Art. 11. 1. Il provvedimento sindacale di assegnazione del contributo di cui all'art. 7, viene rilasciato sulla base della pratica completa della documentazione prevista dal comma 4 dell'art. 12 dell'ordinanza 2212/FPC e di tutti gli elaborati richiesti dall'art. 10 della presente ordinanza, nonche' di una dichiarazione a firma congiunta autenticata ai sensi della legge n. 15/1968 del destinatario del contributo, del tecnico progettista e del direttore dei lavori, i quali, sotto la loro responsabilita', assicurino: a) la perfetta rispondenza delle opere previste nel progetto con le norme urbanistiche ed edilizie, le norme per le costruzioni antisismiche, nonche' le norme di tutela degli interessi storici, artistici, archeologici ed ambientali ove si tratti di unita' immobiliari ricadenti in zone vincolate; b) la corretta applicazione del prezzario regionale, il corretto computo delle superfici e l'applicazione del costo unitario di intervento, determinato dal Ministro dei lavori pubblici, per le costruzioni; c) il rigoroso rispetto dei limiti massimi ammissibili per l'entita' del contributo richiesto. 2. L'istruttoria delle pratiche sotto il profilo amministrativo ed urbanistico sara' svolta dall'ufficio tecnico comunale, all'uopo supportato dal personale tecnico ed amministrativo assunto in base all'art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, come approvato, con modificazione, nella legge n. 61 del 30 marzo 1998. Tale istruttoria deve concludersi entro trenta giorni dall'integrazione dei documenti di cui al punto 2 del precedente art. 10; tale limite verra' spostato di ulteriori sessanta giorni secondo quanto riportato al comma 4 dell'art. 10. Nel caso che comunque la documentazione mancante od incompleta non fosse presentata entro il termine, decade il diritto al contributo. 3. Il progetto completo verra' trasmesso dal comune agli uffici del Genio civile, una volta istruita la pratica, entro e non oltre dieci giorni dalla conclusione dell'istruttoria, per sottoporre gli atti all'approvazione di una conferenza dei servizi, composta dall'ingegnere capo del Genio civile o suo delegato, dal sovrintendente ai beni ambientali o suo delegato, dal sindaco o suo delegato, che provvederanno ad esprimere il parere definitivo sui progetti entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. Nel caso che la pratica istruita non venisse trasmessa dal comune al Genio civile entro il termine suscritto (dieci giorni), il titolare del contributo puo' trasmettere direttamente la documentazione al Genio civile, purche' sia corredata da una dichiarazione autenticata nella quale il titolare si assume la responsabilita' che tale documentazione e' completamente uguale a quella giacente presso il comune, e che e' stata istruita e completata secondo le richieste del comune. Il parere della conferenza esaurisce gli obblighi derivanti dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971, dalla legge n. 64 del 2 febbraio 1974, nonche' dalle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939. Il parere della conferenza viene espresso a maggioranza nel caso di dissenso motivato di uno o piu' rappresentanti degli enti suscritti. Nel caso di assenza per piu' di due convocazioni di uno o piu' dei componenti, il relativo parere di competenza si intendera' come acquisito. La conferenza si avvarra' di un segretario, scelto fra i funzionari in servizio presso l'ufficio del Genio civile interessato, che avra' diritto al compenso per lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili. Il sindaco indice la conferenza dei servizi, sentito il Genio civile, entro il termine succitato di trenta giorni. 4. Nel caso di dissenso motivato in sede di confe-renza dei servizi dal rappresentante della sovrintendenza, la conferenza dei servizi fornira' le linee-guida per l'adeguamento della progettazione ai progettisti, che dovranno adeguare il progetto a tali linee-guida. Il progetto rivisto tornera' alla conferenza dei servizi entro trenta giorni.