Art. 12.
  1. Le amministrazioni comunali dovranno emettere i provvedimenti di
competenza  ivi  compreso  il certificato di abitabilita' entro e non
oltre  novanta  giorni  dalla  richiesta  o dal perfezionamento della
pratica,  o  comunque  dalla  data  del  certificato di collaudo o di
regolare  esecuzione,  di  cui  all'art.  7,  comma 2, lettera c). In
mancanza si applica il principio del silenzio assenso.
  2.  Se  l'unita'  strutturale e' composta da proprieta' pubbliche e
private,  il  progetto  e l'intervento verranno eseguiti dal soggetto
attuatore pubblico. In questo caso il buono-contributo verra' gestito
dal soggetto attuatore, con la possibilita' che, se l'importo di tale
buono-contributo  non  fosse  sufficiente  ad effettuare l'intervento
nella  parte  privata  dell'unita' strutturale, l'eventuale eccedenza
sara' a carico del soggetto attuatore; nel caso contrario l'eccedenza
residua  del buono-contributo al termine dei lavori verra' restituita
all'avente   diritto   della   proprieta'   privata.   In  ogni  caso
l'intervento   nella   parte   privata   sara'  limitato  alle  opere
strettamente   necessarie   al  recupero  statico  ed  architettonico
dell'immobile  limitatamente alle opere strutturali di consolidamento
delle  parti comuni l'ammontare del contributo (per la parte privata)
sara' comunque calcolato ai sensi dei precedenti articoli.