Art. 7.
  l.  I  contributi  di  cui  ai  precedenti  articoli sono concessi,
unitamente   all'autorizzazione  o  alla  concessione  edilizia,  con
provvedimento   del   sindaco  o  di  un  suo  delegato,  su  domanda
dell'interessato.  Detti  buoni  sono  controfirmati  dal  segretario
comunale,  previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo
in  ordine  cronologico e con numero progressivo in apposito registro
per l'impegno di spesa, conservato a cura del segretario comunale che
puo' essere consultato dal pubblico.
  2. I pagamenti agli aventi diritto saranno cosi' effettuati:
    a) in  ragione  del  25%  del  contributo concesso all'inizio dei
lavori;
    b) in ragione dell'ulteriore 70% in base a stati d'avanzamento;
    c) in    ragione    del   residuo   5%   all'atto   di   collaudo
tecnico-amministrativo  o  da  certificato di regolare esecuzione del
tecnico  direttore  dei  lavori,  su mandato del sindaco. Il collaudo
tecnico-amministrativo   e'  obbligatorio  per  contributi  d'importo
superiore a 500 milioni.