Art. 3.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza   e   pertanto,   eventuali  oneri  derivanti  da  ritardi,
inadempienze  o  contenziosi  a  qualsiasi  titolo  insorgenti sono a
carico dei bilanci degli enti attuatori.
  2.  La regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni volta sia
richiesto  o  necessario,  riferisce al Dipartimento della protezione
civile sullo stato degli interventi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 marzo 2000
                                                  Il Ministro: Bianco