Art. 4. Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1o marzo 2000, si provvedera' a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 13 marzo 2000 Il commissario governativo: Floris