IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
               CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

  Visti  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, e il decreto del Presidente
della  Repubblica  8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 ottobre 1994, n. 251);
  Visti,  in  particolare l'art. 10, comma 2, lettera h), della legge
27  marzo 1992, n. 257, e l'art. 10 del Presidente della Repubblica 8
agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994,
n. 251);
  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  Visto  l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.  22,  che  individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'albo
nazionale  delle  imprese  che effettuano la gestione dei rifiuti, in
prosieguo  denominato  albo,  le  imprese  che  intendono  effettuare
attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto;
  Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dei  trasporti  e della navigazione, e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento
di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art.
6,  comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato
nazionale  dell'albo  la  determinazione dei criteri per l'iscrizione
nelle diverse categorie e classi;
  Considerato  che  l'iscrizione  all'albo e' subordinata al possesso
dei  requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui
all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
  Ritenuto  di  dover  fissare  i  requisiti  minimi per l'iscrizione
all'albo  nella  categoria  10  riguardante  le imprese che intendono
effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto;
  Ritenuto,  al  tal  fine,  di  ripartire  le  attivita' di cui alla
categoria 10 in:
    a) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amiento effettuata
sui   seguenti   materiali:   cementi-amianto,   materiali   plastici
contenenti  amianto,  materiali  contaminati  da  amianto,  materiali
d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da
trattamenti  di  inertizzazione  convalidati dalla commissione per la
valutazione  dei  problemi  ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto;
    b) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata
sui  seguenti  materiali:  pannelli  contenenti  amianto, coppelle di
amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di
amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo
o a cazzuola, feltri e materassini di amianto;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. Ai  fini  dell'iscrizione  all'albo,  le  attivita'  di cui alla
categoria  10  dell'art.  8  del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono
ripartite, in:
    a) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata
sui   seguenti   materiali:   cementi-amianto,   materiali   plastici
contenenti  amianto,  materiali  contaminati  da  amianto,  materiali
d'attrito  a  base di amianto, materiali contententi amianto ottenuti
da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la
valutazione  dei  problemi  ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto;
    b) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata
sui  seguenti  materiali:  pannelli  contenenti  amianto, coppelle di
amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di
amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo
o cazzuola, feltri e materassini di amianto.