Art. 3. 1. Per la riparazione delle unita' immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal sisma, ai soggetti aventi diritto che intendano realizzare un intervento di miglioramento sismico, come definito dalle norme tecniche in materia e conseguentemente documentato e verificato, e' assegnato un contributo in conto capitale pari: a) all'intera spesa necessaria assunta dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato comprensiva di IVA, e degli oneri tecnici ridotti al 70% nei limiti di quanto disposto nei successivi commi; b) al 50% della spesa necessaria, per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso soggetto oltre la prima, per la quale sia titolare di contributo per intero. 2. La spesa necessaria di cui al precedente comma non puo' essere superiore: a) all'80% del costo di costruzione della, superficie utile esistente calcolata con le modalita' ed i limiti di superficie previsti dall'art. 2; b) al 100% del costo di costruzione calcolato come il precedente punto a), della superficie utile esistente, per gli edifici inclusi nel piani di recupero o ricadenti nelle zone omogenee "A" dei piani regolatori generali, laddove, oltre al miglioramento sismico, il progetto approvato preveda interventi di restauro conservativo.