Art. 3. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. 2. La regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni volta sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2000 Il Ministro: Bianco