Art. 6.
  l.  Ai fini di perseguire l'obiettivo della prevenzione antisismica
sono  ammesse  a  contributo  in  conto  capitale  per  interventi di
miglioramento   sismico   anche   unita'  abitative  non  danneggiate
ricadenti nelle province della Sicilia orientale, ma ricomprese nelle
aree classificate ad alto rischio sismico (S=12 ed S=9).
  2.  Fatto  salvo  il diritto di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-
bis  della  legge 31 dicembre 1999, n. 433, al contributo dovuto alle
unita'  abitative danneggiate ricomprese nelle aree colpite dal sisma
del dicembre   1990   individuata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  15  gennaio  1991,  saranno ammessi ai
benefici  di  cui  al  precedente  comma i proprietari che ne faranno
richiesta  nei  termini stabiliti dal successivo art. 10 e nei limiti
delle residue disponibilita' finanziarie;
  3.  Per  il  calcolo  del contributo non si terra' conto del nucleo
familiare  che  occupava stabilmente l'immobile al momento del sisma,
ma  del  nucleo  familiare  esistente  alla  data  della richiesta di
contributi.
  4.  L'entita'  del  contributo  sara' determinata con i limiti ed i
criteri  stabiliti  dal precedente art. 3, ma la spesa necessaria non
puo'  essere  superiore al 50% dei casi a) e b) del comma 2 dell'art.
3.