Art. 27.
Registrazione  di  informazioni  e  dati  concernenti  le prestazioni
         soggette a livelli specifici e generali di qualita'
    27.1. L'esercente  predispone  strumenti,  anche  informatici, al
fine  di  registrare  le  informazioni  e  i  dati concernenti sia le
richieste  di  prestazioni soggette a livelli specifici e generali di
qualita', sia l'esecuzione delle prestazioni medesime.
    27.2. Per  ogni  richiesta  di  prestazione  soggetta  a  livelli
specifici  e generali di qualita', con esclusione delle richieste per
pronto intervento, l'esercente registra:
      a) il   codice   univoco  con  cui  l'esercente  identifica  la
richiesta   di  prestazione  o  la  conferma  della  richiesta  delle
verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13;
      b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione;
      c) la tipologia di utenza;
      d) la  data  di  ricevimento  della  richiesta di prestazione o
della  conferma  della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti
articoli 12 e 13;
      e) le  date  di  richiesta  degli  atti  di  terzi e le date di
ottenimento degli atti stessi;
      f) la  data  di  comunicazione  di  ultimazione  dei  lavori da
realizzarsi  a  cura dell'utente e di consegna da pane dell'utente di
eventuali atti definiti dal precedente art. 19, comma 19.4;
      g) la data di esecuzione della prestazione;
      h) la  causa,  tra  quelle  indicate  dal  precedente  art. 23,
dell'eventuale  mancato  rispetto  del  livello specifico di qualita'
previsto per la prestazione richiesta;
      i) il  motivo  e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo
di dar seguito alla richiesta di prestazione;
      j) il  codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui
al precedente art. 17, comma 17.1.
    27.3. Per   ogni   richiesta  di  pronto  intervento  di  cui  al
precedente art. 15, l'esercente registra:
      a) il   codice   univoco  con  cui  l'esercente  identifica  la
richiesta di pronto intervento;
      b) il  codice  con  cui l'esercente individua la prestazione di
pronto intervento;
      c) i dati identificativi dell'utente;
      d) la  classificazione  della richiesta di pronto intervento in
base  alle  quattro situazioni indicate dal precedente art. 15, comma
15.2;
      e) la  data  e  l'ora  di  inizio della chiamata telefonica per
pronto intervento;
      f) la  data  e  l'ora  di  arrivo  sul  luogo  di  chiamata del
personale incaricato dall'esercente per il pronto intervento.
    27.4. Per  ogni  appuntamento personalizzato di cui al precedente
art.  17;  comma  17.1,  e,  in  sede  di  prima attuazione, per ogni
appuntamento  concordato  con  l'utente ai fini dell'effettuazione di
sopralluoghi  per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente
art. 4, l'esercente registra:
      a) il   codice   univoco   con   cui   l'esercente   identifica
l'appuntamento;
      b) il   codice   univoco  con  cui  l'esercente  identifica  la
richiesta   di  prestazione  o  la  conferma  della  richiesta  delle
verifiche  di  cui  ai  precedenti  articoli  12  e 13, alla quale si
riferisce l'appuntamento;
      c) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento;
      d) la  data,  l'ora  di  inizio e l'ora di fine della fascia di
puntualita' ed il luogo dell'appuntamento;
      e) la  data  e  l'ora di effettiva presentazione dell'esercente
all'appuntamento nel luogo concordato;
      f) l'eventuale  assenza dell'utente all'appuntamento durante la
fascia di puntualita' di cui alla precedente lettera d);
      g) la  causa,  tra  quelle  indicate  dal  precedente  art. 23,
dell'eventuale  mancato  rispetto della fascia massima di puntualita'
fissata dal precedente art. 21, comma 21.1;
      h) la    data    e   le   cause   dell'eventuale   annullamento
dell'appuntamento.