Art. 7. Tempo di esecuzione di lavori complessi 7.1. Il tempo di esecuzione di lavori complessi e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente fra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo da parte dell'utente e la data di completamento del lavoro richiesto. 7.2. Qualora entro il tempo massimo di sessanta giorni lavorativi l'esercente non completi il lavoro richiesto, l'esercente medesimo invia all'utente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonche' i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo.