Art. 3.
  1.    Per    la    riparazione   delle   unita'   immobiliari   non
irrimediabilmente  danneggiate  dal sisma, ai soggetti aventi diritto
che intendano realizzare un intervento di miglioramento sismico, come
definito   dalle   norme   tecniche  in  materia  e  conseguentemente
documentato  e  verificato,  e'  assegnato  un  contributo  in  conto
capitale pari:
    a) all'intera   spesa  necessaria  assunta  dal  computo  metrico
estimativo  del  progetto  esecutivo  approvato comprensiva di IVA, e
degli  oneri tecnici ridotti al 70% nei limiti di quanto disposto nei
successivi commi;
    b) al  50%  della  spesa  necessaria,  per  le unita' immobiliari
appartenenti  allo  stesso  soggetto oltre la prima, per la quale sia
titolare di contributo per intero.
  2.  La  spesa necessaria di cui al precedente comma non puo' essere
superiore:
    a) all'80%  del  costo  di  costruzione  della,  superficie utile
esistente  calcolata  con  le  modalita'  ed  i  limiti di superficie
previsti dall'art. 2;
    b) al  100% del costo di costruzione calcolato come il precedente
punto  a),  della superficie utile esistente, per gli edifici inclusi
nel  piani  di recupero o ricadenti nelle zone omogenee "A" dei piani
regolatori  generali,  laddove,  oltre  al  miglioramento sismico, il
progetto approvato preveda interventi di restauro conservativo.