  il
razionale  utilizzo  delle  capacita'  professionali  e  tecniche del
personale delle stesse amministrazioni.
    A  tale  fine,  le  "schede  capitolo" messe a disposizione delle
amministrazioni     rispecchiano     l'esigenza     della    profonda
riconsiderazione  degli  stanziamenti;  pertanto - come per i decorsi
anni  -  per  le spese non predeterminate legislativamente, non viene
esposta  alcuna  ipotesi  di  previsione  per  il 2001. In virtu' del
cennato criterio, le note giustificative degli stanziamenti proposti,
da  redarre  su  fogli  da  allegare  alle  schede  stesse,  dovranno
consentire   l'individuazione   delle  intere  occorrenze  necessarie
all'assolvimento  dei  compiti  demandati  nei limiti del livello dei
servizi  in  essere,  escludendo  le  eventuali  occorrenze  volte al
soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze.
    In  questa linea e' da perseguire il contenimento delle spese per
missioni  all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle
dotazioni  per  la  partecipazione  a  convegni,  congressi,  mostre,
conferenze,   ecc.;   l'eliminazione   o   almeno   un  significativo
ridimensionamento   delle   spese   per  speciali  incarichi,  studi,
indagini,  rilevazioni,  nonche'  degli oneri per il funzionamento di
consigli,  comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste
e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi
di  trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di
essere eliminata o ridotta.
    A  tal fine, giova richiamare la norma presente nella legge n. 94
del 1997 di riforma del bilancio dello Stato, cui in precedenza si e'
fatto cenno, la quale offre, ove del caso, la possibilita' di operare
variazioni compensative tra capitoli rientranti nella medesima unita'
previsionale di base, con decreti del Ministro competente.
    Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto
delle  spese  di  ufficio,  di  acquisto beni e materiali, forniture,
utenze  varie,  ecc.  e  in  quelle  che  le amministrazioni potranno
effettuare con i fondi disponibili sui propri bilanci.
    In  questa opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive,
una   analisi   particolarmente   rigorosa   e'   richiesta   per  le
amministrazioni  che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello
Stato   (Polizia  di  Stato,  Difesa,  Guardia  di  finanza,  servizi
antincendi,  Corpo forestale, servizi penitenziari) e che concentrano
nel  funzionamento notevoli spese per acquisto di beni e servizi. Pur
nella  essenzialita' e indispensabilita' dei relativi oneri, esistono
margini  di contenimento legati alla programmazione delle varie spese
e  forniture,  non  dimenticando,  fra  l'altro, che alcuni di questi
servizi  beneficiano  di stanziamenti straordinari recati da leggi di
"potenziamento".
    In  via  generale,  circa  le  spese  per  consumi  intermedi  si
richiamano ancora le specifiche indicazioni fornite con la circolare,
tutte  intese  ad  assicurare  una  loro  complessiva  riduzione, per
ciascuna  amministrazione,  di  almeno  il 10 per cento rispetto alle
previsioni iniziali 2000.
    2.2.3. Per  quanto  riguarda  la  spesa  in  conto  capitale, nel
confermare  la  linea  tenuta  nei  decorsi  esercizi, si avverte che
saranno  giudicate  inammissibili  proposte  di conferma degli stessi
volumi  di  spesa  2000,  relativamente  ai  capitoli  che presentino
consistenti  residui,  specie  "di  stanziamento"  o  che  sottendono
erogazioni   che  si  allocano  in  conti  correnti  di  tesoreria  o
contabilita'  speciali  che  registrino  ampie disponibilita'. A tale
riguardo  si  rinvia  a quanto rappresentato, per casi del genere, al
successivo  punto 3 relativo al bilancio annuale di cassa, nonche' ai
criteri  indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
    Ai fini di una compiuta valutazione delle occorrenze per le spese
di investimento, poi, in armonia con il dettato dell'art. 4-bis della
legge  n.  468 del 1978, in precedenza richiamato, verranno tenuti in
debita  considerazione i residui di stanziamento solo con riferimento
all'effettivo  stato  di  attuazione dei programmi in corso afferenti
alle spese di cui trattasi.
    2.3. Criteri di definizione delle proposte di entrate.
    Le  previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate
sulla  base  delle  piu'  aggiornate  indicazioni sull'evoluzione del
gettito  e  delle  variabili  macroeconomiche  cui  tale  gettito  e'
collegato, nonche' delle eventuali modifiche normative intervenute in
materia.
    Le   ipotesi  adottate  circa  l'evoluzione  delle  diverse  basi
imponibili  dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate
in  apposita  nota  illustrativa  redatta  dai  competenti uffici del
Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.
    Al   fine  di  consentire  l'esatta  determinazione  degli  oneri
relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente
dalle  regioni,  appare  necessario  che  detta  nota  contenga anche
l'indicazione  della  quota complessivamente riferibile a introiti da
versare  direttamente  presso  le  tesorerie  delle regioni a statuto
speciale  Sicilia  e Sardegna e delle regioni a statuto ordinario, da
regolare  successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in
quietanze di entrata.
    Per  le  entrate  non  tributarie  la  valutazione  dovra'  avere
riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.
3. Bilancio annuale di cassa
    Appare  doveroso,  innanzitutto,  richiamare  l'attenzione  sulla
rilevanza  che  in  questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in
termini  di  cassa,  in sintonia con l'intendimento che ha guidato il
legislatore   (articoli   1  e  2  della  legge  n.  468/1978)  nella
considerazione  che  l'autorizzazione  di  cassa  assegnata  comporta
riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.
    Le  piu'  recenti  misure  poste  in  essere con le previsioni di
bilancio   degli   ultimi  anni  hanno  recepito  tale  impostazione,
costituendo  uno  degli  aspetti  piu' significativi delle manovre di
finanza pubblica.
    Per  ciascun capitolo di bilancio, e di articolo, se presente, le
amministrazioni  in  indirizzo  dovranno  indicare  la  previsione di
cassa,  indistintamente  per competenza e residui, cioe' per l'intera
massa acquisibile o spendibile.
    In  particolare,  dovranno  essere  considerate con attenzione le
autorizzazioni  di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti
e  organismi  tenuti  al  rispetto  della  disciplina della Tesoreria
unica,   ovvero,  titolari  di  conti  correnti  di  tesoreria  o  di
contabilita'  speciali,  sui quali vengono accreditati i pagamenti di
bilancio.
    In   tali   casi,  le  proposte  delle  amministrazioni  dovranno
considerare  un  livello  di  autorizzazioni di cassa compatibile con
l'obiettivo  di  ridurre le giacenze anomale dei conti di tesoreria o
delle  contabilita'  speciali  interessate, alla data del 31 dicembre
2001,  entro  il  limite  massimo  del 10 per cento circa della spesa
dell'ente o organismo interessato.
    In  via generale, poi, le amministrazioni dovranno attenersi alle
indicazioni fornite con la circolare, per cui fatte salve le esigenze
aventi   carattere  di  obbligatorieta'  e  di  indifferibilita',  le
autorizzazioni  complessive  di  cassa  non  potranno  superare,  per
ciascuna  amministrazione,  le  previsioni  di competenza, al fine di
assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della
corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti
negli ultimi anni.
4. Bilancio pluriennale di competenza a legislazione vigente
4.1. Spese.
    Le  previsioni di spesa per il 2002 e per il 2003 dovranno essere
effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:
      a) per   le  spese  predeterminate  legislativamente,  la  loro
proiezione  dovra'  essere  effettuata,  per  il 2002, secondo quanto
indicato  nella  tabella F della legge finanziaria 2000. Per le leggi
di  spesa  pubblicate  dopo la presentazione del bilancio pluriennale
2000-2002,  nei  casi  in  cui  la  legge  stessa non quantifichi gli
stanziamenti  annuali, dovra' essere considerato per il 2002 e per il
2003 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 2001.
    Per  le  spese  il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2004 e
successivi,  dovra'  essere  individuata  l'ulteriore somma ancora da
iscrivere,  ponendo  in evidenza, in apposite note, le somme riferite
ad anni precedenti e non ancora iscritte;
      b) gli  stanziamenti  la cui quantificazione annua e' demandata
alla  legge  finanziaria,  nell'anno  2002 dovranno essere gli stessi
previsti  nella  tabella  C allegata alla legge finanziaria 2000, ove
del  caso  integrati  con gli avvenuti utilizzi del relativo fondo di
riserva;
      c) per  gli  oneri  inderogabili,  i  quali,  com'e'  noto, pur
discendendo   direttamente   dalla   legge,   non   sono   da  questa
predeterminati  e  si  quantificano  in  modo  automatico  attraverso
meccanismi  e  parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione
dovra' svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;
      d) per  le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli
oneri  non  vincolati  da  alcuna  quantificazione  legislativa,  gli
stanziamenti  per  gli  anni  2002  e  2003  non potranno superare, a
livello complessivo, un incremento dell'1 per cento annuo.
    I  bozzoni rimessi alle amministrazioni per la formulazione delle
proposte  per  il  bilancio triennale 2001-2003 non recheranno alcuna
ipotesi di stanziamento.
4.2. Entrate.
    Per  quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a
legislazione   vigente,   formulate   per   il  2001,  dovra'  essere
effettuata,  come  si e' gia' detto, sulla base delle piu' aggiornate
indicazioni  sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale
gettito e' collegato.
    Le   ipotesi  adottate  circa  l'evoluzione  delle  diverse  basi
imponibili  dei  cespiti  tributari  dovranno  in  ogni  caso  essere
dettagliatamente  specificate nella citata apposita nota illustrativa
da  redigere  dai  competenti uffici del Ministero delle finanze e da
trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.
5. Adempimenti particolari
5.1. Eliminazione dei residui.
    5.1.1. Attivi.  Ai  fini  della eliminazione dei residui attivi e
delle   relative   azioni   che  in  proposito  devono  espletare  le
amministrazioni  competenti  per i diversi cespiti, si richiama, come
tutti  gli  anni,  l'attenzione  sulla  necessita'  di  una  puntuale
applicazione  degli  articoli  da  263  a  268  del  regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' dello Stato.
    In  particolare,  dovranno  essere  assunte  le dovute iniziative
amministrative  in  merito ad eventuali residui relativi a partite in
contenzioso  risultate  definite attraverso le richieste di condono e
ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze".
    Mentre  appare  necessario procedere alla integrale cancellazione
dei  residui  concernenti  partite definite attraverso il condono, si
sottolinea  l'opportunita' di eliminare anche quelli relativi a buoni
di  sgravio  e  tolleranze  rilasciati  in  relazione  a  partite che
appaiono spesso, per i motivi piu' vari, sostanzialmente inesigibili.
    5.1.2.  -  Passivi.  Per i residui passivi, va tenuta presente la
perenzione   amministrativa,   nei   termini   in  cui  essa  risulta
disciplinata   dalla  vigente  normativa.  Inoltre  appare  opportuno
richiamare  l'attenzione  sulla  circostanza  che  tale  istituto  va
applicato  esclusivamente  a  residui  passivi  originati  da impegni
assunti a norma dell'art. 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.
    Ai  fini  della  quantificazione in via previsionale del fondo di
cui  all'art.  8 della legge n. 468 del 1978, le amministrazioni, per
il  tramite  dei  coesistenti  uffici centrali del bilancio, dovranno
segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a
loro  giudizio  si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della
gestione 2001.
    Quanto  ai  residui  di  stanziamento,  la  legge  di  riforma ha
demandato  ad  una  valutazione  di  merito da parte del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, in sede di
formazione  del  bilancio  di  previsione, la loro conservabilita' in
relazione  allo  stato  di  attuazione  dei  programmi e progetti; le
relative procedure sono state definite con la gia' nota direttiva del
Presidente    del    Consiglio   dei   Ministri,   anticipandone   la
quantificazione nella idonea sede del rendiconto.
5.2. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa.
    Ai  sensi  di  quanto  disposto dall'art. 1, comma 2, della legge
4 ottobre  1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della
difesa  dovra'  essere  unito  apposito  allegato,  da  sottoporre al
Parlamento,  relativo  ai  piani  di  spesa  gravanti  sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi
pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.
    Inoltre,  ai  fini  del  controllo del Parlamento sulle procedure
previste   per   gli  approvvigionamenti  centrali,  dovranno  essere
predisposte  -  secondo  l'analisi  prevista dal comma 5 del medesimo
art.  1  della  citata  legge  n.  436  del 1988 - apposite relazioni
illustrative,  da  allegare  al  detto  stato  di  previsione,  sulla
complessiva  spesa del personale in servizio permanente, su quello in
ferma  di  leva  o  volontario, nonche' sullo stato di attuazione dei
programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca
scientifica.
5.3 - Spese di personale.
    La   corretta   applicazione   della   disciplina  relativa  alla
programmazione  del fabbisogno di personale introdotta dagli articoli
39  e  40  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  modificati  ed
integrati,  da ultimo, dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre
1998,  n.  488,  dovra'  rientrare tra gli obiettivi prioritari delle
amministrazioni  nel  perseguimento  delle  finalita' di contenimento
della spesa indicate dalle predette disposizioni.
    Le   innovazioni   normative   citate  impongono,  infatti,  alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, il conseguimento, alla
data del 31 dicembre 2001, di una riduzione complessiva del personale
in  servizio  di misura non inferiore al 3,5 per cento per i comparti
diversi  dalla  scuola  e  del 4 per cento per la scuola, rispetto al
numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997.
    Per  la  definizione delle proposte di previsione per il 2001, le
amministrazioni   dovranno   compilare   gli   appositi   modelli  di
rilevazione, che saranno successivamente predisposti e forniti con le
relative  istruzioni,  determinando  la  spesa  per  il  personale in
servizio  al  31 dicembre 2000 e considerando l'incidenza conseguente
alle  cessazioni  che  presumibilmente  si  verificheranno  nel corso
dell'anno 2001.
    Non  dovra'  pertanto tenersi conto dell'eventuale spesa relativa
alle  assunzioni  che  si dovrebbero effettuare nell'anno 2001 per la
quale   si  provvedera',  in  correlazione  con  i  provvedimenti  di
autorizzazione  ad  assumere,  utilizzando il fondo di riserva per le
spese obbligatorie opportunamente adeguato.
    Si dovra' comunque considerare che nell'anno 2001 continueranno a
trovare  applicazione  a  regime  i benefici contrattuali del biennio
1998-1999,  con  gli effetti di trascinamento nel corrente anno 2000,
quelli  relativi  al  maturando  biennio  2000-2001,  nonche', per il
personale  non  contrattualizzato,  gli incrementi della retribuzione
previsti dalla vigente normativa.
    Le amministrazioni avranno cura di indicare la retribuzione media
che  si  prevede  per  i dipendenti in servizio nel 2001, nella quale
dovranno   essere   considerati  gli  effetti  dell'applicazione  dei
contratti  gia'  conclusi  ovvero,  in  mancanza,  dell'indennita' di
vacanza contrattuale. Avranno altresi' cura di porre a confronto tale
retribuzione  con  quella  media che si prevede per l'anno 2000 e con
quella di consuntivo del 1999.
    Gli obiettivi di riduzione, ai cui princi'pi peraltro si dovranno
adeguare  anche le amministrazioni pubbliche non comprese nell'ambito
del   settore   statale,   dovranno   necessariamente   orientare   i
comportamenti  delle  singole amministrazioni, ai fini del fabbisogno
di  personale  da  determinare  sulla  base  delle effettive esigenze
operative  e previa adozione di ogni idonea iniziativa finalizzata ad
una congrua allocazione delle risorse umane gia' disponibili.
    L'avvertita  esigenza di sostenere e migliorare la qualita' della
sequenza   programmatoria,  rendendo  cosi'  sempre  piu'  agevoli  e
tempestive  le funzioni decisionali, suggerisce la definizione presso
le  singole  amministrazioni  di adeguati strumenti di supporto, alla
stregua  di  quelli  operanti presso il Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato:  cio'  allo  scopo  di dare piu' incisivita',
spessore  ed  efficacia  al  monitoraggio  e  alla  valutazione della
consistenza  del  personale  in servizio e delle relative spese nelle
varie fasi gestionali.
    Il delineato disegno di riduzione del personale, coniugato con il
sistema  autorizzatorio  delle assunzioni, pone le amministrazioni al
centro  di un complesso processo di ammodernamento delle strutture da
realizzare,  pero',  senza  mortificare  le  esigenze operative delle
stesse,  che  dovra'  necessariamente  portare  ad  una  piu' attenta
analisi delle funzioni da svolgere ed a una piu' opportuna e puntuale
allocazione delle risorse umane nel tempo disponibili.
    Cio'  obbliga  le  amministrazioni  a  sensibilizzare  la propria
attenzione  sul  processo  in  corso  e  a  disporsi  ad affrontare i
problemi  anche  di  ordine  funzionale  che  tale processo comporta,
nonche' a adottare misure idonee a consentire l'acquisizione dei dati
in  tempo  reale.  L'adozione  di dette misure si impone non solo per
porre   le   amministrazioni   nella   condizione   di  disporre  con
immediatezza dei dati utilizzabili a consuntivo, ma, soprattutto, per
impostare  una  politica  di  previsione  e  di  pianificazione delle
risorse  umane compatibile con quella piu' vasta della programmazione
delle  assunzioni  del  pubblico  impiego, raccordata, quindi, con le
esigenze di finanza pubblica.
    In  tale quadro, fondamentale importanza assume l'andamento delle
consistenze  di  personale  nel  tempo,  al  fine  soprattutto  della
determinazione  dei  fabbisogni  futuri compatibili con gli obiettivi
fissati dalla legge.
    A tale fine si e' predisposto il modello di rilevazione (allegato
n.  3),  che  si  compone di due distinti quadri, nel primo dei quali
dovranno  essere  esposti  i  dati  a  consuntivo,  gia'  rilevati  e
trasmessi  in  sede  di  programmazione  delle assunzioni, da rendere
coerenti  con  l'analoga  e  piu' analitica tabella degli allegati al
bilancio  di  previsione (mod. B), mentre nel secondo dovranno essere
formulate, in termini numerici, le ipotesi programmatiche relative al
fabbisogno di personale.
    Il  predetto  modello, debitamente compilato da parte di ciascuna
amministrazione,  sara'  trasmesso ai coesistenti uffici centrali del
bilancio, unitamente alle schede capitolo, entro il 15 maggio 2000.
5.4. - Allegato  relativo  alle  spese  per  la ricerca scientifica e
tecnologica.
    Allo  scopo  di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca
scientifica  e  tecnologica,  agli  stati  di  previsione dei singoli
Ministeri   dovra'   essere   unito  apposito  allegato.  Considerata
l'importanza  di  tale  documento ai fini dell'individuazione e della
quantificazione  delle risorse finanziarie destinate dallo Stato alla
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  si  confermano  le  istruzioni
impartite in passato.
5.5. - Allegati relativi alle risorse destinate alle regioni.
    Come  gia' evidenziato al precedente punto 2.1.2., ciascuno stato
di  previsione  deve  essere  corredato  di un apposito allegato dove
vengono   esposte,  per  unita'  previsionali  di  base,  le  risorse
destinate  alle aree previste dal comma 5 della legge n. 468 del 1978
e alle singole realta' regionali.
    I  dati  utilizzati  per  la  costruzione  dei predetti allegati,
verranno ricavati automaticamente dalle indicazioni che, al riguardo,
dovranno  essere  fornite dalle amministrazioni tramite le specifiche
schede-capitolo sulla regionalizzazione.
    Si invitano, quindi, le amministrazioni stesse a porre la massima
cura,  al fine di consentire le rilevazioni previste dalla richiamata
normativa da trasfondere negli allegati di cui sopra.
    Corre  poi  l'obbligo  di  avvertire  che le schede relative alla
regionalizzazione  della spesa, richiamate al precedente punto 2.1.2.
dovranno   essere  integrate  con  specifiche  note  informative  sui
programmi   e   progetti  finanziati.  Qualora  la  regionalizzazione
risultasse  ancora  in  via  di  programmazione,  essa  potra' essere
effettuata alla stregua di criteri semplici e piu' possibile lineari,
basata anche sulla ripartizione effettuata negli anni passati.
    Le amministrazioni interessate dovranno altresi' acquisire presso
gli  enti  interessati  da  finanziamenti  a  titolo di trasferimento
(ANAS,   Ferrovie,   ecc.)  i  dati  necessari  a  regionalizzare  lo
stanziamento del pertinente capitolo di spesa.
5.6. - Articoli del disegno di legge.
