Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1o novembre 1999, unita' di Castano Primo (Milano); (NID 9903MI0071), per un massimo di 27 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 2 maggio 1999. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2000 Il direttore generale: Daddi