Art. 29. Comunicazione dell'esercente all'Autorita', controlli e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti 29.1. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'esercente comunica all'Autorita', per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di utenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione. Entro la stessa data e in modo contestuale, l'esercente comunica le informazioni e i dati di cui ai successivi commi 29.2, 29.3 e 29.4. Tutte le informazioni di cui al presente comma e ai successivi commi 29.2, 29.3 e 29.4 vengono comunicate all'Autorita', distinguendo tra comuni nei quali il servizio e' stato gestito per l'intero anno precedente e comuni nei quali il servizio e' stato gestito per una parte dell'anno precedente; i dati relativi ai comuni in avviamento nell'anno precedente a quello di comunicazione non devono essere comunicati. 29.2. In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' eseguite nell'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorita', l'esercente comunica: a) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione soggetta a livelli specifici di cui ai precedenti articoli 4, 6, 8, 9 e 10, con esclusione delle prestazioni alle quali si applica l'art. 19, comma 19.6, della presente direttiva: il numero totale delle richieste di prestazioni; il numero totale delle richieste di prestazioni, per le quali l'esercente non abbia rispettato il livello specifico di qualita' definito dal precedente art. 21, comma 21.1, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente art. 23; il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di qualita' definito dal precedente art. 21, comma 21.1, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera c); b) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui ai precedenti articoli 6, 8, 9 e 10, limitatamente alle prestazioni alle quali si applica l'art. 19, comma 19.6, della presente direttiva: il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui al precedente art. 17, comma 17.1; il numero totale di appuntarnenti personalizzati di cui al precedente art. 17, comma 17.1, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualita' concordata con l'utente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui al precedente art. 23; c) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui ai precedenti articoli 5, 7, 11, 12, 13 e 14: il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12 e 13; il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12 e 13, per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1, classificando le richieste o le conferme medesime in base alle cause di cui al precedente art. 23; il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il tempo massimo indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1, sia delle prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera c); d) per le richieste di pronto intervento di cui al precedente art. 15: il numero totale delle richieste di pronto intervento; il numero totale delle richieste di pronto intervento per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo di sessanta minuti, indicato dal precedente art. 22, comma 22.1, suddividendo le richieste in base alle cause di cui al precedente art. 23; il tempo effettivo medio di esecuzione del pronto intervento, calcolato sulla base dei tempi effettivi di pronto intervento sia delle richieste per le quali sia stato rispettato il tempo massimo di sessanta minuti indicato dal precedente art. 22, comma 22.1, sia delle prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera c); e) per l'indicatore di qualita' di cui al precedente art. 18: il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4; il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualita' concordata con l'utente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui al precedente art. 23. In relazione alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13, l'esercente comunica il numero di conferme delle richieste di verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste di verifica della pressione di fornitura, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa tecnica vigente, nonche' i tempi entro i quali l'esercente ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura o alla realizzazione degli interventi per ripristinare valori corretti della pressione di fornitura. 29.3. In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di cui al precedente art. 24, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorita', l'esercente comunica per ogni tipologia di utenza e per ogni livello specifico di qualita' definito dal precedente art. 21, comma 21.1: a) il numero totale degli indennizzi corrisposti; b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti. 29.4. In relazione all'indicatore di qualita' di cui al precedente art. 20, l'esercente comunica per ogni tipologia di utenza, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorita': a) il numero totale di utenti al 31 dicembre; b) il numero totale di utenti al 31 dicembre per i quali l'esercente abbia effettuato un numero annuo di letture e autoletture inferiore a quello indicato dall'art. 22, comma 22.1, della presente direttiva. 29.5. L'Autorita' puo' utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini: a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati assicurando il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva; b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati.