Art. 3.
  1.  La  regione autonoma della Sardegna provvedera', con la massima
urgenza,  ad  attivare  tutti  i  procedimenti volti all'applicazione
dell'art.  22  del  decreto  legislativo  n.  152 dell'11 maggio 1999
(Tutela   quantitativa   delle   risorse  e  risparmio  idrico),  con
particolare  urgenza  e priorita' per quanto previsto dal sesto comma
dell'art.  22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa
delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o
quantitative  della  risorse  stesse,  senza che cio' possa dar luogo
alla   corresponsione   di   indennizzi,   da  parte  della  pubblica
amministrazione,   fatta  salva  la  relativa  riduzione  del  canone
demaniale di concessione.