Art. 31.
Contratti  di  fornitura  con  esercente  che  svolga  esclusivamente
                        attivita' di vendita
    L'esercente   che  svolge  esclusivamente  attivita'  di  vendita
risponde nei confronti dell'utente, che stipuli con esso il contratto
di   fornitura,   della   corretta  applicazione  delle  disposizioni
contenute nella presente direttiva.