Art. 8. 1. I lavori di ricostruzione o di riparazione devono essere iniziati entro quattro mesi dall'assegnazione del buono contributo, pena la decadenza dello stesso, ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla medesima data. 2. L'aliquota del 70% del contributo, di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 7, verra' corrisposta con le seguenti modalita': a) per gli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 2 sulla base di attestazioni del tecnico direttore dei lavori: del 20% del contributo a completamento della struttura al rustico; del 25% del contributo a completamento delle murature di tompagno, delle tramezzature, delle schemature impiantistiche e degli intonaci interni ed esterni; del 25% del contributo a completamento delle pavimentazioni, degli infissi e delle tinteggiature; b) per gli interventi di riparazione di cui agli articoli 3 e 4, sulla base di stati d'avanzamento firmati dal tecnico direttore dei lavori, in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori previsti dal progetto approvato, comprensivo dell'IVA e delle competenze tecniche valutate sulla base delle tariffe professionali nei limiti del 70%.