Art. 3.

  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente    articolo    avra'    inizio   il   collocamento   della
quattordicesima  tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10  per  cento  dell'ammontare  nominale  indicato all'articolo 1 del
presente   decreto;  tale  tranche  sara'  riservata  agli  operatori
"specialisti  in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo
3  del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999,
n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.  159  del  9 luglio  1999,  che abbiano partecipato all'asta della
tredicesima  tranche  e  verra'  assegnata  con le modalita' indicate
negli  articoli  11  e 12 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in
quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 3 aprile 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  dei  B.T.P.  quinquennali,  ivi  compresa  quella  di  cui
all'articolo  1  del  presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al
collocamento supplementare;
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.