Art. 21.
       Livelli specifici di qualita' commerciale del servizio
    21.1. I  livelli  specifici  di qualita' commerciale del servizio
sono definiti nella tabella 1.

Tabella 1 - Livelli specifici di qualita'

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                      | Utenti con gruppo di | Utenti con gruppo di
                      |  "misura fino alla   |"misura dalla classe G
                      |     classe G 25      |          40
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Tempo massimo di      |                      |
preventivazione per   |                      |
l'esecuzione di lavori|                      |
semplici di cui       |                      |
all'art. 4            |15 giorni lavorativi  |20 giorni lavorativi
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Tempo massimo di      |                      |
esecuzione di lavori  |                      |
semplici di cui       |                      |
all'art. 6            |15 giorni lavorativi  |20 giorni lavorativi
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Tempo massimo di      |                      |
attivazione della     |                      |
fornitura di cui      |                      |
all'art. 8            | 5 giorni lavorativi  |10 giorni lavorativi
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Tempo massimo di      |                      |
disattivazione della  |                      |
fornitura su richiesta|                      |
dell'utente di cui    |                      |
all'art. 9            | 5 giorni lavorativi  | 7 giorni lavorativi
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Tempo massimo di      |                      |
riattivazione della   |                      |
fornitura in seguito a|                      |
sospensione per       |                      |
morosita di cui       |                      |
all'art. 10           |2 giorni feriali      |2 giorni feriali
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Fascia massima di     |                      |
puntualità per        |                      |
appuntamenti          |                      |
personalizzati di cui |                      |
all'art. 17, comma    |                      |
17.1                  |3 ore                 |3 ore

    21.2. I  livelli specifici di qualita' di cui al precedente comma
21.1 sono calcolati:
      a) su base esercente, se l'esercente fornisce il servizio in un
territorio compreso in una sola provincia;
      b) su  base provinciale, se l'esercente fornisce il servizio in
un territorio compreso da piu' province.