Art. 27. Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' 27.1. L'esercente predispone strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti sia le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita', sia l'esecuzione delle prestazioni medesime. 27.2. Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualita', con esclusione delle richieste per pronto intervento, l'esercente registra: a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13; b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione; c) la tipologia di utenza; d) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13; e) le date di richiesta degli atti di terzi e le date di ottenimento degli atti stessi; f) la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura dell'utente e di consegna da pane dell'utente di eventuali atti definiti dal precedente art. 19, comma 19.4; g) la data di esecuzione della prestazione; h) la causa, tra quelle indicate dal precedente art. 23, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualita' previsto per la prestazione richiesta; i) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione; j) il codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1. 27.3. Per ogni richiesta di pronto intervento di cui al precedente art. 15, l'esercente registra: a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di pronto intervento; b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione di pronto intervento; c) i dati identificativi dell'utente; d) la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle quattro situazioni indicate dal precedente art. 15, comma 15.2; e) la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento; f) la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'esercente per il pronto intervento. 27.4. Per ogni appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17; comma 17.1, e, in sede di prima attuazione, per ogni appuntamento concordato con l'utente ai fini dell'effettuazione di sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4, l'esercente registra: a) il codice univoco con cui l'esercente identifica l'appuntamento; b) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, alla quale si riferisce l'appuntamento; c) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento; d) la data, l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualita' ed il luogo dell'appuntamento; e) la data e l'ora di effettiva presentazione dell'esercente all'appuntamento nel luogo concordato; f) l'eventuale assenza dell'utente all'appuntamento durante la fascia di puntualita' di cui alla precedente lettera d); g) la causa, tra quelle indicate dal precedente art. 23, dell'eventuale mancato rispetto della fascia massima di puntualita' fissata dal precedente art. 21, comma 21.1; h) la data e le cause dell'eventuale annullamento dell'appuntamento.