Art. 29.
Comunicazione dell'esercente all'Autorita', controlli e pubblicazione
                delle informazioni e dei dati forniti
    29.1. Entro  il  31 marzo  di  ogni  anno,  l'esercente  comunica
all'Autorita',  per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di
utenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione.
Entro  la  stessa data e in modo contestuale, l'esercente comunica le
informazioni  e  i dati di cui ai successivi commi 29.2, 29.3 e 29.4.
Tutte  le informazioni di cui al presente comma e ai successivi commi
29.2,  29.3 e 29.4 vengono comunicate all'Autorita', distinguendo tra
comuni  nei  quali  il  servizio  e'  stato gestito per l'intero anno
precedente  e  comuni  nei quali il servizio e' stato gestito per una
parte  dell'anno  precedente; i dati relativi ai comuni in avviamento
nell'anno  precedente  a  quello  di  comunicazione non devono essere
comunicati.
    29.2. In  relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici
e  generali di qualita' eseguite nell'anno precedente a quello in cui
avviene la comunicazione all'Autorita', l'esercente comunica:
      a) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione soggetta
a  livelli  specifici  di cui ai precedenti articoli 4, 6, 8, 9 e 10,
con  esclusione  delle  prestazioni  alle quali si applica l'art. 19,
comma 19.6, della presente direttiva:
        il numero totale delle richieste di prestazioni;
        il numero totale delle richieste di prestazioni, per le quali
l'esercente  non  abbia  rispettato  il livello specifico di qualita'
definito   dal  precedente  art.  21,  comma  21.1,  suddividendo  le
richieste medesime in base alle cause di cui al precedente art. 23;
        il  tempo  effettivo  medio  di esecuzione delle prestazioni,
calcolato  sulla  base  dei  tempi  effettivi di esecuzione sia delle
prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di
qualita'  definito  dal  precedente  art.  21,  comma 21.1, sia delle
prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le
cause di cui al precedente art. 23, lettera c);
      b) per  ogni  tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui
ai  precedenti  articoli 6, 8, 9 e 10, limitatamente alle prestazioni
alle   quali  si  applica  l'art.  19,  comma  19.6,  della  presente
direttiva:
        il  numero  totale  di  appuntamenti personalizzati di cui al
precedente art. 17, comma 17.1;
        il  numero  totale  di appuntarnenti personalizzati di cui al
precedente  art.  17,  comma  17.1, per i quali l'esercente non abbia
rispettato   la   fascia  di  puntualita'  concordata  con  l'utente,
suddividendo  gli  appuntamenti medesimi in base alle cause di cui al
precedente art. 23;
      c) per  ogni  tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui
ai precedenti articoli 5, 7, 11, 12, 13 e 14:
        il  numero  totale  delle  richieste  di  prestazioni o delle
conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12
e 13;
        il  numero  totale  delle  richieste  di  prestazioni o delle
conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12
e  13, per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo
indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1,
classificando  le richieste o le conferme medesime in base alle cause
di cui al precedente art. 23;
        il  tempo  effettivo  medio  di esecuzione delle prestazioni,
calcolato  sulla  base  dei  tempi  effettivi di esecuzione sia delle
prestazioni  per  le  quali  sia  stato  rispettato  il tempo massimo
indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1,
sia  delle  prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato
rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera c);
      d) per  le  richieste di pronto intervento di cui al precedente
art. 15:
        il numero totale delle richieste di pronto intervento;
        il  numero totale delle richieste di pronto intervento per le
quali  l'esercente  non abbia rispettato il tempo massimo di sessanta
minuti,  indicato dal precedente art. 22, comma 22.1, suddividendo le
richieste in base alle cause di cui al precedente art. 23;
      il  tempo  effettivo medio di esecuzione del pronto intervento,
calcolato  sulla  base  dei  tempi effettivi di pronto intervento sia
delle richieste per le quali sia stato rispettato il tempo massimo di
sessanta  minuti  indicato  dal  precedente  art. 22, comma 22.1, sia
delle  prestazioni  per  le  quali  tale  tempo massimo non sia stato
rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera c);
      e) per l'indicatore di qualita' di cui al precedente art. 18:
        il  numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per
l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4;
        il  numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per
l'esecuzione  della  prestazione  di  cui al precedente art. 4, per i
quali  l'esercente  non  abbia  rispettato  la  fascia di puntualita'
concordata  con  l'utente,  suddividendo gli appuntamenti medesimi in
base alle cause di cui al precedente art. 23.
    In  relazione alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 12 e
13,  l'esercente  comunica  il  numero di conferme delle richieste di
verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste
di  verifica  della  pressione di fornitura, a seguito delle quali le
verifiche  abbiano  accertato  il  mancato  rispetto  della normativa
tecnica  vigente,  nonche'  i  tempi  entro  i  quali  l'esercente ha
provveduto   alla   sostituzione   del   gruppo   di  misura  o  alla
realizzazione degli interventi per ripristinare valori corretti della
pressione di fornitura.
    29.3. In  relazione  alla corresponsione di indennizzi automatici
di   cui   al  precedente  art.  24,  limitatamente  agli  indennizzi
corrisposti   nell'anno   precedente   a   quello   di  comunicazione
all'Autorita',  l'esercente  comunica  per ogni tipologia di utenza e
per  ogni  livello specifico di qualita' definito dal precedente art.
21, comma 21.1:
      a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
      b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.
    29.4. In   relazione   all'indicatore   di  qualita'  di  cui  al
precedente  art.  20,  l'esercente  comunica  per  ogni  tipologia di
utenza, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione
all'Autorita':
      a) il numero totale di utenti al 31 dicembre;
      b) il  numero  totale  di  utenti  al  31 dicembre  per i quali
l'esercente abbia effettuato un numero annuo di letture e autoletture
inferiore  a quello indicato dall'art. 22, comma 22.1, della presente
direttiva.
    29.5. L'Autorita'  puo'  utilizzare  le informazioni ed i dati di
cui ai commi precedenti ai seguenti fini:
      a) controlli,  anche  a  campione, per accertare la veridicita'
delle   informazioni   e  dei  dati  assicurando  il  rispetto  delle
disposizioni contenute nella presente direttiva;
      b) pubblicazione,  anche  comparativa, delle informazioni e dei
dati.