IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre  1999  che  delega  le  funzioni  del coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio decreto del 30 dicembre 1999 con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante   disposizioni  per  la  ricostruzione  e  la
rinascita  delle  zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;
  Visto  il  decreto  legge  26 luglio  1996, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 996;
  Visto  il  decreto  legge  19 maggio  1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;
  Visto  il  decreto-legge  29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 74 del 26 febbraio 1996;
  Viste   le  ordinanze  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del
26 marzo  1992  e  n.  2293/FPC  del  25 giugno  1992  e  n. 2414 del
18 settembre 1995, concernente la disciplina citata in titolo;
  Considerato  che  e'  necessario  procedere  alla  velocizzazione e
semplificazione  della  procedura per l'attuazione degli interventi a
favore  della  ricostruzione  e  salvaguardia  del  patrimonio ad uso
privato  danneggiato  dagli  eventi  sismici  del 13-16 dicembre 1990
nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania;
  Sentita la Regione siciliana;
  Su  proposta  del  Sottosegretario prof. Franco Barberi delegato al
coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  La  presente  ordinanza  riordina,  integra  e  modifica quelle
precedentemente   emesse   in  materia  di  recupero  edilizio  o  la
ricostruzione  di  unita'  immobiliare  di  proprieta' privata ad uso
abitativo, citate in premessa.
  2.  Possono,  altresi',  essere  ammesse  ai  benefici  di cui alla
presente   ordinanza   le  unita'  immobiliari  adibite  a  residenza
collettiva  quali  collegi,  conventi, case di riposo e similari. Con
riferimento   a   tali   unita'   non  si  applicano  ai  fini  della
determinazione  del  contributo ammissibile, le limitazioni di cui ai
successivi articoli 2, 3 e 4, comma 1, lettera b).
  3.  Tutti  gli  interventi ammessi a contributo sono finalizzati al
ripristino  della  piena  funzionalita'  abitativa ed all'adeguamento
delle  stesse  alle  esigenze del nucleo familiare che le occupava al
momento   del   sisma,   sotto   l'aspetto  della  minima  superficie
residenziale  ed  igienica  sanitaria  necessaria,  comunque  con  le
condizioni  e  prescrizioni  previsti  nei  successivi articoli. Sono
altresi'   finalizzati   al   conseguimento   di maggiore   sicurezza
antisismica,   secondo   le  condizioni  e  prescrizioni  di  seguito
pievisti,  al  recupero  della  valenza  architettonica  e del decoro
urbano.