Art. 12. 1. Le amministrazioni comunali dovranno emettere i provvedimenti di competenza ivi compreso il certificato di abitabilita' entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta o dal perfezionamento della pratica, o comunque dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, di cui all'art. 7, comma 2, lettera c). In mancanza si applica il principio del silenzio assenso. 2. Se l'unita' strutturale e' composta da proprieta' pubbliche e private, il progetto e l'intervento verranno eseguiti dal soggetto attuatore pubblico. In questo caso il buono-contributo verra' gestito dal soggetto attuatore, con la possibilita' che, se l'importo di tale buono-contributo non fosse sufficiente ad effettuare l'intervento nella parte privata dell'unita' strutturale, l'eventuale eccedenza sara' a carico del soggetto attuatore; nel caso contrario l'eccedenza residua del buono-contributo al termine dei lavori verra' restituita all'avente diritto della proprieta' privata. In ogni caso l'intervento nella parte privata sara' limitato alle opere strettamente necessarie al recupero statico ed architettonico dell'immobile limitatamente alle opere strutturali di consolidamento delle parti comuni l'ammontare del contributo (per la parte privata) sara' comunque calcolato ai sensi dei precedenti articoli.