Art. 33.
      Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente
    33.1. Per  tutti  gli  esercenti, limitatamente alle richieste di
pronto intervento di cui al precedente art. 15, gli obblighi previsti
dal precedente art. 27, comma 27.3, e dai precedenti articoli 28, 29,
30 e 32, decorrono a partire dal 1o gennaio 2001.
    33.2. Per  gli  esercenti  che,  alla  data del 31 dicembre 1999,
forniscono   un  numero  di  utenti  alimentati  in  bassa  pressione
superiore a 5.000, a partire dal 1o gennaio 2001 decorrono:
      a) gli  obblighi  di  corrispondere  all'utente  un  indennizzo
automatico  in  caso  di  mancato  rispetto  dei livelli specifici di
qualita' definiti dal precedente art. 21, comma 21.1;
      b) gli  obblighi  previsti  dal precedente art. 27, commi 27.1,
27.2  e  27.4,  e  dai  precedenti  articoli  28, 29, 30 e 32, per le
prestazioni soggette ai livelli specifici e generali di qualita' come
definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1, e 22, comma 22.l.
    33.3. Qualora  in  un  comune  un  nuovo esercente subentri nella
gestione del servizio:
      a) se  il  precedente  esercente  fornisce  un numero di utenti
superiore  a  5.000,  l'esercente  che  subentra  rispetta  i livelli
specifici  e  generali  di qualita' previsti dalla presente direttiva
per  gli  utenti  del  comune  in cui e' subentrato, anche qualora il
numero  di  utenti  del  nuovo esercente risulti inferiore o uguale a
5.000;
      b) se  il  precedente  esercente  fornisce  un numero di utenti
inferiore  o  uguale  a  5.000 e l'esercente che subentra fornisce un
numero  di  utenti  complessivamente  superiore a 5.000 a seguito del
subentro,  l'esercente  che  subentra  rispetta i livelli specifici e
generali di qualita' previsti dalla presente direttiva per gli utenti
del  comune  in cui e' subentrato, a partire dal 1o gennaio dell'anno
successivo a quello del subentro.