Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di integrazione salariale di cui al
precedente  art.  1  e'  ulteriormente prorogato per il periodo dal 2
maggio  1999  al  1o novembre 1999, unita' di Castano Primo (Milano);
(NID 9903MI0071), per un massimo di 27 unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24 maggio 1999 con decorrenza 2
maggio 1999.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi