Art. 2. 1. Per la ricostruzione delle unita' immobiliari di cui all'art. 1, distrutte o da demolire, agli aventi diritto e' assegnato un contributo massimo in conto capitale pari: a) al costo di intervento rapportato alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare da ricostruire, nei limiti previsti nei successivi commi; b) al 30% del costo di intervento rapportata alla superficie utile da ricostruire, nei limiti previsti dai successivi commi, per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso soggetto, oltre la prima per la quale sia titolare di contributo per intero. 2. Il costo d'intervento e' quello fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica alle assegnazioni disposte nell'anno successivo a quello di riferimento. 3. La superficie e' pari a quella utile abitabile del l'unita' immobiliare distrutta o da demolire, ovvero a quella minima necessaria per un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare che effettivamente occupava stabilmente l'unita' immobiliare al momento del sisma. Per le unita' immobiliari di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, aventi superficie preesistente maggiore di mq 110, il contributo assegnato per la parte eccedente i mq 110 e' computato in analogia al disposto del punto b) dello stesso comma. 4. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 mq per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 ed un massimo di mq 110 per alloggio. 5. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione delle superfici non residenziali al servizio dell'alloggio, anche se non preesistenti all'evento sismico, nel limite del 40% della superficie residenziale ammessa al contributo. E altresi' ammessa la maggiorazione del contributo per la realizzazione di una superficie, anche se non preesistente, di estensione non superiore a mq 18 da destinare ad autorimessa o posto macchina coperto. 6. Per la ricostruzione delle parti comuni di un edificio comprendente piu' unita' immobiliari non tutte ammesse a contributo e' assegnata una maggiorazione del contributo complessivo spettante agli aventi diritto nella misura del 25% del costo d'intervento rapportato alla superficie delle unita' non ammesse al contributo. 7. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito per motivi di natura urbanistica o geologica, accertati con provvedimento dell'autorita' amministrativa competente, il comune assegna in proprieta' l'area occorrente nell'ambito di quelle individuate o da individuare per l'edilizia popolare ed economica. In tal caso il contributo e' aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici demoliti con le eventuali pertinenze sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune stesso. In opzione il beneficiario del contributo potra' conservare la proprieta' dell'area di sedime del fabbricato demolito, rinunciando alla maggiorazione prevista per l'acquisto della nuova area. I proprietari di immobili non ricostruibili in sito possono richiedere di ricostruire in altra area di loro proprieta' purche' sia edificabile ed urbanizzata. In tal caso il contributo e' aumentato del 10% e l'area di sedime dell'edificio demolito, con le eventuali pertinenze, e' acquisita gratuitamente al patrimonio del comune. Le spese del relativo atto di trasferimento sono a carico del beneficiario del contributo. Le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti in altro sito. 8. Nel caso che gli strumenti urbanistici adottati non consentissero l'assegnazione immediata della nuova area ai proprietari degli edifici distrutti o da demolire non ricostruibili in sito, a costoro puo' essere assegnato, a richiesta, il contributo di cui al presente articolo per l'acquisto di un immobile sul libero mercato. Ovvero, nelle more dell'assegnazione delle nuove aree, per gli affittuari non proprietari, il comune puo' procedere alla stipula di contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. L'onere relativo gravera' sui fondi della legge n. 433/1990 qualora vi sia la dichiarata indisponibilita' di fondi comunali. Detto contributo viene attribuito dal sindaco al momento della stipula dell'atto di compravendita. L'atto deve ssere stipulato entro due mesi dalla data di comunicazione di effettiva disponibilita' della somma. 9. Il contributo per gli edifici non ricostruibili in sito e' maggiorato dell'aliquota corrispondente alla demolizione, se non gia' avvenuta, che dovra' effettuarsi a cura e spese del beneficiario.