Art. 10. l. La domanda di contributo deve essere stata prodotta, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 12 dell'ordinanza 2212/FPC del 3 febbraio 1992, per gli interventi previsti agli articoli 2, 3 e 4 della presente ordinanza. 2. Per i casi previsti dall'art. 6 la domanda deve essere integrata, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, della seguente documentazione: rilievo dello stato di fatto preesistente al sisma (eventuale), completo delle indicazioni del quadro fessurativo e della eventuale documentazione fotografica; progetto architettonico e strutturale dell'edificio, completo di relazione geotecnica e calcoli di stabilita'; quantificazione definitiva delcontributo richiesto, e raffronto di ammissibilita' con il tetto massimo imposto; in aggiunta agli elaborati ed alla documentazione, computo metrico estimativo, elaborato secondo il prezzario regionale vigente, studio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale lavori pubblici del 16 gennaio 1996. 3. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera. Se queste non comportano variazioni in aumento superiori globalmente al 10% del contributo concesso, l'eventuale eccedenza e' liquidata con lo stato finale. Viceversa nel caso in cui le perizie comportino variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10%, esse dovranno essere approvate con nuovo provvedimento sindacale. Non possono essere superati, comunque in ogni caso, i limiti massimi disposti dagli articoli 2, 3 e 4 relativi all'intervento originariamente approvato. 4. Nel caso che in fase istruttoria si richiedessero modifiche od integrazioni ai progetti presentati, queste dovranno essere prodotte entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Scaduto detto termine l'avente diritto ha facolta' di revocare ed annullare a tutti gli effetti di legge l'incarico affidato al tecnico progettista. Trascorsi ulteriori sessanta giorni decade il diritto di contributo.