Art. 4.
  1.  La  regione autonoma della Sardegna provvedera', con la massima
urgenza,  ad  attivare  tutti  i  procedimenti volti all'applicazione
dell'art.  22  del  decreto  legislativo  n.  152 dell'11 maggio 1999
(Tutela   quantitativa   delle   risorse  e  risparmio  idrico),  con
particolare  urgenza  e  priorita'  per  quanto  previsto dal comma 6
dell'art.  22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa
delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o
quantitative  della  risorse  stesse,  senza che cio' possa dar luogo
alla   corresponsione   di   indennizzi,   da  parte  della  pubblica
amministrazione,   fatta  salva  la  relativa  riduzione  del  canone
demaniale di concessione.
Art.  5.    Con  successiva  ordinanza,  ove  il monitoraggio mensile
registrasse  in  futuro un andamento positivo o negativo del bilancio
idrico  rispetto  a  quello  stimato  alla  data del 1 marzo 2000, si
provvedera'  a  rimodulare  tempestivamente le determinazioni assunte
con la presente ordinanza.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge  24 febbraio 1992,n. 225, e nel Bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 13 marzo 2000
                                   Il commissario governativo: Floris