Art. 19.
Computo  dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli
                  specifici e generali di qualita'
    19.1. Il  tempo  per  l'esecuzione  delle  prestazioni soggette a
livelli  specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari
per  l'effettuazione  di eventuali sopralluoghi che non richiedono la
presenza dell'utente.
    19.2. Il  tempo  per  l'esecuzione  delle  prestazioni soggette a
livelli  specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari
per  l'effettuazione  di  eventuali  sopralluoghi  che  richiedono la
presenza  dell'utente  e  per  i  quali  l'utente non ha richiesto un
appuntamento personalizzato.
    19.3. Nel  caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni
soggette  a  livelli specifici e generali di qualita', sia necessaria
l'effettuazione   di   un   sopralluogo   che  richiede  la  presenza
dell'utente, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre:
      a) dalla  data  fissata  per  l'effettuazione  del sopralluogo,
qualora l'appuntamento sia personalizzato;
      b) dalla   nuova   data   concordata  per  l'effettuazione  del
sopralluogo,  qualora  il  sopralluogo  medesimo non venga effettuato
nella  data  concordata con l'utente per una delle cause indicate dal
successivo  art.  23, lettere a) e b), e si sia dovuto concordare una
nuova data per l'effettuazione del sopralluogo.
    19.4. Nel  caso  in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui
ai  precedenti articoli 6, 7 e 8 sono necessari lavori da realizzarsi
a   cura   dell'utente   e  lo  stesso  deve  richiedere  atti  quali
concessioni,  autorizzazioni  o  servitu'  e tali lavori e atti siano
stati tutti indicati nel preventivo di cui ai precedenti articoli 4 e
5,  il  tempo  per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla
data  di  comunicazione  di  ultimazione  dei lavori e di consegna di
detti atti.
    19.5. Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette
a  livelli  specifici  e generali di qualita' siano necessari atti di
terzi,  il  tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende
il tempo per l'ottenimento di tali atti.
    19.6. Nel   caso   in   cui  l'utente  richieda  un  appuntamento
personalizzato  di cui al precedente art. 17, comma 17.1, il tempo di
esecuzione della prestazione non deve essere computato.
    19.7. Nei casi di cui al precedente art. 12, comma 12.2, il tempo
per  l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta
dell'utente non comprende il tempo intercorrente tra la data di invio
del  gruppo  di  misura  al  laboratorio  qualificato  e  la  data di
restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso.