Art. 26. Modalita' di corresponsione all'utente dell'indennizzo automatico 26.1. Gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24, ove non esclusi ai sensi del precedente art. 25, sono corrisposti all'utente attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile e comunque, anche mediante rimessa diretta, entro novanta giorni solari dalla scadenza del tempo massimo di cui al precedente art. 21, comma 21.1, per l'esecuzione della prestazione richiesta dall'utente, ovvero entro novanta giorni solari dalla data dell'appuntamento personalizzato. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata all'utente sia inferiore all'entita' dell'indennizzo automatico, la fatturazione evidenzia un credito a favore dell'utente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. 26.2. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro i termini indicati dal comma precedente, l'indennizzo e' dovuto: a) in misura pari al doppio degli importi previsti dal precedente art. 24 se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa; b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti dal precedente art. 24 se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa. 26.3. Nel documento di fatturazione la causale della detrazione viene indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 47/2000". Il medesimo documento indica che "La corresponsione dell' indennizzo automatico non esclude la possibilita' per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".