    Insieme  alle  proposte  di  previsione, ciascuna amministrazione
dovra'  far  avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio
stato di previsione, da inserire nel disegno di legge di approvazione
del  bilancio  tenendo  presente  che  non  possono  essere  prese in
considerazione  proposte  di  norme che non risultino coerenti con la
natura di detta legge.
5.7. - Note preliminari degli stati di previsione.
    Ciascuno  stato  di  previsione  dovra'  essere illustrato da una
"nota  preliminare"  ed integrato da un allegato tecnico che risponda
alle  prescrizioni  della  legge  di  riforma,  per  cui  "nelle note
preliminari  della  spesa  sono  indicati  i  criteri adottati per la
formulazione  delle  previsioni,  con particolare riguardo alla spesa
corrente  di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione
significativamente  diversi  da quello indicato per le spese correnti
nel  Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal
Parlamento"  (art.  2,  comma  4-quater, della legge n. 468 del 1978,
introdotto dalla legge n. 94 del 1997).
    Nelle  note  preliminari  della spesa sono altresi' riportati gli
obiettivi  che  le amministrazioni intendono conseguire in termini di
livello   dei  servizi  e  di  interventi,  con  l'indicazione  delle
eventuali    assunzioni    di   personale   programmate   nel   corso
dell'esercizio  e  degli indicatori di efficacia ed efficienza che si
intendono  utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico
sono  indicati,  disaggregati  per  capitolo, i contenuti di ciascuna
unita'  previsionale  e  il  carattere  giuridicamente obbligatorio o
discrezionale  della  spesa, con il rinvio alle relative disposizioni
legislative,  nonche'  i  tempi  di  esecuzione  dei  programmi e dei
progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione.
    Si  rileva,  inoltre,  l'esigenza  di  correlare gli obiettivi ai
centri  di  responsabilita'  e,  nell'ambito  di ciascuno di essi, e'
necessario   fornire  sintetiche  informazioni  per  ogni  intervento
(considerando  in  modo  unitario  quelli eventualmente ripartiti tra
parte  corrente  e  capitale)  evidenziando  l'oggetto,  i principali
meccanismi   normativi   e  le  caratteristiche  strutturali.  Appare
opportuno  indicare a questo livello, anziche' nell'allegato tecnico,
le  informazioni  relative  "ai  tempi  di esecuzione dei programmi e
progetti".  E'  opportuno  in particolare specificare se l'intervento
consiste in un mero trasferimento o se la struttura impegna nella sua
realizzazione  risorse  proprie  (interventi  diretti  o  misti).  In
quest'ultimo  caso deve essere esplicitata la quota parte dell'unita'
"funzionamento"  che  viene  utilizzata per la sua gestione (quota di
personale, di beni e servizi e informatica).
    La  valutazione  dei  risultati  deve essere evidenziata mediante
l'esposizione  di indicatori finanziari relativi all'ultimo triennio:
rapporto   tra  massa  spendibile  ed  impegni,  rapporto  tra  massa
spendibile  e  pagamenti  (considerando  nel caso di utilizzazione di
conti  della  tesoreria  la  loro  effettiva movimentazione), livello
delle  economie e delle perenzioni. Gli indicatori finanziari possono
essere  integrati, se possibile, con indicatori fisici, relativi allo
specifico  intervento. Per le unita' di intervento diretto o misto va
evidenziato  anche  il  rapporto  tra  massa  spendibile,  impegni  e
pagamenti  con  le  spese  di  personale,  di  beni  e  servizi  e di
informatica utilizzate.
    Per   l'unita'  "funzionamento"  relativa  a  ciascun  centro  di
responsabilita'  deve essere evidenziata la ripartizione percentuale,
distinguendo  tra  spese di personale, beni e servizi ed informatica,
tra  i  vari interventi e la quota residua, relativa al funzionamento
generale della struttura.
    Nella  nota  preliminare  dello  stato di previsione dell'entrata
sono  specificamente  illustrati  i  criteri  per la previsione delle
entrate  relative  alle  principali  imposte  e  tasse e, per ciascun
titolo,  la  quota  non  avente carattere ricorrente, nonche', per il
periodo  compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle
disposizioni  normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o
riduzioni  del  prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura
delle  agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e
degli obiettivi perseguiti.
    La  nota  preliminare  di  ciascuno  stato  di previsione espone,
inoltre,  in  apposito  allegato,  le previsioni sull'andamento delle
entrate  e delle  spese  per  ciascuno  degli  esercizi  compresi nel
bilancio pluriennale.
    Le note preliminari devono essere inoltrate al Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  le
politiche di bilancio, entro il 31 luglio 2000.
5.8. - Elenchi da allegare alla tabella n. 3 (Tesoro).
    Gli  Uffici  centrali  del  bilancio  presso  le  amministrazioni
centrali  sono  invitate  a  segnalare,  nel  testo  conclusivo delle
previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica concernenti:
      spese obbligatorie e d'ordine (elenco n. 1);
      capitoli  per i quali e' concessa al Governo la facolta' di cui
all'art. 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (elenco n. 2);
      capitoli  per  i  quali e' concessa al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica la facolta' di cui all'art.
12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (elenco n. 3).
5.9. - Nomenclatore degli atti.
    Tenuto  conto  della  notevole  rilevanza  che  vanno assumendo i
riferimenti  normativi  sottostanti  ai  capitoli  nell'ambito  delle
rispettive  unita'  previsionali, in relazione al decreto legislativo
n.  29 del 1993 e successive modificazioni, si conferma la necessita'
di  procedere, ove occorra, all'aggiornamento del "Nomenclatore degli
atti".
    Cio'  risulta  ancora piu' indispensabile, atteso che le leggi di
spesa  assumono  rilevanza,  ai  fini gestionali, per l'emissione dei
mandati informatici.
6. - Calendario degli adempimenti
    Occorre,   innanzitutto,   premettere  che  il  calendario  degli
adempimenti  non  potra' risultare molto dissimile a quello dell'anno
passato,  tenuto  conto che le schede capitolo concernono le proposte
per  le  nuove  previsioni unitamente a quelle per l'assestamento del
bilancio  2000,  adempimento,  questo,  che  deve essere formalizzato
entro  il  30 giugno  2000  con  la  presentazione  al Parlamento del
disegno  di legge prescritto per lo scopo dall'art. 17 della legge n.
468 del 1978.
    Le proposte di previsione contestualmente, come viene specificato
nell'apposita   circolare,   alle  proposte  per  l'assestamento  del
bilancio 2000 - andranno quindi riportate nelle piu' volte richiamate
"schede-capitolo"  per  il  bilancio annuale di competenza e di cassa
2001  e  nelle  schede  per  il bilancio pluriennale 2001-2003: dette
schede nei termini precisati al punto 2.1.1. dovranno essere ritirate
a cura degli Uffici centrali del bilancio - per il successivo inoltro
alle  competenti  amministrazioni  -  il  17 aprile  2000  presso  il
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato - Ispettorato
generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - Via XX
Settembre n. 97.
    Le  richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno
essere   restituite  ai  coesistenti  Uffici  centrali  del  bilancio
inderogabilmente  entro  il  15 maggio 2000, unitamente al modello di
rilevazione del personale di cui al punto 5.3.
    I  medesimi  Uffici  centrali,  avranno  cura  di  provvedere  ad
inserire  negli  archivi  del sistema dipartimentale dell'Ispettorato
generale  per  le  politiche  di  bilancio, gli elementi previsionali
contenuti  nelle  piu'  volte  richiamate  "schede-capitolo" entro il
26 maggio 2000.
    Completato  l'inserimento  dei  dati  potranno  essere  richieste
all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Divisione III
-  le  stampe  delle  proposte  di  bilancio  2001  da  sottoporre ai
competenti   consigli  di  amministrazione  per  gli  adempimenti  di
pertinenza.
    Per   i   capitoli   di   entrata   in   gestione   alle  singole
amministrazioni  si dovranno seguire le stesse procedure previste per
le spese.
    Infine,  le  proposte  di previsione di competenza e di cassa per
l'anno  2001  e  di  sola  competenza  per  il  bilancio  pluriennale
2001-2003,  nonche'  tutti  gli  elaborati  di corredo previsti dalla
presente   circolare  dovranno  pervenire  allo  scrivente  entro  il
30 maggio 2000.
        ---->    Vedere allegati da pag. 54 a pag. 56   <----


                       BUDGET PER L'ANNO 2001

Nota tecnica N. 2
                           LINEE GENERALI

1. Premessa.
    Per l'anno 2001, congiuntamente alla formulazione del bilancio di
previsione  finanziario, le amministrazioni centrali dello Stato sono
chiamate alla predisposizione del budget economico.
    Tale  attivita'  si pone nell'arco del processo di attuazione del
sistema  di  contabilita'  economica  analitica per centri di costo -
avviato  nel  1999  con  la predisposizione del budget 2000 - rivolto
alla  valutazione  economica  della  gestione, e specificatamente del
costo  dei  servizi  e delle attivita' prodotti dalle diverse realta'
amministrative,  cioe'  dell'onere  relativo  all'effettivo  utilizzo
delle risorse.
    Questo  nuovo  sistema  contabile e' caratterizzato dal confronto
sistematico  tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti, e
consente  di  verificare  periodicamente,  nel  corso dell'esercizio,
l'aderenza  fra  quanto  previsto  in termini economici e l'effettivo
andamento  dei  costi  di  gestione,  ponendosi  in  via  strumentale
all'esercizio del controllo di gestione.
    La  sequenza  del  nuovo  processo  annovera,  come noto, quattro
momenti fondamentali: la programmazione, nella quale vengono definiti
gli  obiettivi  e  si  individuano  le  risorse, le azioni ed i tempi
necessari  al  loro  raggiungimento;  la  gestione, cioe' il processo
attivo   di   realizzazione  degli  obiettivi,  nella  quale  vengono
rilevati,  in  termini  di  costo,  gli  eventi amministrativi che si
verificano;   il   controllo,  cioe'  l'azione,  svolta  con  cadenze
periodiche infrannuali, con cui si verifica che la gestione si svolga
in  modo  da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
la  consuntivazione,  nella  quale  si  da'  conto  delle  definitive
risultanze della gestione.
