Art. 15.
     Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento
    15.1. Il  tempo  di  arrivo  sul  luogo  di  chiamata  per pronto
intervento  e'  il  tempo,  misurato  in  minuti,  intercorrente  tra
l'inizio  della  chiamata telefonica per pronto intervento e l'arrivo
sul  luogo di chiamata del personale incaricato dall'esercente per il
pronto intervento.
    15.2. La  rilevazione  del  tempo di arrivo sul luogo di chiamata
per  pronto  intervento si effettua solo per le segnalazioni relative
alle seguenti situazioni:
      a) dispersione  di gas da rete di distribuzione, da impianti di
derivazione di utenza, da gruppi di misura;
      b) interruzione della fornitura di gas;
      c) irregolarita' della fornitura di gas;
      d) danneggiamento  della  rete di distribuzione, degli impianti
di derivazione di utenza e dei gruppi di misura.
    15.3. L'esercente  fornisce agli utenti per le chiamate di pronto
intervento uno o piu' recapiti telefonici, attivi ventiquattro ore su
ventiquattro,   per  tutto  l'anno,  adeguatamente  pubblicizzati  ed
indicati  con  evidenza  in bolletta in conformita' a quanto previsto
dai    provvedimenti   dell'Autorita'   ed   in   particolare   dalla
deliberazione  14 aprile  1999, n. 42/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  110  del  13 maggio  1999 e sue
modifiche ed integrazioni.
    15.4. L'esercente   deve  disporre  di  adeguate  risorse  umane,
materiali  e  tecnologiche  per  fronteggiare  con  tempestivita'  le
richieste di pronto intervento.