Art. 10.
  Sono  ammessi  al  concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica,
ingegneria e scienza dei materiali.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro  che  siano in possesso del titolo di studio conseguito presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del  testo  unico del 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei
commi precedenti.