Art. 3.
  Al   fine   di   garantire   quale  integrazione  di  soccorso  per
l'approvvigionamento  idrico del Sulcis il cui bilancio e' fortemente
deficitario, l'EAF e' autorizzato ad erogare un volume pari a 6,2 Mmc
di risorsa idrica per gli usi civili dell'acquedotto del Sulcis.