Art. 4. 1. Ai soggetti con fabbricati danneggiati che intendano realizzare un intervento di miglioramento sismico come definito dalle norme tecniche in materia e' assegnato un contributo in conto capitale pari: a) all'intera spesa necessaria, desunta dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato comprensivo dell'IVA, e degli oneri tecnici ridotti al 70%, nei limiti di quanto disposto nei successivi commi; b) al 40% della spesa necessaria per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso soggetto oltre la prima, per la quale sia titolare di altro contributo per intero. 2. La spesa necessaria di cui al precedente comma non puo' essere superiore: a) al 40% del costo teorico di costruzione della superficie utile esistente, calcolata con le modalita' ed i limiti di superficie previsti dall'art. 2; b) all'80% del costo teorico di costruzione, calcolato come al precedente punto a), della superficie utile esistente per gli edifici inclusi nei piani di recupero o ricadenti nelle zone omogenee "A" dei piani regolatori generali, laddove, oltre il miglioramento sismico il progetto approvato preveda interventi di restauro conservativo.