Art. 33. Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente 33.1. Per tutti gli esercenti, limitatamente alle richieste di pronto intervento di cui al precedente art. 15, gli obblighi previsti dal precedente art. 27, comma 27.3, e dai precedenti articoli 28, 29, 30 e 32, decorrono a partire dal 1o gennaio 2001. 33.2. Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscono un numero di utenti alimentati in bassa pressione superiore a 5.000, a partire dal 1o gennaio 2001 decorrono: a) gli obblighi di corrispondere all'utente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dal precedente art. 21, comma 21.1; b) gli obblighi previsti dal precedente art. 27, commi 27.1, 27.2 e 27.4, e dai precedenti articoli 28, 29, 30 e 32, per le prestazioni soggette ai livelli specifici e generali di qualita' come definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1, e 22, comma 22.l. 33.3. Qualora in un comune un nuovo esercente subentri nella gestione del servizio: a) se il precedente esercente fornisce un numero di utenti superiore a 5.000, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualita' previsti dalla presente direttiva per gli utenti del comune in cui e' subentrato, anche qualora il numero di utenti del nuovo esercente risulti inferiore o uguale a 5.000; b) se il precedente esercente fornisce un numero di utenti inferiore o uguale a 5.000 e l'esercente che subentra fornisce un numero di utenti complessivamente superiore a 5.000 a seguito del subentro, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualita' previsti dalla presente direttiva per gli utenti del comune in cui e' subentrato, a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello del subentro.