Art. 7.
               Tempo di esecuzione di lavori complessi
    7.1. Il  tempo  di  esecuzione  di  lavori complessi e' il tempo,
misurato   in   giorni  lavorativi,  intercorrente  fra  la  data  di
perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo da
parte dell'utente e la data di completamento del lavoro richiesto.
    7.2. Qualora entro il tempo massimo di sessanta giorni lavorativi
l'esercente  non  completi  il lavoro richiesto, l'esercente medesimo
invia  all'utente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed
il  recapito  della persona responsabile per conto dell'esercente per
la  richiesta  di  esecuzione  di  lavori  complessi, nonche' i tempi
previsti per il completamento del lavoro medesimo.