Art. 3. 1. La regione autonoma della Sardegna provvedera', con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorita' per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.