Art. 25.
      Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico
    25.1. L'esercente  non  e'  tenuto a corrispondere gli indennizzi
automatici  di  cui al precedente art. 24 qualora il mancato rispetto
dei  livelli  specifici  di qualita' definiti dal precedente art. 21,
comma 21.1, sia riconducibile ad una delle cause di cui al precedente
art. 23, lettere a) e b).
    25.2. L'esercente  non  e'  tenuto  a  comspondere gli indennizzi
automatici  di  cui al precedente art. 24 qualora l'utente non sia in
regola con i pagamenti dovuti all'esercente.
    25.3. Qualora l'utente richieda un appuntamento personalizzato di
cui  al  precedente  art. 17, comma 17.1, l'esercente non e' tenuto a
corrispondere  all'utente medesimo gli indennizzi automatici previsti
dal  precedente  art.  24  per  il caso di mancato rispetto del tempo
massimo per l'esecuzione delle prestazioni.
    25.4. Qualora l'utente richieda che l'appuntamento personalizzato
di  cui  al  precedente  art.  17,  comma  17.1,  sia fissato in data
successiva  di  oltre  sessanta  giorni  solari rispetto alla data di
richiesta   della   prestazione,   l'esercente   non   e'   tenuto  a
corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal precedente art. 24
nel caso di mancato rispetto della fascia di puntualita'.