Art. 32. Livelli specifici e generali di qualita' definiti dall'esercente 32.1. Qualora l'esercente definisca livelli specifici e generali di qualita' riferiti a indicatori di qualita' commerciale previsti dalla presente direttiva, tali livelli devono essere migliori rispetto ai livelli di qualita' definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1, e 22, comma 22.1. L'esercente puo' definire livelli specifici e generali di qualita' riferiti a indicatori di qualita' commerciale non previsti dalla presente direttiva. 32.2. Qualora l'esercente definisca livelli specifici di qualita' commerciale ai sensi del comma precedente, a tali livelli sono applicati indennizzi automatici in misura non inferiore, in riferimento a ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dal precedente art. 24. 32.3. L'esercente che definisca livelli di qualita' commerciale fa riferimento a tali livelli, anziche' ai corrispondenti livelli di qualita' commerciale definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1, e 22, comma 22.1, ai fini sia della valutazione del mancato rispetto degli livelli definiti dall'esercente, sia della registrazione di cui al precedente art. 27, sia della comunicazione all'Autorita' di cui al precedente art. 29 e sia dell'informazione agli utenti di cui al precedente art. 30. 32.4. L'esercente che definisce propri livelli di qualita' ne da' comunicazione all'Autorita' contestualmente alla comunicazione di cui al precedente art. 29, commi 29.1, 29.2, 29.3 e 29.4.