IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa; Visto il decreto legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 996; Visto il decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228; Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge n. 74 del 26 febbraio 1996; Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e n. 2293/FPC del 25 giugno 1992 e n. 2414 del 18 settembre 1995, concernente la disciplina citata in titolo; Considerato che e' necessario procedere alla velocizzazione e semplificazione della procedura per l'attuazione degli interventi a favore della ricostruzione e salvaguardia del patrimonio ad uso privato danneggiato dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania; Sentita la Regione siciliana; Su proposta del Sottosegretario prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. La presente ordinanza riordina, integra e modifica quelle precedentemente emesse in materia di recupero edilizio o la ricostruzione di unita' immobiliare di proprieta' privata ad uso abitativo, citate in premessa. 2. Possono, altresi', essere ammesse ai benefici di cui alla presente ordinanza le unita' immobiliari adibite a residenza collettiva quali collegi, conventi, case di riposo e similari. Con riferimento a tali unita' non si applicano ai fini della determinazione del contributo ammissibile, le limitazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, comma 1, lettera b). 3. Tutti gli interventi ammessi a contributo sono finalizzati al ripristino della piena funzionalita' abitativa ed all'adeguamento delle stesse alle esigenze del nucleo familiare che le occupava al momento del sisma, sotto l'aspetto della minima superficie residenziale ed igienica sanitaria necessaria, comunque con le condizioni e prescrizioni previsti nei successivi articoli. Sono altresi' finalizzati al conseguimento di maggiore sicurezza antisismica, secondo le condizioni e prescrizioni di seguito pievisti, al recupero della valenza architettonica e del decoro urbano.