Art. 10. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria e scienza dei materiali. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.