Art. 32.
  Livelli specifici e generali di qualita' definiti dall'esercente
    32.1. Qualora  l'esercente definisca livelli specifici e generali
di  qualita'  riferiti  a indicatori di qualita' commerciale previsti
dalla   presente  direttiva,  tali  livelli  devono  essere  migliori
rispetto  ai livelli di qualita' definiti dai precedenti articoli 21,
comma  21.1,  e  22,  comma  22.1.  L'esercente puo' definire livelli
specifici  e  generali  di qualita' riferiti a indicatori di qualita'
commerciale non previsti dalla presente direttiva.
    32.2. Qualora l'esercente definisca livelli specifici di qualita'
commerciale  ai  sensi  del  comma  precedente,  a  tali livelli sono
applicati   indennizzi   automatici   in  misura  non  inferiore,  in
riferimento  a  ciascuna  tipologia  di utenza, a quella definita dal
precedente art. 24.
    32.3. L'esercente  che  definisca livelli di qualita' commerciale
fa  riferimento a tali livelli, anziche' ai corrispondenti livelli di
qualita' commerciale definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1,
e  22, comma 22.1, ai fini sia della valutazione del mancato rispetto
degli livelli definiti dall'esercente, sia della registrazione di cui
al  precedente  art. 27, sia della comunicazione all'Autorita' di cui
al  precedente  art. 29 e sia dell'informazione agli utenti di cui al
precedente art. 30.
    32.4. L'esercente che definisce propri livelli di qualita' ne da'
comunicazione all'Autorita' contestualmente alla comunicazione di cui
al precedente art. 29, commi 29.1, 29.2, 29.3 e 29.4.