Art. 19. Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' 19.1. Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza dell'utente. 19.2. Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che richiedono la presenza dell'utente e per i quali l'utente non ha richiesto un appuntamento personalizzato. 19.3. Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita', sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo che richiede la presenza dell'utente, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre: a) dalla data fissata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora l'appuntamento sia personalizzato; b) dalla nuova data concordata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora il sopralluogo medesimo non venga effettuato nella data concordata con l'utente per una delle cause indicate dal successivo art. 23, lettere a) e b), e si sia dovuto concordare una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo. 19.4. Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente e lo stesso deve richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitu' e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il tempo per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti. 19.5. Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' siano necessari atti di terzi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti. 19.6. Nel caso in cui l'utente richieda un appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, il tempo di esecuzione della prestazione non deve essere computato. 19.7. Nei casi di cui al precedente art. 12, comma 12.2, il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell'utente non comprende il tempo intercorrente tra la data di invio del gruppo di misura al laboratorio qualificato e la data di restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso.