Art. 5.
  1.  La  misura  del  tetto  massimo ammissibile e' maggiorata delle
seguenti percentuali fra loro cumulabili:
    a) del  15%  per  gli  interventi  di ricostruzione (art. 2) e di
riparazione  (art.  3), nel caso in cui gli immobili ricadono in zone
classificate con indice di sismicita' S=9 ed S=12;
    b) del 10% per le unita' aventi superficie residenziale fino a mq
46 e del 5% per le unita' con superficie residenziale compresa tra mq
46 e mq 60;
    c) del  15%  per  gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della
presente  ordinanza  nel  caso  in cui gli immobili siano inclusi nei
piani  di  recupero  o  ricadano  nelle  zone  omogenee "A" dei piani
regolatori  generali  e  del  30%  nel  caso  in  cui  l'immobile sia
vincolato per l'elevato interesse storico ed artistico ai sensi della
legge  1o giugno  1939,  n.  1089.  In  quest'ultimo caso il costo di
intervento va rapportato all'intera superficie esistente derogando al
limite dei mq 110;
    d) per  le  unita'  ad  uso  abitativo  con  altezza d'interpiano
superiore a ml 3,50 fino a ml 5,00 il costo teorico di costruzione da
computare per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 e' maggiorato
sulla   base   della   seguenteformula:   costo  d'intervento  al  mq
moltiplicato  per (1 + dh/1,5 x 0,5), ove per dh si intende l'altezza
effettiva di interpiano, espressa in ml, diminuita di ml 3,5.