Art. 14. 1. Tutte le pratiche gia' ammesse a contributo e per le quali sia gia' stato rilasciato il relativo buono, nonche' le eventuali varianti successive, saranno regolate dalle norme delle precedenti ordinanze, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 2, nei casi in cui non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 2. Per quanto non previsto nella presente ordinanza, valgono le disposizioni previste nelle precedenti ordinanze. 3. Per le pratiche gia' all'esame delle commissioni comunali, nei casi in cui l'iter sia gia' stato completato con le eventuali integrazioni richieste, tali pratiche resteranno all'esame dalla commissione, seguendo le procedure previste all'art. 12 dell'ordinanza 2212/92, e successive integrazioni e modificazioni. Roma, 31 marzo 2000 Il Ministro: Bianco