Art. 10.
  l.  La  domanda di contributo deve essere stata prodotta, a pena di
decadenza,  entro  i  termini e con le modalita' previste dal comma 4
dell'art.  12  dell'ordinanza  2212/FPC  del 3 febbraio 1992, per gli
interventi previsti agli articoli 2, 3 e 4 della presente ordinanza.
  2.  Per  i  casi  previsti  dall'art.  6  la  domanda  deve  essere
integrata,  entro  duecentoquaranta  giorni  dalla data di entrata in
vigore  della  presente  ordinanza,  della  seguente  documentazione:
rilievo  dello  stato  di  fatto  preesistente  al sisma (eventuale),
completo  delle  indicazioni del quadro fessurativo e della eventuale
documentazione  fotografica;  progetto  architettonico  e strutturale
dell'edificio,   completo   di  relazione  geotecnica  e  calcoli  di
stabilita';  quantificazione  definitiva  delcontributo  richiesto, e
raffronto di ammissibilita' con il tetto massimo imposto; in aggiunta
agli  elaborati  ed  alla documentazione, computo metrico estimativo,
elaborato  secondo  il  prezzario  regionale  vigente, studio secondo
quanto   previsto   dal  decreto  ministeriale  lavori  pubblici  del
16 gennaio 1996.
  3.  Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera.
Se  queste non comportano variazioni in aumento superiori globalmente
al  10%  del  contributo concesso, l'eventuale eccedenza e' liquidata
con  lo stato finale. Viceversa nel caso in cui le perizie comportino
variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione  superiori  al  10%, esse
dovranno  essere  approvate  con  nuovo  provvedimento sindacale. Non
possono  essere  superati,  comunque  in  ogni caso, i limiti massimi
disposti   dagli   articoli   2,   3   e  4  relativi  all'intervento
originariamente approvato.
  4.  Nel  caso che in fase istruttoria si richiedessero modifiche od
integrazioni  ai progetti presentati, queste dovranno essere prodotte
entro  e  non  oltre  sessanta  giorni dalla richiesta. Scaduto detto
termine l'avente diritto ha facolta' di revocare ed annullare a tutti
gli  effetti  di  legge  l'incarico  affidato al tecnico progettista.
Trascorsi ulteriori sessanta giorni decade il diritto di contributo.