Art. 11.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1o Anno:
    1 - fisica dei materiali;
    2 - chimica dei materiali;
    3 - laboratorio materiali;
    4   -  un  insegnamento  (due  insegnamenti)  scelti  tra  quelli
opzionali;
    5 - partecipazione a corsi seminariali.
  Il  primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola,
da  uno  o  piu' dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei
laureati provenienti da diversi corsi di laurea:
    fondamenti di chimica dei materiali;
    fondamenti di fisica della materia;
    fondamenti di ingegneria dei materiali.
2o Anno:
    1 - comportamento e affidabilita';
    2 - struttura e caratterizzazione dei materiali;
    3  -  due  insegnamenti  (tre  insegnamenti)  scelti  tra  quelli
opzionali;
    4 - partecipazione ai corsi seminariali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
    1 - laboratorio materiali II;
    2 - chimica fisica dei materiali;
    3 - tecnologia e processi fabbricazione;
    4 - caratterizzazione struttura e proprieta' dei materiali;
    5 - materiali metallici;
    6 - materiali ceramici;
    7 - materiali semiconduttori;
    8 - materiali polimerici;
    9 - materiali compositi;
   10 - materiali magnetici;
   11- materiali strutturali;
   12 - biomateriali;
   13  -  scienza  delle  costruzioni  e  proprieta'  meccaniche  dei
materiali;
   14 - corrosione e protezione dei materiali;
   15 - tecniche informati che e di elaborazione dei dati;
   16 - superfici e interfacce;
   17 - fisica e tecnologia dei dispositivi;
   18 - fondamenti di cristallografia e strutturistica;
   19 - criteri di scelta dei materiali;
   20 - analisi chimico-fisica dei materiali;
   21 - principi di tecnologie dei materiali.