Art. 4. 1. La regione autonoma della Sardegna provvedera', con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorita' per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Art. 5. Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1 marzo 2000, si provvedera' a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 13 marzo 2000 Il commissario governativo: Floris