Art. 11. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1o Anno: 1 - fisica dei materiali; 2 - chimica dei materiali; 3 - laboratorio materiali; 4 - un insegnamento (due insegnamenti) scelti tra quelli opzionali; 5 - partecipazione a corsi seminariali. Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola, da uno o piu' dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea: fondamenti di chimica dei materiali; fondamenti di fisica della materia; fondamenti di ingegneria dei materiali. 2o Anno: 1 - comportamento e affidabilita'; 2 - struttura e caratterizzazione dei materiali; 3 - due insegnamenti (tre insegnamenti) scelti tra quelli opzionali; 4 - partecipazione ai corsi seminariali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: 1 - laboratorio materiali II; 2 - chimica fisica dei materiali; 3 - tecnologia e processi fabbricazione; 4 - caratterizzazione struttura e proprieta' dei materiali; 5 - materiali metallici; 6 - materiali ceramici; 7 - materiali semiconduttori; 8 - materiali polimerici; 9 - materiali compositi; 10 - materiali magnetici; 11- materiali strutturali; 12 - biomateriali; 13 - scienza delle costruzioni e proprieta' meccaniche dei materiali; 14 - corrosione e protezione dei materiali; 15 - tecniche informati che e di elaborazione dei dati; 16 - superfici e interfacce; 17 - fisica e tecnologia dei dispositivi; 18 - fondamenti di cristallografia e strutturistica; 19 - criteri di scelta dei materiali; 20 - analisi chimico-fisica dei materiali; 21 - principi di tecnologie dei materiali.