    Per  l'anno 2000 e' gia' stata eseguita la fase di programmazione
con la predisposizione dei budget da parte di ciascun centro di costo
ed  e'  in  corso la gestione: per rilevare i connessi fenomeni si da
luogo  all'avvio  del  processo  di  contabilizzazione  dei costi. Le
stesse strutture organizzative sono ora chiamate a definire il budget
per l'anno 2001 sulla base delle proposte di obiettivi e programmi da
perseguire,  formulate  dai rispettivi titolari (dirigenti generali o
equiparati), esposte in apposite note illustrative di accompagnamento
(allegato  n.  1).  Tali  indicazioni potranno rappresentare un utile
riferimento  per  l'emanazione  dell'apposita  direttiva ministeriale
concernente l'assegnazione delle risorse per l'anno 2001. Il criterio
di  base per la formulazione del budget economico e' - come gia' noto
-  quello  del  previsto utilizzo delle risorse (umane, finanziarie e
strumentali)   nel   periodo  amministrativo  di  riferimento,  e  si
diversifica  da  quello  di  acquisizione  delle  risorse stesse che,
viceversa,  e' posto a base delle previsioni finanziarie di spesa. Al
fine  della  formulazione  del  budget  2001  puo'  essere  utile  ed
opportuno  dar  luogo ad un raffronto con quello per il 2000 (gia' in
possesso  di  tutti  i  centri  di  costo)  in  considerazione  degli
obiettivi e dei programmi da realizzare nel 2001.
    In  tale  contesto,  si  rinnova  l'indirizzo  di procedere ad un
adeguamento   dell'organizzazione  per  gestire  i  nuovi  flussi  di
informazioni  e di adottare strumenti di supporto, anche informatici,
idonei  alla  misurazione  ed  alla  rilevazione  delle  informazioni
stesse.
2. La formulazione del budget economico.
    Per predispone un budget economico in grado di esprimere il piano
operativo   degli   obiettivi   da   perseguire   nell'esercizio,  le
amministrazioni  centrali  dello  Stato  provvedono  a  stabilire gli
obiettivi,  a  definire  le modalita' operative che i centri di costo
sono  chiamati ad attuare per realizzare i compiti ad essi assegnati,
e a garantire le risorse per il loro funzionamento.
    Questo  contesto  programmatorio  e'  preliminare  al processo di
predisposizione del budget per il 2001 da parte dei diversi centri di
costo.  In  tale  ottica, sulla base delle proposte di obiettivi e di
programmi   da   perseguire,   formulate   dai   titolari  di  uffici
dirigenziali  generali  (o  equiparati)  all'autorita' politica, ogni
centro  di  costo  e'  tenuto  a definire il proprio budget economico
identificando  i  costi  previsti secondo le voci del piano dei conti
(decreto  legislativo  n.  279/1997,  tabella  B).  La previsione dei
costi,   anche   per   il  2001,  viene  richiesta  solo  al  livello
organizzativo  di  centro di costo; successivamente verra' sviluppata
secondo  la  logica completa del nuovo processo e, quindi, articolata
per le funzioni e per i servizi svolti da ogni centro di costo.
    Appare  opportuno  rinnovare che, con riferimento ad un centro di
costo, rappresentare le modalita' operative nel budget significa:
      collocare  temporalmente  le  attivita' che si intende porre in
essere  ed  individuare  per  ciascuna di esse quali e quante risorse
sono  necessarie  al  loro svolgimento, indipendentemente dall'organo
che gestisce il processo di spesa ad esse correlato;
      considerare   l'utilizzo   delle   risorse   nel   periodo   di
riferimento,  indipendentemente  dall'esercizio  in  cui  sono  stati
previsti    gli   stanziamenti   finanziari   necessari   alla   loro
acquisizione;
      associare le risorse agli elementi in base ai quali si vogliono
monitorare i risultati della gestione.
    In  occasione  della  formulazione del budget 2000, tale processo
totalmente    innovativo    ha   richiesto   l'adozione   di   alcune
semplificazioni  nell'applicazione  delle  regole  e dei criteri alla
base   del   medesimo,   al  fine  di  contenere  sia  l'onere  delle
rilevazioni,  sia  la  naturale difficolta' culturale ad adattarsi ad
una gestione che privilegi i risultati.
    Anche per il budget 2001, si ritiene opportuno mantenere, per gli
stessi scopi, le seguenti semplificazioni:
      la  programmazione  degli  obiettivi deve essere effettuata con
cadenza  annuale.  In  una  fase successiva, come gia' indicato nella
circolare   n.  32/99,  e'  previsto  che  tale  programmazione  vada
formulata per periodi infrannuali;
      gli  elementi  di  costo  devono  essere riferiti unicamente ai
centri  di  costo. In una fase successiva, il processo richiede che i
dati economici vadano riferiti anche alle funzioni ed ai servizi. Per
la  rappresentazione  dei  costi  ci  si avvale della apposita scheda
budget  (allegato  n.  2), che espone le sole voci di costo del piano
dei   conti   le  cui  previsioni  vanno  formulate  da  parte  delle
amministrazioni;  per le rimanenti voci contabili, gli oneri verranno
desunti   dalle   previsioni  finanziarie  da  parte  del  richiamato
servizio;
      i  centri  di costo, rispetto ai quali determinare gli elementi
economici  sono quelli gia' definiti in occasione del budget 2000. Le
eventuali  modificazioni  che  fossero  nel  frattempo  intervenute a
seguito    dei   processi   di   ristrutturazione   dovranno   essere
tempestivamente  comunicate al Dipartimento della ragioneria Generale
dello  Stato  -  Ispettorato  generale per le politiche di bilancio -
Servizio  analisi  dei  costi e dei rendimenti secondo l'unita scheda
(allegato n. 3); restano confermate le indicazioni gia' formulate per
le amministrazioni organizzate su base dipartimentale, qualora a tale
assetto  organizzativo corrisponda un ufficio diretto da un dirigente
generale di livello B.
    Ogni  eventuale  problematica  che dovesse emergere potra' essere
risolta con il concorso delle stesse amministrazioni e del richiamato
servizio.
    In  relazione  alle  esigenze  di  conoscenza  e  di controllo e'
comunque  nella  facolta'  delle  amministrazioni  la possibilita' di
estendere  il  livello  di analisi anche a strutture organizzative di
livello inferiore ai centri di costo gia' identificati;
      l'espressione  dei  costi  per  natura  e'  limitata al secondo
livello  delle  voci  del  piano  dei  conti  (previsto  dal  decreto
legislativo  n. 279/1997 - tabella B, e descritte nell'allegato n. 4,
con le seguenti eccezioni:
      per  la voce "Ammortamenti" e' richiesta una formulazione delle
previsioni al terzo livello;
      per   la   voce  "Esborso  da  contenzioso"  e'  richiesta  una
formulazione  delle  previsioni  al  solo primo livello del piano dei
conti.
    Per  l'anno  2001,  analogamente a quanto stabilito per il budget
2000,  l'unica quantificazione in termini di unita' di riferimento e'
richiesta  la  risorsa  "Personale",  che  i  centri  di  costo  gia'
gestiscono  con  un  buon  livello  di  dettaglio. Per tutte le altre
risorse  la  previsione  di  costo richiesta riguarda direttamente la
valorizzazione monetaria della risorsa individuata.
    Nel  predisporre  il  piano  operativo  per  realizzare  i propri
obiettivi  (il  budget),  inoltre,  l'amministrazione deve, comunque,
tenere sempre presente che l'utilizzo delle risorse e' vincolato alle
disponibilita'  finanziarie  necessarie  per  la loro acquisizione e,
quindi,  le  previsioni  economiche  di  ogni  centro di costo devono
essere effettuate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente
centro  di  responsabilita'  amministrativa,  previsti  nel  bilancio
finanziario a legislazione vigente.
    E'  da  sottolineare  che  va,  comunque, garantita l'esigenza di
riconciliare  le  risultanze della contabilita' economica e di quella
finanziaria,  che  forniscono  due visioni complementari della stessa
realta',  allo  scopo  di collegare i costi del centro con i relativi
esborsi finanziari.
    Per  consentire  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato  di  elaborare la riconciliazione tra il bilancio di previsione
economico  e  quello  finanziario,  e' previsto che i centri di costo
forniscano alcune informazioni di supporto a tale elaborazione.
    A questo proposito va ricordato che:
      ai  costi  previsti  da un centro possono corrispondere risorse
finanziarie stanziate su bilanci di altri esercizi;
      agli  stessi  costi  possono  corrispondere risorse finanziarie
stanziate  su  bilanci  di  altri  centri  di  responsabilita', anche
appartenenti  ad  altre  amministrazioni,  oppure  assegnate ad altri
organismi;
      sul  bilancio  finanziario  del  centro  di  responsabilita' di
riferimento  possono essere stanziate risorse corrispondenti ai costi
sostenuti   da   altri   centri   di  costo,  anche  appartenente  ad
amministrazioni diverse;
      nell'ambito  degli  stanziamenti del Bilancio finanziario delle
amministrazioni,    infine,   possono   essere   ricomprese   risorse
finanziarie  che  non  generano costi connessi allo svolgimento delle
attivita'  dei Ministeri, e che non devono essere rilevati nei budget
delle  amministrazioni,  ma che, comunque, rappresentano costi per lo
Stato  nella sua globalita' (ad esempio: il fondo sanitario, le spese
per  il  funzionamento  degli  organi  costituzionali,  gli oneri del
debito pubblico, ecc.).
3. Il procedimento.
    Ciascuna  amministrazione  centrale  comunichera'  le  previsioni
economiche formulate dai propri centri di costo con le schede budget,
ove  possibile anche con evidenze informatiche, ai coesistenti Uffici
centrali  del  bilancio, che provvederanno ad inserirle nell'apposito
sistema informatico.
    I  termini  per  la  definizione  dei  budget  e per i successivi
aggiornamenti  sono  correlati  a  quelli  previsti per il disegno di
legge   di   bilancio  a  legislazione  vigente  per  l'anno  2001  e
conseguenti  variazioni,  ed indicati nel successivo calendario degli
adempimenti.
    Il   Dipartimento   della   ragioneria  generale  dello  Stato  -
Ispettorato  generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi
dei  costi e dei rendimenti curera', d'intesa con le amministrazioni,
l'armonizzazione  ed il raccordo dei budget economici con il bilancio
finanziario,  anche  al  fine della presentazione al Parlamento di un
apposito  documento  conoscitivo, sia in sede di presentazione che di
approvazione della legge di bilancio per il 2001.
