Art. 5. 1. La misura del tetto massimo ammissibile e' maggiorata delle seguenti percentuali fra loro cumulabili: a) del 15% per gli interventi di ricostruzione (art. 2) e di riparazione (art. 3), nel caso in cui gli immobili ricadono in zone classificate con indice di sismicita' S=9 ed S=12; b) del 10% per le unita' aventi superficie residenziale fino a mq 46 e del 5% per le unita' con superficie residenziale compresa tra mq 46 e mq 60; c) del 15% per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente ordinanza nel caso in cui gli immobili siano inclusi nei piani di recupero o ricadano nelle zone omogenee "A" dei piani regolatori generali e del 30% nel caso in cui l'immobile sia vincolato per l'elevato interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089. In quest'ultimo caso il costo di intervento va rapportato all'intera superficie esistente derogando al limite dei mq 110; d) per le unita' ad uso abitativo con altezza d'interpiano superiore a ml 3,50 fino a ml 5,00 il costo teorico di costruzione da computare per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 e' maggiorato sulla base della seguenteformula: costo d'intervento al mq moltiplicato per (1 + dh/1,5 x 0,5), ove per dh si intende l'altezza effettiva di interpiano, espressa in ml, diminuita di ml 3,5.