Art. 22.
        Livelli generali di qualita' commerciale del servizio
    22.1. I  livelli  generali  di  qualita' commerciale del servizio
sono definiti nella tabella 2.

Tabella 2 - Livelli generali di qualita'

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                                                    |Livello generale
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Percentuale minima di richieste di preventivi per   |
l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'art. 5,|
comunicati entro il tempo massimo di quaranta giorni|
lavorativi                                          |      85%
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Percentuale minima di richieste di esecuzione di    |
lavori complessi, di cui all'art. 7, realizzati     |
entro il tempo massimo di sessanta giorni lavorativi|      85%
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Percentuale minima di risposte a richieste di       |
rettifica di fatturazione, di cui all'art. 11,      |
comunicate entro il tempo massimo di quindici giorni|
lavorativi                                          |      90%
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Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo |
di misura su richiesta dell'utente, di cui all'art. |
12, comunicati entro il tempo massimo di dieci      |
giorni lavorativi                                   |      90%
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Percentuale minima di esiti di verifiche della      |
pressione di fornitura su richiesta dell'utente, di |
cui all'art. 13, comunicati entro il tempo massimo  |
di dieci giorni lavorativi                          |      90%
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Percentuale minima di risposte motivate a reclami   |
scritti o a richieste di informazioni scritte, di   |
cui all'art. 14, comunicate entro il tempo massimo  |
di venti giorni lavorativi                          |      90%
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Percentuale minima di utenti con tempo di arrivo sul|
luogo di chiamata per pronto intervento, di cui     |
all'art. 15, entro il tempo massimo di sessanta     |
minuti                                              |      90%
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Grado minimo di rispetto della fascia di puntualità |
per appuntamenti con l'utente, di cui all'art. 18,  |
comma 18.2, relativi a sopralluoghi per preventivi  |
per l'esecuzione di lavori semplici                 |      90%
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Percentuale minima di utenti con numero annuo di    |
letture e autoletture, di cui all'art. 20, non      |
inferiore a 1                                       |      90%

    22.2. I  livelli  generali di qualita' di cui al precedente comma
22.1  sono  calcolati sulle basi territoriali previste dal precedente
art. 21, comma 21.2.