Art. 4.
  Con  successiva  ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse
in  futuro  un  andamento  positivo  o  negativo  del bilancio idrico
rispetto a quello stimato alla data del 1o marzo 2000, si provvedera'
a   rimodulare  tempestivamente  le  determinazioni  assunte  con  la
presente ordinanza.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 13 marzo 2000
                                   Il commissario governativo: Floris