    Successivamente  all'approvazione  della  legge  di  bilancio, lo
stesso  Ispettorato  provvedera'  ad inoltrare alle amministrazioni i
budget  definiti,  per  il tramite dei competenti Uffici centrali del
bilancio,  al  fine  di  consentire  l'emanazione  delle  conseguenti
direttive ministeriali e la connessa assegnazione delle risorse (art.
3,  comma  1,  lettera c),  e  art.  14, comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo n. 29/1993, e art. 2, comma 4-bis, della legge n.
468/1978).
    Al  fine di favorire una rapida assimilazione del nuovo processo,
si  segnala che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
-  Ispettorato  generale  per  le  politiche  di  bilancio - Servizio
analisi  dei  costi  e  dei rendimenti e' disponibile per l'azione di
supporto  alle  amministrazioni  centrali,  gia'  prestata in sede di
predisposizione  del  budget  2000.  Al richiamato servizio, inoltre,
potranno essere, comunque, richiesti maggiori elementi di specifica e
di  ragguaglio  per  migliorare l'applicazione del nuovo procedimento
(tel. 06/47614080-4081-4613-4792; e-mail Sacrrgs.tesoro.it).
    Di   seguito   sono   riportate   le  indicazioni  relative  alla
formulazione  del  budget 2001, ed in particolare il calendario degli
adempimenti, le regole e criteri per la valorizzazione dei costi e le
informazioni per la riconciliazione contabile.
                    CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
    Le  amministrazioni  dovranno  compilare  e  restituire le schede
budget  e  la  nota  illustrativa, ai coesistenti Uffici centrali del
bilancio inderogabilmente entro il 12 giugno 2000.
    Gli  Uffici  centrali  del  bilancio  avranno  cura di comunicare
tempestivamente all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio
-  Servizio  analisi  dei costi e dei rendimenti l'avvenuta ricezione
delle  schede e ad inviarne copia al suddetto servizio; l'inserimento
dei  dati  nel  sistema  informativo dovra' avvenire inderogabilmente
entro il 20 giugno 2000.
    Le  variazioni  dei costi derivanti dagli aggiornamenti apportati
alle   previsioni  di  bilancio  fino  al  31 luglio,  devono  essere
trasmesse  dalle  amministrazioni  agli  uffici centrali del bilancio
inderogabilmente entro il 7 settembre. Questi ultimi provvederanno ad
informare  tempestivamente  il  servizio  analisi  dei  costi  e  dei
rendimenti   e   ad   inserire  le  nuove  informazioni  nel  sistema
informativo entro e non oltre il 13 settembre 2000.
    Le  ulteriori  revisioni che intercorrono fino alla presentazione
del  disegno  di legge di bilancio, saranno analizzate congiuntamente
dalle  amministrazioni  interessate e dal richiamato servizio al fine
di individuare le eventuali variazioni dei costi.
    Nel   corso   dell'iter  parlamentare,  per  adeguare  il  budget
economico    alle    variazioni    del   bilancio   finanziario,   le
amministrazioni  dovranno  tempestivamente  comunicare  le  modifiche
intervenute nei costi ai coesistenti Uffici centrali del bilancio.
    A  tal  fine,  le  predette  modifiche che intercorrono fino alla
approvazione    della   legge   di   bilancio,   saranno   analizzate
congiuntamente dall'amministrazione e dal richiamato servizio al fine
di individuare le eventuali variazioni dei costi.
          REGOLE E CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI COSTI
Personale
    La  previsione  per  la  voce personale deve essere effettuata al
secondo  livello  del  piano  dei  conti  ed  espressa sia in termini
quantitativi che monetari.
    Con riferimento a ciascun centro di costo, il costo del personale
e'  determinato  in  base  all'impiego  delle risorse umane previsto,
espresso in anni/persona (aa/p), ed al costo di riferimento:
      costo del personale = aa/p \times costo di riferimento.
Impiego del personale.
    Devono   essere   determinati   gli   anni/persona  per  ciascuna
"posizione   economica"   relativa   ai   vari  comparti  secondo  la
classificazione  prevista  dalla circolare, in via di emanazione, del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
recante  le  istruzioni  per  la  compilazione  dei  modelli  per  la
predisposizione  degli  allegati della spesa di personale al bilancio
di previsione per l'anno 2001. Gli anni/persona relativi alle risorse
umane  di  cui  il centro di costo necessita per lo svolgimento delle
proprie  attivita',  andranno  determinati in base al procedimento di
seguito descritto:
      si  sottraggono agli aa/p relativi al personale in forza presso
il centro di costo, gli aa/p relativi al personale in forza al centro
di  costo  ma  che si prevede prestera' servizio presso altri centri,
ottenendo  gli  aa/p  del  solo  personale  in  forza  al  centro che
svolgera' la propria attivita' per esso;
      si  aggiungono  gli aa/p del personale che si prevede lavorera'
per  il  centro  ma  che  non  e'  in  forza al centro stesso perche'
proveniente dall'esterno, ovvero:
        da   altri   centri   di   costo   dello   stesso  centro  di
responsabilita' amministrativa;
        da  altri  centri di costo di altri centri di responsabilita'
amministrativa;
        da organismi esterni ai Ministeri,
ottenendo il personale che di fatto lavorera' per il centro di costo.
    aa/p  relativi  alle  risorse umane necessarie = aa/p relativi al
personale  in  forza  presso  il  centro  di costo + aa/p relativi al
personale  che svolge attivita' di servizio presso il centro di costo
ma  in  forza  ad  altri  centri  di  costo  dello  stesso  centro di
responsabilita'  + aa/p relativi al personale che svolge attivita' di
servizio  presso  il  centro  di costo ma in forza ad altri centri di
responsabilita'  + aa/p relativi al personale che svolge attivita' di
servizio  presso  il  centro  di costo ma in forza ad altri organismi
esterni  ai Ministeri - aa/p relativi al personale in forza al centro
di costo che presta servizio presso altri centri di costo.
Determinazione degli anni/persona del centro di costo.
    Gli anni/persona per centro di costo sono determinati, sulla base
di  informazioni  detenute  dall'ufficio  del  personale e dal centro
stesso,  ripartendoli  fra impiego in orario contrattuale e in orario
straordinario.
    Il  procedimento  da  seguire  per  determinare  l'impiego  delle
risorse  umane  in  orario  contrattuale  presso  un  centro di costo
prevede le seguenti regole:
      gli   anni  persona  devono  essere  calcolati  per  "posizione
economica" in base al personale che si prevede operi presso il centro
di costo;
      ciascuna  unita'  di  personale  che si prevede presti servizio
presso il centro di costo per tutto l'anno e' quantificata 1 aa/p;
      ciascuna  unita'  di  personale entrata nel centro di costo nel
corso dell'anno e' quantificata in base alla percentuale dell'anno di
prevista  presenza  (ad  es.  una  persona  che  entra  ad aprile  e'
quantificata per 0,75 anni/persona);
      ciascuna  unita'  di  personale  uscita dal centro di costo nel
corso dell'anno e' quantificata in base alla percentuale dell'anno di
prevista  presenza  (ad es. una persona che esce alla fine di marzo e
quantificata per 0,25 anni/persona);
      il  personale  che  ottiene  un  cambiamento  di  qualifica  e'
quantificato in uscita per la qualifica che lascia, ed in entrata per
la  qualifica  che  consegue,  seguendo  le regole di quantificazione
temporale;
      il  personale  che  si  prevede in part-time e' quantificato in
base  alle  percentuali  di  presenza  per  le  diverse  tipologie di
part-time  concesso  (ad  esempio:  una  persona in part-time all'80%
equivale a 0,8 anni/persona, al 30% equivale a 0,3 anni/persona);
      il  personale impiegato su piu' centri di costo e' quantificato
su ciascun  centro  in relazione alla percentuale di impiego prevista
(ad esempio:  0,3  anni/persona  sul centro A) e 0,7 anni/persona sul
centro B).
    Per   determinare   l'impiego   delle  risorse  umane  in  orario
straordinario i centri di costo procedono ad una previsione delle ore
di  lavoro  straordinario  per ciascuna "posizione economica". Per il
personale,  civile  e  militare,  ai  cui  centri  di  costo  vengono
assegnati  finanziamenti per lavoro straordinario in sede di bilancio
di   previsione,   dovra'   essere   effettuata   anche  la  relativa
determinazione del costo per ciascuna "posizione economica".
    Nella scheda di budget di "Dettaglio della voce del personale" le
informazioni  quantitative  che  devono  essere indicate per ciascuna
"posizione economica" sono le seguenti:
      gli  anni/persona  relativi  alle  risorse  umane  previste per
l'anno;
      gli  anni/persona  relativi  alle  risorse  umane  previste per
l'anno  e  provenienti  da  altri  centri  di  responsabilita'  e che
costituisce una quota parte del valore previsto dal punto 1);
      gli anni/persona relativi a risorse umane in forza al centro di
costo ma che presta servizio presso altri centri di costo.
Determinazione del costo di riferimento per "posizione economica".
    L'ufficio del personale, quale ufficio deputato alla gestione del
trattamento economico dei dipendenti, deve fornire ai centri di costo
il  costo di riferimento annuo per "posizione economica". Il costo di
riferimento  si  determina calcolando il costo di ciascuna componente
del costo del personale, ovvero:
      il  costo  del  trattamento  base  viene valorizzato sulla base
della  retribuzione  lorda prevista per singola "posizione economica"
dal contratto nazionale;
      il  costo delle indennita' e dello straordinario e' determinato
rapportando il valore globale che si prevede di erogare nell'anno per
il numero dei dipendenti gestiti dall'ufficio;
      il  costo  dei  contributi  a  carico  del  datore di lavoro e'
calcolato in base alla percentuale di contribuzione media.
Determinazione dei costi del centro di costo.
    Per  attribuire  il  costo  del  personale  al centro di costo il
procedimento da seguire prevede quanto segue:
      a) si determina per ciascuna "posizione economica" in attivita'
presso  il  centro  di  costo,  il  numero  di  anni persona relativo
all'impiego del personale medesimo presso il centro stesso;
      b) si  valorizza l'impiego previsto del personale applicando il
costo di riferimento per "posizione economica";
      c) il  costo  complessivo  dell'impiego  previsto e' dato dalla
somma dei costi per "posizione economica".
