Art. 15. Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 15.1. Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento e' il tempo, misurato in minuti, intercorrente tra l'inizio della chiamata telefonica per pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'esercente per il pronto intervento. 15.2. La rilevazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento si effettua solo per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni: a) dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura; b) interruzione della fornitura di gas; c) irregolarita' della fornitura di gas; d) danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura. 15.3. L'esercente fornisce agli utenti per le chiamate di pronto intervento uno o piu' recapiti telefonici, attivi ventiquattro ore su ventiquattro, per tutto l'anno, adeguatamente pubblicizzati ed indicati con evidenza in bolletta in conformita' a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorita' ed in particolare dalla deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni. 15.4. L'esercente deve disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestivita' le richieste di pronto intervento.