Art. 8.
  1.  I  lavori  di  ricostruzione  o  di  riparazione  devono essere
iniziati  entro  quattro mesi dall'assegnazione del buono contributo,
pena  la  decadenza dello stesso, ed ultimati entro ventiquattro mesi
dalla medesima data.
  2. L'aliquota del 70% del contributo, di cui alla lettera b), comma
2, dell'art. 7, verra' corrisposta con le seguenti modalita':
    a) per  gli  interventi  di  ricostruzione  di cui all'articolo 2
sulla base di attestazioni del tecnico direttore dei lavori:
      del  20%  del  contributo  a  completamento  della struttura al
rustico;
      del  25%  del  contributo  a  completamento  delle  murature di
tompagno, delle tramezzature, delle schemature impiantistiche e degli
intonaci interni ed esterni;
      del  25%  del  contributo a completamento delle pavimentazioni,
degli infissi e delle tinteggiature;
    b) per  gli interventi di riparazione di cui agli articoli 3 e 4,
sulla  base  di stati d'avanzamento firmati dal tecnico direttore dei
lavori,  in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori
previsti   dal  progetto  approvato,  comprensivo  dell'IVA  e  delle
competenze  tecniche  valutate sulla base delle tariffe professionali
nei limiti del 70%.