    Nella scheda di budget di "Dettaglio della voce del personale" le
informazioni  di  costo  devono essere fornite per singola "posizione
economica".
Missioni.
    La  previsione dei costi delle missioni deve essere effettuata al
secondo livello del piano dei conti.
    Per ciascuna delle due voci (missioni italiane e missioni estere)
si devono includere:
      i  costi  sostenuti per risarcire i disagi che il dipendente in
missione  affronta per svolgere l'attivita' di competenza (indennita'
di missione);
      i costi sostenuti direttamente o sotto forma di rimborso per le
spese di trasporto, vitto e alloggio del personale in missione (spese
di missione).
    Nella  determinazione  del  costo  delle  missioni,  italiane  ed
estere, si procede attraverso i seguenti passi:
      1) il  centro di costo deve stabilire il numero delle missioni,
distinte in italiane ed estere, che si prevede vengano effettuate dal
personale per lo svolgimento delle attivita' di servizio, anche se il
relativo  pagamento  gravera'  sulle  dotazioni  finanziarie di altri
centri di costo;
      2) l'ufficio   del  personale  identifica  il  costo  medio  di
riferimento  delle  missioni per l'Italia e per l'estero: tale valore
puo'  essere  determinato  sulla  base dei costi sostenuti negli anni
precedenti;
      3) il  centro  di  costo,  sulla  base  del  numero di missioni
previste  per  l'anno e del costo medio di missione, ottiene il costo
complessivo   moltiplicando   il   numero   delle   missioni  per  il
corrispondente costo medio. Conseguentemente, a seconda della diversa
localizzazione  della missione, attribuisce il costo determinato alle
voci missioni italiane e missioni estere.
    Il   costo   complessivo   di  ciascuna  delle  voci  come  sopra
determinato viene riferito al centro di costo considerato.
Altri compensi al personale.
    La  previsione  dei  costi  che  confluiscono  nella  voce  altri
compensi  al  personale deve essere effettuata al secondo livello del
piano dei conti.
    Le  risorse  che  si riferiscono ad entrambe le voci (particolari
prestazioni  e  contributi  ed  oneri  a  favore  del personale) sono
generalmente   gestite  centralmente  dall'ufficio  del  personale  e
pertanto a quest'ultimo compete la determinazione dei relativi costi.
    I  costi  per  contributi  ed  oneri  a  favore del personale, ad
eccezione  di quelli relativi ai buoni pasto, non sono correlati alle
prestazioni  fornite  dal personale nell'ambito dei centri di costo e
pertanto  il costo, che coincide con la spesa prevista per l'anno, va
attribuito  al  centro  di  costo  al  quale appartiene l'ufficio del
personale.
    I costi per i buoni pasto vanno determinati per ciascun centro di
costo  ed ad essi attribuiti in funzione del personale che si prevede
ne usufruira' nel corso dell'anno.
    I  costi  per particolari prestazioni devono essere attribuiti ai
centri  di costo fruitori della prestazione. L'ufficio del personale,
quindi,  determinato  il  costo  complessivo previsto, deve ripartire
tale  valore  fra i centri di costo interessati in base al numero dei
percettori.
    Nel  caso  in  cui  i compensi relativi a particolari prestazioni
vengano  gestite dal centro di costo che fruisce delle prestazioni, i
relativi costi vengono determinati dal centro stesso.
Beni di consumo.
    La  previsione  dei  costi  per  i  beni  di  consumo deve essere
effettuata al secondo livello del piano dei conti.
    Per ciascuna voce ("beni inventariati" e "beni non inventariati")
deve essere determinato il costo complessivo calcolando il valore dei
beni che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2001.
    Nella  determinazione  del  costo  occorre  far  riferimento alle
presumibili   necessita'   del   centro   di  costo  nel  periodo  di
riferimento,  ed, eventualmente, si deve tenere conto delle quantita'
che,  per  singola tipologia di bene, sono state acquistate nell'anno
precedente e prese in carico dal consegnatario.
    Nel  costo  complessivo,  in particolare, devono essere inclusi i
beni acquisiti ed utilizzati nel 2001:
      la  cui  spesa verra' sostenuta nel medesimo esercizio a valere
sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;
      la  cui  spesa,  gia' impegnata nell'esercizio 2000 (e affluita
nel  conto  dei  residui), verra' pagata nell'esercizio 2001 in conto
residui.
    Nella  determinazione  del  costo  non vanno, invece, considerati
quei   beni  di  consumo  che  sono  stati  acquisiti  ed  utilizzati
nell'esercizio  2000,  la cui spesa verra' pagata nell'esercizio 2001
in conto residui.
    Quando l'acquisizione e la gestione di tali beni e' effettuata da
un   ufficio   centralizzato,   quale   ad   esempio   l'ufficio  del
consegnatario,  questo  deve collaborare con il centro di costo nella
valorizzazione dei beni che il centro prevede di impiegare.
Prestazioni di servizi da terzi.
    La  previsione  dei  costi  delle prestazioni di servizi da terzi
deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.
    Per   ciascuna   delle  voci  indicate  (consulenza,  assistenza,
promozione,    servizi   ausiliari,   formazione   e   addestramento,
manutenzione  ordinaria,  servizi  ristorazione, noleggi e locazioni,
utenze  e  canoni)  deve  essere  determinato  il  costo  complessivo
calcolando  il  valore  delle  prestazioni di servizi da terzi che si
prevede di utilizzare nel 2001.
    Nella  determinazione  del costo occorre far riferimento sia alle
prestazioni che il centro di costo prevede di acquisire nell'anno sia
a  quelle  che  sono  state acquisite l'anno precedente ma non ancora
completamente utilizzate.
    Nel  costo  complessivo, in particolare, devono essere incluse le
prestazioni da acquisire ed utilizzare nel 2001:
      la  cui  spesa verra' sostenuta nel medesimo esercizio a valere
sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;
      la  cui  spesa,  gia' impegnata nell'esercizio 2000 (e affluita
nel  conto  dei  residui), verra' pagata nell'esercizio 2001 in conto
residui.
    Nella  determinazione  del  costo  non vanno, invece, considerate
quelle   prestazioni   che   sono   state   acquisite  ed  utilizzate
nell'esercizio  2000,  la cui spesa verra' pagata nell'esercizio 2001
in conto residui.
    Quando l'acquisizione e la gestione di tali servizi e' effettuata
da   un   ufficio  centralizzato,  quale  ad  esempio  l'ufficio  del
consegnatario, questo deve:
      effettuare le previsioni di costo per l'anno successivo;
      provvedere  alla  ripartizione  tra  i  diversi  centri  che ne
usufruiscono,   secondo   il   criterio  ritenuto  piu'  opportuno  a
rappresentare  l'utilizzo della risorsa (il criterio da adottare puo'
fare  riferimento  all'effettivo  utilizzo delle risorse oppure ad un
parametro che ne esprime l'impiego);
      comunicare  ai  centri  interessati i costi di loro competenza,
affinche' possano predisporre il budget.
Altre spese.
    La  previsione  dei costi che confluiscono nella voce altre spese
deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.
    Per  ciascuna  voce  (compensi  per  doveri assolti da cittadini,
amministrative, quote associative, straordinarie) deve essere fornito
il  costo complessivo che si prevede di sostenere per le tipologie di
spese considerate, facendo riferimento alle presumibili necessita', e
tenendo  conto,  per  singola  tipologia,  di  quelle  che sono state
eventualmente sostenute nell'anno precedente.
    Per  le  tipologie  di  risorse  incluse  nelle  voci,  il  costo
generalmente  coincide con la spesa ad eccezione delle assicurazioni,
il  cui  premio  viene  pagato anticipatamente rispetto al periodo di
competenza che puo' anche superare l'anno.
    Quando l'acquisizione e la gestione di tali servizi e' effettuata
da un ufficio centralizzato, questo deve:
      effettuare le previsioni di costo per l'anno successivo;
      provvedere  alla  ripartizione  tra  i  diversi  centri  che ne
usufruiscono,   secondo   il   criterio  ritenuto  piu'  opportuno  a
rappresentare  l'utilizzo della risorsa (il criterio da adottare puo'
fare  riferimento  all'effettivo  utilizzo delle risorse oppure ad un
parametro che ne esprime l'impiego);
      comunicare  ai  centri  interessati i costi di loro competenza,
affinche' possano predisporre il budget.
Esborso da contenzioso.
    La  previsione  dei  costi per esborso da contenzioso deve essere
effettuata al primo livello del piano dei conti.
    I costi che confluiscono nella voce esborso da contenzioso devono
essere stimati:
      dall'ufficio  del personale, per quanto riguarda il contenzioso
con il personale dipendente;
      dall'ufficio   del   consegnatario,   per  quanto  riguarda  il
contenzioso con i fornitori;
      dal  centro  di costo responsabile dell'erogazione del servizio
che e' oggetto del contenzioso.
    Il  costo  complessivo  deve essere attribuito al centro di costo
che lo gestisce.
Tributi.
    La  previsione  dei  costi  dei tributi deve essere effettuata al
secondo livello del piano dei conti.
    Per  ciascuna  voce (imposte, tasse) deve essere fornito il costo
complessivo che si prevede di sostenere al relativo titolo.
    Nel  caso in cui i tributi siano gestiti centralmente da un unico
ufficio  centralizzato  (ad esempio: l'ufficio affari generali), e' a
questo ufficio cui compete il calcolo del costo.
    Il  costo  globale dei tributi deve essere ripartito fra i centri
di  costo  secondo  il  criterio  piu'  opportuno  a rappresentare la
previsione  di  utilizzo della risorsa di ciascuno di essi (es. tassa
di  rimozione dei rifiuti solidi urbani), o devono essere interamente
attribuiti  ai  centri  di  costo che utilizzeranno le risorse per lo
svolgimento della propria attivita'.
Ammortamenti.
    La previsione dei costi degli ammortamenti deve essere effettuata
al terzo livello del piano dei conti.
    Per  prevedere  il  costo  dei  beni durevoli, nel predisporre il
budget   2001   si   e'   ritenuto   opportuno  applicare  la  stessa
semplificazione  indicata  per  il  budget  2000;  non  deve  essere,
pertanto,   effettuata   la   ricognizione   dell'intero   patrimonio
esistente,  ossia non vanno considerati i beni la cui acquisizione ed
inizio di utilizzazione sono anteriori all'esercizio 2000.
