Art. 4.
  1.  Ai soggetti con fabbricati danneggiati che intendano realizzare
un  intervento  di  miglioramento  sismico  come definito dalle norme
tecniche  in  materia  e'  assegnato  un contributo in conto capitale
pari:
    a) all'intera  spesa  necessaria,  desunta  dal  computo  metrico
estimativo  del  progetto esecutivo approvato comprensivo dell'IVA, e
degli oneri tecnici ridotti al 70%, nei limiti di quanto disposto nei
successivi commi;
    b) al  40%  della  spesa  necessaria  per  le  unita' immobiliari
appartenenti  allo  stesso  soggetto oltre la prima, per la quale sia
titolare di altro contributo per intero.
  2.  La  spesa necessaria di cui al precedente comma non puo' essere
superiore:
    a) al 40% del costo teorico di costruzione della superficie utile
esistente,  calcolata  con  le  modalita'  ed  i limiti di superficie
previsti dall'art. 2;
    b) all'80%  del  costo  teorico di costruzione, calcolato come al
precedente punto a), della superficie utile esistente per gli edifici
inclusi nei piani di recupero o ricadenti nelle zone omogenee "A" dei
piani regolatori generali, laddove, oltre il miglioramento sismico il
progetto approvato preveda interventi di restauro conservativo.