Art. 26.
  Modalita' di corresponsione all'utente dell'indennizzo automatico
    26.1. Gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24, ove
non  esclusi  ai  sensi  del  precedente  art.  25,  sono corrisposti
all'utente  attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima
fatturazione  utile e comunque, anche mediante rimessa diretta, entro
novanta  giorni  solari  dalla  scadenza  del tempo massimo di cui al
precedente  art.  21,  comma 21.1, per l'esecuzione della prestazione
richiesta  dall'utente, ovvero entro novanta giorni solari dalla data
dell'appuntamento  personalizzato.  Nel  caso  in cui l'importo della
prima  fatturazione  addebitata  all'utente sia inferiore all'entita'
dell'indennizzo  automatico,  la  fatturazione evidenzia un credito a
favore   dell'utente,  che  deve  essere  detratto  dalle  successive
fatturazioni  fino  ad  esaurimento  del  credito, ovvero corrisposto
mediante rimessa diretta.
    26.2. In   caso   di   mancata   corresponsione   dell'indennizzo
automatico   entro   i   termini   indicati   dal  comma  precedente,
l'indennizzo e' dovuto:
      a) in   misura  pari  al  doppio  degli  importi  previsti  dal
precedente  art.  24  se  la  corresponsione avviene entro un termine
doppio  del  tempo  concesso per l'effettuazione della corresponsione
stessa;
      b) in  misura  pari  al  quintuplo  degli  importi previsti dal
precedente  art.  24  se  la  corresponsione avviene oltre un termine
doppio  del  tempo  concesso per l'effettuazione della corresponsione
stessa.
    26.3. Nel  documento  di fatturazione la causale della detrazione
viene  indicata  come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei
livelli  specifici  di qualita' definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  con  deliberazione  n.  47/2000".  Il medesimo
documento  indica  che "La corresponsione dell' indennizzo automatico
non  esclude  la  possibilita'  per  l'utente  di  richiedere in sede
giurisdizionale   il   risarcimento  dell'eventuale  danno  ulteriore
subito".