IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Visti la legge 27 marzo 1992, n. 257, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251); Visti, in particolare l'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e l'art. 10 del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251); Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Visto l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato albo, le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi; Considerato che l'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406; Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 riguardante le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto; Ritenuto, al tal fine, di ripartire le attivita' di cui alla categoria 10 in: a) attivita' di bonifica di beni contenenti amiento effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto; b) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto; Delibera: Art. 1. 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le attivita' di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite, in: a) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contententi amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto; b) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o cazzuola, feltri e materassini di amianto.