Art. 6. l. Ai fini di perseguire l'obiettivo della prevenzione antisismica sono ammesse a contributo in conto capitale per interventi di miglioramento sismico anche unita' abitative non danneggiate ricadenti nelle province della Sicilia orientale, ma ricomprese nelle aree classificate ad alto rischio sismico (S=12 ed S=9). 2. Fatto salvo il diritto di cui all'art. 1, comma 1, lettera i- bis della legge 31 dicembre 1999, n. 433, al contributo dovuto alle unita' abitative danneggiate ricomprese nelle aree colpite dal sisma del dicembre 1990 individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, saranno ammessi ai benefici di cui al precedente comma i proprietari che ne faranno richiesta nei termini stabiliti dal successivo art. 10 e nei limiti delle residue disponibilita' finanziarie; 3. Per il calcolo del contributo non si terra' conto del nucleo familiare che occupava stabilmente l'immobile al momento del sisma, ma del nucleo familiare esistente alla data della richiesta di contributi. 4. L'entita' del contributo sara' determinata con i limiti ed i criteri stabiliti dal precedente art. 3, ma la spesa necessaria non puo' essere superiore al 50% dei casi a) e b) del comma 2 dell'art. 3.