Art. 7. l. I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, con provvedimento del sindaco o di un suo delegato, su domanda dell'interessato. Detti buoni sono controfirmati dal segretario comunale, previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo in ordine cronologico e con numero progressivo in apposito registro per l'impegno di spesa, conservato a cura del segretario comunale che puo' essere consultato dal pubblico. 2. I pagamenti agli aventi diritto saranno cosi' effettuati: a) in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori; b) in ragione dell'ulteriore 70% in base a stati d'avanzamento; c) in ragione del residuo 5% all'atto di collaudo tecnico-amministrativo o da certificato di regolare esecuzione del tecnico direttore dei lavori, su mandato del sindaco. Il collaudo tecnico-amministrativo e' obbligatorio per contributi d'importo superiore a 500 milioni.