    A  differenza  della  previsione effettuata per l'esercizio 2000,
tuttavia, la determinazione del costo per il budget 2001 non riguarda
solo  i beni che si prevede di acquistare e di iniziare ad utilizzare
nel  corso  dell'esercizio  di  previsione,  ma  anche  i beni il cui
utilizzo e' iniziato nell'anno precedente.
    Per  ciascuna  voce di massimo dettaglio del piano dei conti deve
essere  determinato  l'ammortamento  previsto per le immobilizzazioni
secondo la classificazione prevista dal piano dei conti.
    Per  il calcolo del costo dei nuovi beni, cui rapportare le quote
di  ammortamento,  si  deve fare riferimento ai beni che il centro di
costo prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nell'anno cui si
riferisce  il budget. Il procedimento da seguire per il calcolo delle
quote  di  ammortamento  relative  ai  beni  il  cui  utilizzo inizia
nell'esercizio 2001 prevede le seguenti fasi:
      1) si considerano le singole immobilizzazioni che si prevede di
acquisire e di iniziare ad utilizzare nell'esercizio 2001:
        la cui spesa verra' sostenuta nel medesimo esercizio a valere
sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;
        la  cui spesa, gia' impegnata nell'esercizio 2000 (e affluita
nel  conto  dei  residui), verra' pagata nell'esercizio 2001 in conto
residui;
      2) per  ciascuna di tali immobilizzazioni si determina la spesa
complessiva (valore patrimoniale);
      3) i  valori  indicati  nel  punto  2)  sono sommati insieme in
relazione all'appartenenza dei beni alle tipologie rappresentate;
      4) si  calcolano le quote di ammortamento in base alle aliquote
definite nella tabella di seguito riportata.
    Per   pervenire   all'ammortamento   relativo   a  tutti  i  beni
pluriennali   impiegati   nell'anno   2001,   oltre   alle  quote  di
ammortamento  calcolate  come  descritto  ai punti precedenti, devono
essere considerate le quote di ammortamento per i beni che sono stati
acquisiti  ed  hanno  cominciato  ad essere utilizzati nel 2000. Tali
quote  vanno  calcolate  applicando  le stesse aliquote impiegate nel
2000 per la valorizzazione dei suddetti beni.
    Gli  ammortamenti  vanno  inseriti nei budget dei centri di costo
che prevedono di utilizzare i beni.
    La stessa procedura puo' essere seguita per la determinazione dei
costi relativi alle manutenzioni straordinarie.
    Nel   caso   in   cui   l'acquisizione   e   la   gestione  delle
immobilizzazioni  sia  effettuata  da  un  ufficio  centralizzato (ad
esempio:  l'ufficio affari generali), e' a questo ufficio che compete
la  determinazione  dei  valori  patrimoniali, il conseguente calcolo
delle  quote  di  ammortamento,  ed eventualmente la ripartizione del
costo  tra  i diversi centri di costo che utilizzano il bene, secondo
il  criterio ritenuto piu' opportuno a rappresentare l'utilizzo della
risorsa.
    Di seguito si riportano alcune esemplificazioni:
Esempio 1:
    Il  centro  di  costo  prevede di impiegare autovetture aventi le
seguenti caratteristiche:
      tre autovetture gia' impiegate nel 1999 e nel 2000 ed acquisite
nel 1999 per una spesa complessiva di 80 milioni;
      due  autovetture  gia'  impiegate ed acquisite nel 2000 per una
spesa complessiva di 50 milioni;
      quattro  autovetture da impiegare ed acquisire nel 2001 per una
spesa complessiva di 100 milioni.
    Il  centro di costo, nella determinazione dei costi relativi alle
autovetture, procede come segue:
      1) non valorizza l'utilizzo delle tre autovetture acquisite nel
1999,  in applicazione della semplificazione sopra indicata, e quindi
non considera la corrispondente quota di ammortamento;
      2) il  valore patrimoniale per le due autovetture acquisite nel
2000 ed ancora utilizzate dal centro nel 2001 e' uguale a 50 milioni;
per  calcolare  la quota di ammortamento imputabile all'esercizio, il
centro  applica  l'aliquota  relativa  alla  voce "mezzi di trasporto
stradali leggeri" (pari al 20%), ovvero: 50 ml x 20% = 10 ml;
      3) il  valore  patrimoniale  delle  quattro  autovetture che il
centro  prevede  di  acquisire  ed iniziare ad utilizzare nel 2001 e'
uguale   a  100 milioni;  per  calcolare  la  quota  di  ammortamento
imputabile  all'esercizio, il centro applica l'aliquota relativa alla
voce "mezzi di trasporto stradali leggeri" (pari al 20%), ovvero: 100
ml x 20% = 20 ml;
      4) nell'esercizio 2001 l'ammortamento complessivo che il centro
di  costo  prevede alla voce "mezzi di trasporto stradali leggeri" e'
uguale a: 20 m1 x 10 ml = 30 ml.
Esempio 2:
    E'  in corso di realizzazione un aeroporto per il quale il centro
utilizzatore  prevede  di sostenere una spesa pari a 100 miliardi nel
2001.
    Caso  A:  la  realizzazione dell'opera e' iniziata nel 1998, e il
centro   di   costo   prevede   che  verra'  terminata  ed  impiegata
nell'esercizio  2001; la spesa complessiva e' uguale alla somma delle
spese sostenute nel 1998 (100 mld), nel 1999 (200 mld), nel 2000 (200
mld)  e  alla  spesa prevista nel 2001 (100 mld): spesa complessiva =
600  mld  = 100 mld spesa nel 2001 + 200 mld spesa nel 2000 + 200 mld
spesa nel 1999 + 100 mld spesa nel 1998.
    Per  l'anno 2001 il centro per calcolare la quota di ammortamento
da  attribuire  alla voce "infrastrutture portuali ed aereoportuali",
applica l'aliquota di ammortamento che corrisponde alla suddetta voce
(pari  al  2%)  al  valore patrimoniale del bene, rappresentato dalla
somma delle spese sostenute per realizzarlo: 600 mld x 2% =12 mld.
    Caso  B:  la  realizzazione dell'opera e' iniziata nel 1999, e il
centro  di  costo  prevede  che  verra'  terminata nel 2002; la spesa
complessiva  e' uguale alla somma delle spese sostenute nel 1999 (200
mld),  nel  2000  (200 mld) e alla spesa prevista nel 2001 (100 mld):
spesa  complessiva = 500 mld = 100 mld spesa nel 2001 + 200 mld spesa
nel 2000 + 200 mld spesa nel 1999.
    Per l'anno 2001 il centro di costo non deve calcolare la quota di
ammortamento  in  quanto  il  bene non ha ancora iniziato la sua vita
utile:  la  spesa  sostenuta  nel 2001 sara' rappresentata nella voce
"opere   in   corso"  nella  quale  confluiscono  le  spese  previste
nell'esercizio  per  la  realizzazione  di  opere  in economia il cui
utilizzo iniziera' negli anni successivi.
             ---->    Vedere allegato a pag. 62   <----


         Spese per il funzionamento degli organi dello Stato
    La  voce  include  i  costi relativi agli organi dello Stato che,
essendo  dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e
patrimoniale,  non  sono  tenuti  alla  formulazione delle previsioni
economiche  ed  alla successiva consuntivazione secondo il sistema di
contabilita'  economica  delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue
che  i valori imputati a tale voce, rappresentano costi da attribuire
direttamente  a  livello  di Stato e che, pertanto, non devono essere
        rilevati nell'ambito dei budget dei centri di costo.
    Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvedera'
a  formulare  la  previsione  di  costo di tale voce sulla base degli
stanziamenti  di  competenza  dei  capitoli  di bilancio attraverso i
 quali sono gestite le risorse finanziarie destinate a tali organi.
                  Contributi a carico dello Stato.
    La  voce  include i costi che lo Stato sostiene per perseguire le
sue  finalita',  attraverso  enti  ed organismi decentrati di spesa o
attraverso l'erogazione diretta di contributi, per interventi di tipo
sociale  ed economico. Sono pertanto costi da attribuire a livello di
Stato,  che  non  devono  essere  rilevati nell'ambito dei budget dei
centri di costo.
    Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvedera'
a  formulare  la  previsione  di  costo di tale voce sulla base degli
stanziamenti  di  competenza  dei  capitoli  di bilancio attraverso i
quali   sono   gestite   le   risorse   finanziarie   destinati  alla
realizzazione di tali interventi.
               Costi per il finanziamento dello Stato.
    La voce include gli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il
finanziamento  dello Stato, ed e' un costo da attribuire direttamente
a  livello  di  Stato: pertanto, non deve essere rilevato nell'ambito
dei budget dei centri di costo.
    Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvedera'
a  formulare  la  previsione  di  costo di tale voce sulla base degli
stanziamenti  di  competenza  dei  capitoli  di bilancio attraverso i
quali  sono  gestite  le  risorse  finanziarie destinate al pagamento
degli oneri derivanti dal finanziamento.
            Informazioni per la riconciliazione contabile
    Per  ricondurre  la  previsione economica a quella finanziaria e'
necessario  rilevare le informazioni che consentono di identificare i
disallineamenti   dovuti   ai   differenti  criteri  applicati  nella
rappresentazione  degli eventi secondo l'approccio economico e quello
finanziario.
    Tali  disallineamenti  derivano  dalla circostanza che il periodo
previsto  per  l'impiego  della risorsa puo' differire dal momento in
cui  avviene  l'esborso  monetario  per  l'acquisizione della risorsa
stessa  (disallineamento temporale) o dalla diversa allocazione delle
risorse  finanziarie  rispetto  al  centro che impieghera' la risorsa
(disallineamento strutturale).
    L'operazione   di   riconciliazione   si   ottiene  integrando  e
rettificando  il  valore  di budget, rappresentato dai costi previsti
nell'anno   da  tutti  i  centri  di  costo  inclusi  nel  centro  di
responsabilita'  amministrativa,  con  le  poste  che  giustificano i
disallineamenti derivanti dall'applicazione dei due approcci.
    A  tale  scopo  i centri di costo devono indicare le informazioni
che  evidenziano  l'andamento  della  spesa  prevista  rispetto  alla
manifestazione dei costi.
