Art. 2.
  1. Per la ricostruzione delle unita' immobiliari di cui all'art. 1,
distrutte  o  da  demolire,  agli  aventi  diritto  e'  assegnato  un
contributo massimo in conto capitale pari:
    a)  al  costo  di  intervento  rapportato  alla  superficie utile
abitabile dell'unita' immobiliare da ricostruire, nei limiti previsti
nei successivi commi;
    b) al  30%  del  costo  di  intervento rapportata alla superficie
utile  da  ricostruire, nei limiti previsti dai successivi commi, per
le  unita'  immobiliari  appartenenti  allo stesso soggetto, oltre la
prima per la quale sia titolare di contributo per intero.
  2.  Il costo d'intervento e' quello fissato annualmente con decreto
del  Ministro  dei  lavori  pubblici che si applica alle assegnazioni
disposte nell'anno successivo a quello di riferimento.
  3.  La  superficie  e'  pari  a quella utile abitabile del l'unita'
immobiliare   distrutta   o  da  demolire,  ovvero  a  quella  minima
necessaria   per  un  alloggio  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo
familiare    che   effettivamente   occupava   stabilmente   l'unita'
immobiliare al momento del sisma. Per le unita' immobiliari di cui al
comma  1,  lettera  a),  del  presente  articolo,  aventi  superficie
preesistente maggiore di mq 110, il contributo assegnato per la parte
eccedente  i mq 110 e' computato in analogia al disposto del punto b)
dello stesso comma.
  4. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio
al  nucleo  familiare  e'  stabilita in 18 mq per ogni componente del
medesimo  nucleo,  con  un  minimo  di 45 ed un massimo di mq 110 per
alloggio.
  5.  I  contributi  indicati  nel  presente articolo sono maggiorati
delle  somme  occorrenti  per  la  realizzazione  delle superfici non
residenziali  al  servizio  dell'alloggio,  anche se non preesistenti
all'evento  sismico, nel limite del 40% della superficie residenziale
ammessa  al  contributo.  E  altresi'  ammessa  la maggiorazione  del
contributo  per  la  realizzazione  di  una  superficie, anche se non
preesistente,  di  estensione  non  superiore a mq 18 da destinare ad
autorimessa o posto macchina coperto.
  6.   Per  la  ricostruzione  delle  parti  comuni  di  un  edificio
comprendente  piu'  unita' immobiliari non tutte ammesse a contributo
e'  assegnata  una maggiorazione del contributo complessivo spettante
agli  aventi  diritto  nella  misura  del  25% del costo d'intervento
rapportato alla superficie delle unita' non ammesse al contributo.
  7.  Ai  proprietari  di  edifici  distrutti  o da demolire, che non
possono  ricostruire  in  sito  per  motivi  di  natura urbanistica o
geologica,  accertati con provvedimento dell'autorita' amministrativa
competente,   il  comune  assegna  in  proprieta'  l'area  occorrente
nell'ambito  di  quelle  individuate  o da individuare per l'edilizia
popolare  ed  economica. In tal caso il contributo e' aumentato della
somma  corrispondente  al  prezzo  di cessione dell'area da parte del
comune  e  le  aree di sedime degli edifici demoliti con le eventuali
pertinenze  sono  acquisite  gratuitamente  al  patrimonio del comune
stesso.  In  opzione il beneficiario del contributo potra' conservare
la   proprieta'   dell'area   di   sedime  del  fabbricato  demolito,
rinunciando  alla  maggiorazione  prevista per l'acquisto della nuova
area.  I  proprietari  di  immobili non ricostruibili in sito possono
richiedere  di  ricostruire  in altra area di loro proprieta' purche'
sia  edificabile  ed  urbanizzata.  In  tal  caso  il  contributo  e'
aumentato  del  10% e l'area di sedime dell'edificio demolito, con le
eventuali  pertinenze,  e'  acquisita gratuitamente al patrimonio del
comune. Le spese del relativo atto di trasferimento sono a carico del
beneficiario  del  contributo.  Le  ipoteche  iscritte sugli immobili
distrutti  o  da  demolire  sono trasferite di diritto sugli immobili
costruiti in altro sito.
  8.   Nel   caso   che   gli   strumenti  urbanistici  adottati  non
consentissero   l'assegnazione   immediata   della   nuova   area  ai
proprietari  degli  edifici distrutti o da demolire non ricostruibili
in  sito, a costoro puo' essere assegnato, a richiesta, il contributo
di  cui al presente articolo per l'acquisto di un immobile sul libero
mercato.  Ovvero,  nelle more dell'assegnazione delle nuove aree, per
gli affittuari non proprietari, il comune puo' procedere alla stipula
di contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad un anno
e non superiore a tre anni. L'onere relativo gravera' sui fondi della
legge  n.  433/1990  qualora vi sia la dichiarata indisponibilita' di
fondi  comunali.  Detto  contributo  viene  attribuito dal sindaco al
momento  della  stipula dell'atto di compravendita. L'atto deve ssere
stipulato  entro  due  mesi  dalla data di comunicazione di effettiva
disponibilita' della somma.
  9.  Il  contributo  per  gli  edifici  non  ricostruibili  in  sito
e' maggiorato  dell'aliquota  corrispondente alla demolizione, se non
gia'   avvenuta,   che   dovra'   effettuarsi  a  cura  e  spese  del
beneficiario.