Art. 21. Livelli specifici di qualita' commerciale del servizio 21.1. I livelli specifici di qualita' commerciale del servizio sono definiti nella tabella 1. Tabella 1 - Livelli specifici di qualita' ===================================================================== | Utenti con gruppo di | Utenti con gruppo di | "misura fino alla |"misura dalla classe G | classe G 25 | 40 ===================================================================== Tempo massimo di | | preventivazione per | | l'esecuzione di lavori| | semplici di cui | | all'art. 4 |15 giorni lavorativi |20 giorni lavorativi --------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di | | esecuzione di lavori | | semplici di cui | | all'art. 6 |15 giorni lavorativi |20 giorni lavorativi --------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di | | attivazione della | | fornitura di cui | | all'art. 8 | 5 giorni lavorativi |10 giorni lavorativi --------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di | | disattivazione della | | fornitura su richiesta| | dell'utente di cui | | all'art. 9 | 5 giorni lavorativi | 7 giorni lavorativi --------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di | | riattivazione della | | fornitura in seguito a| | sospensione per | | morosita di cui | | all'art. 10 |2 giorni feriali |2 giorni feriali --------------------------------------------------------------------- Fascia massima di | | puntualità per | | appuntamenti | | personalizzati di cui | | all'art. 17, comma | | 17.1 |3 ore |3 ore 21.2. I livelli specifici di qualita' di cui al precedente comma 21.1 sono calcolati: a) su base esercente, se l'esercente fornisce il servizio in un territorio compreso in una sola provincia; b) su base provinciale, se l'esercente fornisce il servizio in un territorio compreso da piu' province.