Art. 14.
  1.  Tutte  le pratiche gia' ammesse a contributo e per le quali sia
gia'  stato  rilasciato  il  relativo  buono,  nonche'  le  eventuali
varianti  successive,  saranno  regolate dalle norme delle precedenti
ordinanze,  ad  eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 2, nei
casi  in cui non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo o
di regolare esecuzione.
  2.  Per  quanto  non  previsto nella presente ordinanza, valgono le
disposizioni previste nelle precedenti ordinanze.
  3.  Per  le pratiche gia' all'esame delle commissioni comunali, nei
casi  in  cui  l'iter  sia  gia'  stato  completato  con le eventuali
integrazioni  richieste,  tali  pratiche  resteranno  all'esame dalla
commissione,    seguendo    le   procedure   previste   all'art.   12
dell'ordinanza 2212/92, e successive integrazioni e modificazioni.
    Roma, 31 marzo 2000
                                                  Il Ministro: Bianco