Art. 25. Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico 25.1. L'esercente non e' tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dal precedente art. 21, comma 21.1, sia riconducibile ad una delle cause di cui al precedente art. 23, lettere a) e b). 25.2. L'esercente non e' tenuto a comspondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora l'utente non sia in regola con i pagamenti dovuti all'esercente. 25.3. Qualora l'utente richieda un appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, l'esercente non e' tenuto a corrispondere all'utente medesimo gli indennizzi automatici previsti dal precedente art. 24 per il caso di mancato rispetto del tempo massimo per l'esecuzione delle prestazioni. 25.4. Qualora l'utente richieda che l'appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, sia fissato in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data di richiesta della prestazione, l'esercente non e' tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal precedente art. 24 nel caso di mancato rispetto della fascia di puntualita'.