    In particolare i centri di costo devono fornire:
      per  ogni  tipologia di costo previsto, informazioni analitiche
sulla  provenienza  delle  risorse finanziarie utilizzate per la loro
acquisizione  ("informazioni analitiche per la riconciliazione con il
bilancio finanziario");
      a  livello di centro di costo, informazioni sintetiche relative
alle   risorse  finanziarie  destinate  all'acquisizione  di  risorse
utilizzate   da   altri   centri  di  responsabilita'  amministrativa
("informazioni  sintetiche  per  la  riconciliazione  con il bilancio
finanziario").
INFORMAZIONI  ANALITICHE  PER  LA  RICONCILIAZIONE  CON  IL  BILANCIO
                             FINANZIARIO
    I  centri  di costo possono prevedere di acquisire le risorse che
impiegheranno   nel   corso   dell'esercizio,   utilizzando   risorse
finanziarie provenienti da: stanziamenti in conto competenza, sia del
proprio  centro di responsabilita' amministrativa che di altri centri
(informazioni  richieste  nelle  colonne denominate "costi relativi a
spese  da  sostenere  su  stanziamenti di competenza dei capitoli del
centro di responsabilita' amministrativa", "costi relativi a spese da
sostenere  su  stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri
di  responsabilita'  amministrativa  dello  stesso Ministero", "costi
relativi  a  spese  da  sostenere  su  stanziamenti  di competenza di
capitoli  di  altri centri di responsabilita' amministrativa di altri
Ministeri");
      fondi  esterni  al Bilancio dello Stato (informazioni richieste
nella  colonna  denominata  "costi  relativi  a spese da sostenere su
fondi esterni al bilancio dello Stato");
      stanziamenti  in  conto  residui  (informazioni richieste nella
colonna  denominata  "costi  relativi  a  spese da sostenere su fondi
residui provenienti dagli anni precedenti").
    Pertanto,  le  informazioni  che devono pervenire alla Ragioneria
generale dello Stato sono:
      costi   relativi  a  spese  da  sostenere  su  stanziamenti  di
competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa.
      In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere
nell'esercizio  per  l'acquisizione  delle  risorse  previste (costi)
utilizzando gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2001 sui capitoli
del centro di responsabilita' amministrativa cui appartiene il centro
di costo;
      costi   relativi  a  spese  da  sostenere  su  stanziamenti  di
competenza   di   capitoli   di   altri   centri  di  responsabilita'
amministrativa dello stesso Ministero.
    In  questa  colonna devono essere riportate le spese da sostenere
nell'esercizio  per  l'acquisizione  delle  risorse  previste (costi)
utilizzando gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2001 sui capitoli
dei centri di responsabilita' amministrativa, dello stesso Ministero,
cui non appartiene il centro di costo.
    Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra
rilevazione    economica   e   finanziaria,   interni   alla   stessa
amministrazione;
      costi   relativi  a  spese  da  sostenere  su  stanziamenti  di
competenza   di   capitoli   di   altri   centri  di  responsabilita'
amministrativa di altri Ministeri.
    In  questa  colonna devono essere riportate le spese da sostenere
nell'esercizio  per  l'acquisizione  delle  risorse  previste (costi)
utilizzando gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2001 sui capitoli
di  centri  di responsabilita' amministrativa di Ministeri diversi da
quello a cui appartiene il centro di costo.
    Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra
rilevazione  economica e finanziaria, che coinvolgono amministrazioni
diverse;
      costi  relativi  a  spese  da  sostenere  su  fondi  esterni al
bilancio dello Stato.
    In  questa  colonna devono essere riportate le spese da sostenere
nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste da impiegare
(costi)   utilizzando  fondi  provenienti  da  organismi  esterni  ai
Ministeri o da fondi gestiti fuori bilancio.
    Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra
rilevazione  economica  e  finanziaria,  derivanti  dall'utilizzo  di
risorse finanziarie non previste dal bilancio dello Stato;
      costi   relativi   a   spese  da  sostenere  su  fondi  residui
provenienti dagli anni precedenti.
    In  questa  colonna devono essere riportate le spese da sostenere
nell'esercizio  per  l'acquisizione  delle  risorse  previste (costi)
pagate  con  risorse  finanziarie stanziate nei bilanci relativi agli
anni precedenti al 2001.
    La  colonna e' valorizzata quando il costo rilevato nell'anno non
corrisponde   all'utilizzo   di  risorse  finanziarie  stanziate  nel
bilancio di competenza dell'esercizio corrente.
INFORMAZIONI  SINTETICHE  PER  LA  RICONCILIAZIONE  CON  IL  BILANCIO
                             FINANZIARIO
    Le   informazioni   relative   alle   spese   che  il  centro  di
responsabilita' non prevede di sostenere per i propri centri di costo
riguardano:
      spese   per  il  personale  da  sostenere  su  stanziamenti  di
competenza  dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa
per  altri  centri  di  responsabilita'  amministrativa  dello stesso
Ministero,  ovvero  le  spese  previste per il personale impiegato da
altri centri di responsabilita' della stessa amministrazione;
      altre  spese  da  sostenere  su  stanziamenti di competenza dei
capitoli  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  per altri
centri  di  responsabilita'  amministrativa  dello  stesso Ministero,
ovvero  le  spese  previste  per  l'acquisto  di  risorse, esclusa la
risorsa personale, impiegate da altri centri di responsabilita' della
stessa amministrazione;
      spese   per  il  personale  da  sostenere  su  stanziamenti  di
competenza  dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa
per  altri  Ministeri,  ovvero  le  spese  previste  per il personale
impiegato  da  amministrazioni  diverse da quella di appartenenza del
centro di responsabilita' amministrativa;
      altre  spese  da  sostenere  su  stanziamenti di competenza dei
capitoli  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  per altri
Ministeri,  ovvero  le  spese  previste  per  l'acquisto  di risorse,
esclusa la risorsa personale, impiegate da amministrazioni diverse da
quella di appartenenza del centro di responsabilita' amministrativa;
      spese  da  sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli
del  centro  di  responsabilita' amministrativa cui non corrispondono
costi  nell'esercizio,  le  spese  da  sostenere  nell'anno  2001 con
risorse   previste   dagli  stanziamenti  di  competenza  a  cui  non
corrispondono risorse impiegate nello stesso esercizio.
Opere in corso.
    Per  completare  la  rilevazione  delle informazioni necessarie a
ricondurre  la  previsione  economica  a  quella  finanziaria vengono
richiesti  i  dati  che  si  riferiscono  all'andamento  della  spesa
relativa  ai  lavori in economia che non verranno completati e di cui
non e' previsto l'utilizzo nell'esercizio di budget.
    Le  informazioni  devono  essere rilevate in corrispondenza della
voce   opere   in  corso  dal  centro  di  costo  responsabile  dello
svolgimento  dei  lavori.  Nel  caso in cui l'opera venga conclusa ed
utilizzata  nell'anno, le modalita' di trattamento delle informazioni
rientrano in quelle che riguardano la voce ammortamenti.
      INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA ILLUSTRATIVA
    Per il budget 2001, a completamento della scheda budget, e' stata
prevista,  per  ogni  centro  di costo, una "Nota illustrativa" degli
obiettivi  della  gestione,  composta  delle  tre  parti descritte di
seguito,   allo  scopo  di  corredare  le  informazioni  monetarie  e
quantitative del budget di ulteriori elementi conoscitivi.
                      1. Motivazioni dei costi.
    Nella  prima parte della tabella devono essere indicate, per ogni
tipologia  di  risorsa  riportata, le motivazioni che concorrono alla
composizione  del  costo  e  gli  obiettivi  correlati  che assumono,
nell'impiego   delle  singole  tipologie  di  risorse,  carattere  di
rilevanza  o  di novita' rispetto al passato. In particolare andranno
evidenziati   quelli  diretti  o  comunque  connessi  alle  politiche
ambientali.   L'individuazione  degli  obiettivi  va  effettuata  con
riferimento al quarto livello della classificazione funzionale.
    Per quanto riguarda il personale, considerando che questa risorsa
viene  generalmente  impiegata  per  tutti gli obiettivi assegnati al
centro di costo, dovranno essere indicati soltanto quelli per i quali
e'   stata  prevista  una  variazione  di  risorse,  sia  in  termini
quantitativi che qualitativi, rispetto all'anno precedente, oppure si
riconoscono   ulteriori  componenti  retributive  rispetto  a  quelle
previste   dal   contratto   collettivo  nazionale  e  dai  contratti
integrativi.
    Occorre,   inoltre,   sottolineare  la  peculiarita'  della  voce
ammortamenti, che rappresentano la quota di costi relativa ai beni ad
utilita'   pluriennale   e   alle   manutenzioni  straordinarie.  Con
riferimento  a  questa  specifica  voce  si  dovra', pertanto, tenere
conto,  oltre  che  degli  obiettivi da perseguire attraverso beni da
acquisire  e manutenzioni da realizzare nell'anno di budget, anche di
quelli  da  perseguire con l'impiego di beni acquisiti nell'esercizio
2000, e la cui quota di ammortamento grava sul budget 2001.
                2. Note sugli aspetti organizzativi.
    La seconda parte della tabella dovra' essere compilata dai centri
di  costo  che  hanno  subito modifiche organizzative o dai centri di
costo  di nuova istituzione. E' destinata ad accogliere una sintetica
descrizione  delle  attribuzioni  del  centro ed ogni aspetto di tipo
organizzativo   utile   a   fornire  informazioni  significative  per
comprendere  la  dimensione  economica  del  centro  che  ha  trovato
espressione  nel  budget 2001, soprattutto in relazione all'esercizio
2000.
    A titolo esemplificativo:
      per  un  centro gia' esistente a cui sono state assegnate nuove
attivita',   si  potrebbe  indicare  se  queste  attivita'  erano  in
precedenza  assegnate  ad  altro  centro,  e  se  cio'  ha comportato
significative variazioni di organico;
      per  un  centro  di  nuova  istituzione  potrebbe  essere utile
indicare  se  1a  nuova struttura accorpa piu' vecchi centri o se, al
contrario,  e'  una  delle  parti in cui e' stato frazionato un altro
centro.
                3. Altre informazioni significative.
    La  terza  parte  della  tabella  e'  destinata  a  contenere  le
ulteriori  informazioni  che il centro di costo ritiene utile fornire
per consentire una piu' chiara interpretazione dei propri costi.
        ---->    Vedere Allegato da pag. 65 a pag. 75   <----